ACCORDO

tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti

(Pubblicato sulla GUCE n. L 298/31 del 27.10.2006)

L'UNIONE EUROPEA

e

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di prevenire e combattere efficacemente il terrorismo e la criminalità transnazionale al fine di proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni;

RICONOSCENDO che, ai fini della salvaguardia della sicurezza pubblica e dell'applicazione della legge, dovrebbero essere stabilite norme sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passanger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna (di seguito "DHS"). Ai fini del presente accordo, per DHS s'intendono l'ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere, l'autorità competente in materia d'immigrazione e dogane e il gabinetto del ministro USA e gli organismi che lo sostengono direttamente, ma non sono compresi altri servizi del DHS quali i servizi per la cittadinanza e l'immigrazione, l'amministrazione per la sicurezza dei trasporti, i servizi segreti degli Stati Uniti, la Guardia costiera degli Stati Uniti e l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze;

RICONOSCENDO l’importanza di prevenire e combattere il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata;

VISTI le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che effettua voli passeggeri nel trasporto aereo estero da e per gli Stati Uniti di fornire al DHS un accesso elettronico ai dati PNR nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatizzati di prenotazione/controllo delle partenze dei vettori aerei (di seguito "sistemi di prenotazione");

VISTI l'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea relativo al rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, il correlato diritto alla protezione dei dati di carattere personale;

VISTE le pertinenti disposizioni della legge del 2001 sulla sicurezza dei trasporti aerei, della legge del 2002 sulla sicurezza nazionale, della legge del 2004 sulla riforma dei servizi d'informazione e sulla prevenzione del terrorismo e dell'ordinanza esecutiva 13388 in materia di cooperazione antiterrorismo tra le agenzie governative statunitensi;

VISTA la dichiarazione d'impegno pubblicata nel registro federale statunitense (1) e attuata dal DHS;

CONSTATANDO che l'Unione europea dovrebbe assicurare che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione situati all'interno dell'Unione europea provvedano a trasmettere i dati PNR al DHS non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma che, fino a quel momento, dovrebbe essere consentito alle autorità statunitensi di accedere direttamente a tali dati, ai sensi delle disposizioni del presente accordo;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trattamento e al trasferimento dei dati PNR o di una qualsiasi altra forma di dati;

VISTO l’impegno di entrambe le parti a collaborare per trovare senza indugio una soluzione appropriata e soddisfacente per entrambe in merito al trattamento dei dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) trasferiti dall'Unione europea agli Stati Uniti;

CONSTATANDO che, fondandosi sul presente accordo, l'Unione europea conferma che non ostacolerà il trasferimento dei dati PNR tra il Canada e gli Stati Uniti e che il medesimo principio sarà applicato in qualsiasi accordo analogo concernente il trattamento e il trasferimento dei dati PNR,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

(1) Fondandosi sulla continua attuazione da parte del DHS della dichiarazione d'impegno dianzi menzionata, quale interpretata alla luce dei successivi avvenimenti, l'Unione europea assicura che i vettori aerei che effettuano voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti d'America trattino i dati PNR contenuti nei loro sistemi di prenotazione come richiesto dal DHS.

(2) Pertanto, il DHS accederà elettronicamente ai dati PNR provenienti dai sistemi di prenotazione dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che consenta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei.

(3) Il DHS tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità alle leggi e agli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla nazionalità e al paese di residenza.

(4) L'attuazione del presente accordo è riveduta congiuntamente e su base periodica.

(5) Qualora nell’Unione europea o in uno o più dei suoi Stati membri sia istituito un sistema d'informazione sui passeggeri del trasporto aereo in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a fornire alle autorità l’accesso ai dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l’Unione europea, il DHS, per quanto fattibile e unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione dei vettori aerei rientranti nella sua giurisdizione.

(6) Ai fini dell'applicazione del presente accordo si ritiene che il DHS assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dall'Unione europea in relazione ai voli passeggeri nel trasporto aereo estero da o per gli Stati Uniti.

(7) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Il presente accordo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

Ciascuna parte può denunciare o sospendere il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cessa di avere effetto trenta (30) giorni dopo la data di tale notifica all'altra parte.

Il presente accordo scade alla data di applicazione di un eventuale accordo sostitutivo e comunque non oltre il 31 luglio 2007, salvo proroga mediante consenso scritto di entrambe le parti.

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa degli Stati Uniti d'America o dell'Unione europea o dei suoi Stati membri. Il presente accordo non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese. Esso è inoltre redatto in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuna versione linguistica, una volta approvata dalle parti, facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì sedici ottobre duemilasei,

e a Washington DC, addì diciannove ottobre duemilasei.

Per l'Unione europea

E. TUOMIOJA

Ministro degli Affari esteri

Presidente del Consiglio dell’Unione europea

Per gli Stati Uniti d’America

Michael CHERTOFF

Ministro del dipartimento della Sicurezza interna

NOTE

(1) Vol. 69, n. 131, pag. 41543.