COMMISSIONE
Proposta modificata di direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favoredell'autore di un'opera d'arte originale(1)
(Pubblicata sulla G.U. delle ComunitàEuropee n. C 125 del 23-4-1998)
COM(1998) 78 def. - 96/0085(COD)
(Presentata dalla Commissione in applicazionedell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 12 marzo1998)
PROPOSTA ORIGINARIA | PROPOSTA MODIFICATA | IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), | Invariato | 1. considerando che nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto di seguito il diritto inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera d'arte originale o di un manoscritto originale, ad una cointeressenza nelle vendite di cui l'opera è oggetto dopo la prima cessione da parte dell'autore medesimo; | 1. considerando che nel campo del diritto d'autore s'intende per diritto di seguito il diritto incedibile e inalienabile, di cui gode l'autore di un'opera originale d'arte figurativa, ad una cointeressenza economica nelle singole rivendite dell'opera stessa; | | 1 bis) considerando che il diritto di seguito è un diritto frugifero, che consente all'autore di percepire una remunerazione ogniqualvolta l'opera venga alienata; che l'oggetto del diritto di seguito è costituito dall'opera materiale, ossia da chi rappresenta materialmente l'opera protetta. | 2. considerando che il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori la partecipazione economica al successo delle loro opere; che detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle ulteriori utilizzazioni delle loro opere; | 2. considerando che il diritto di seguito mira ad assicurare agli autori d'opere d'arte figurative la partecipazione economica al successo delle loro creazioni; che detto diritto tende a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori d'opere d'arte figurative e quella degli altri creatori che traggono profitto dalle ulteriori utilizzazioni delle loro opere; | 3. considerando che il diritto di seguito è parte integrante del diritto d'autore e costituisce una prerogativa essenziale degli autori; che l'imposizione di un tale diritto in tutti gli Stati membri risponde alla necessità di garantire ai creatori un livello di tutela adeguato ed uniforme; | Invariato | 4. considerando che conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del trattato la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato stesso; | | 5. considerando che la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche stabilisce che il diritto di seguito si applica solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo ammetta; che tale diritto è di conseguenza facoltativo e soggetto alla clausola della reciprocità; che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sull'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'articolo 6 del trattato,, precisato nella sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e. a. (4), risulta che non si possono invocare le clausole di reciprocità contenute in certe disposizioni nazionali per rifiutare ai cittadini di altri Stati membri i diritti conferiti ai propri cittadini; che l'applicazione di tali clausole nel contesto comunitario è contraria al principio della parità di trattamento insito nel divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità; | | | 5 bis) considerando che è auspicabile l'introduzione obbligatoria del diritto di seguito a livello internazionale; considerando che appare pertanto opportuno che le parti contraenti della convenzione di Berna rendano obbligatorio l'articolo 14 ter della convenzione stessa; | 6. considerando che il diritto di seguito è attualmente contemplato dalla normativa nazionale della maggioranza degli Stati membri; che tale normativa, quando esiste, presenta caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le vendite soggette a tale diritto, nonché la base di calcolo delle percentuali medesime; che l'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno; che, come ogni onere parafiscale, tale elemento viene necessariamente preso in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte; che inoltre questo diritto è uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità; | 6. considerando che il diritto di seguito è attualmente contemplato dalla normativa nazionale della maggior parte degli Stati membri; che tale normativa, quando esiste, presenta caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda le opere cui si applica, i beneficiari del diritto, le percentuali applicate, le operazioni soggette a tale diritto, nonché la base imponibile; che l'applicazione o la non applicazione di tale diritto incide in misura significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, in quanto, come nel caso di ogni onere parafiscale, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligo al versamento viene necessariamente presa in considerazione da chiunque desideri procedere alla vendita di un'opera d'arte; che inoltre questo diritto è uno dei fattori che contribuiscono a falsare la concorrenza e a creare fenomeni di delocalizzazione delle vendite all'interno della Comunità; | 7. considerando che tali disparità sul piano dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, come previsto dall'articolo 7 A del trattato; che, in una tale situazione, l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata; | 7. considerando che tali disparità sul piano dell'esistenza e dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul buon funzionamento del mercato interno delle opere d'arte, come previsto dall'articolo 7 A del trattato; che, in una tale situazione, l'articolo 100 A del trattato costituisce la base giuridica appropriata; | 8. considerando che fra gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato rientrano la creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, il rafforzamento dei legami fra gli Stati appartenenti alla Comunità e il loro progresso economico e sociale, mediante un'azione comune destinata ad eliminare le barriere che dividono l'Europa; che a tal fine il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno che implica l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, nonché l'istituzione di regole grazie alle quali la concorrenza non venga falsata nel mercato comune; che l'armonizzazione delle normative degli Stati membri sul diritto di seguito contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi; | Invariato | 9. considerando che la direttiva 77/388/CEE del Consiglio (5), come modificata dalla direttiva 94/5/CE (6) istituisce progressivamente un regime comunitario di imposizione che si applica fra l'altro agli oggetti d'arte; che le misure limitate all'ambito fiscale non bastano a garantire l'armonioso funzionamento del mercato delle opere d'arte; che tale obiettivo può essere realizzato solo a condizione di realizzare l'armonizzazione in materia di diritto di seguito; | | 10. considerando che è opportuno sopprimere le attuali differenze legislative che inducono un effetto di distorsione sul funzionamento del mercato interno ed impedire che emergano nuove differenze, senza peraltro sopprimere o impedire il manifestarsi di quelle che non sono tali da arrecare pregiudizio al funzionamento del mercato interno; | | 11. considerando che non risulta necessario procedere ad un'armonizzazione di tutte le disposizioni delle normative degli Stati membri sul diritto di seguito; che è sufficiente limitare l'armonizzazione alle disposizioni nazionali che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che gli obiettivi di questa limitata armonizzazione non possono tuttavia essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri se questi agiscono isolatamente; che l'azione proposta non va pertanto al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, conformemente all'articolo 3 B, terzo comma del trattato; che pertanto la presente direttiva risulta pienamente conforme alle esigenze imposte dai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; | | 12. considerando che secondo la direttiva 93/98/CEE del Consiglio (7) il diritto d'autore ha una durata di settant'anni post mortem auctoris; che il diritto di seguito deve quindi avere la stessa durata; che pertanto solo gli originali di arte contemporanea o moderna possono rientrare nel campo d'applicazione del diritto di seguito; che in generale le opere d'arte contemporanea o moderna occupano un posto relativamente modesto nelle vendite pubbliche all'asta; | | 13. considerando che è opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito ad ogni atto di vendita, eccezion fatta per le vendite private, di cui l'opera è oggetto dopo la prima vendita da parte dell'autore; che tale diritto si applica pertanto alle vendite effettuate da tutti i rivenditori di professione, come le case di vendita all'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte; | 13. considerando che è opportuno estendere l'applicazione del diritto di seguito ad ogni atto di vendita, eccezion fatta per le vendite private, di cui l'opera è oggetto dopo la prima vendita da parte del titolare del diritto; che tale diritto si applica pertanto alle vendite effettuate da o con la partecipazione di un professionista del mercato dell'arte, da tutti i rivenditori di professione, come le case di vendita all'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte; | 14. considerando che è importante istituire un regime efficace sulla base dell'esperienza già acquisita sul piano nazionale in materia di diritto di seguito; che è opportuno imporre il diritto di seguito sulla base di una percentuale riscossa sul prezzo di vendita, e non sul plusvalore delle opere il cui valore originario risulti aumentato; | Invariato | 15. considerando che è necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito; che si è ravvisata la necessità di escludere le opere d'arte applicata; | 15. considerando che è necessario armonizzare le categorie di opere d'arte soggette al diritto di seguito; che si è ravvisata la necessità di escludere i manoscritti originali e le opere d'arte applicata; | 16. considerando che la fissazione di una soglia minima comunitaria per l'applicazione del diritto di seguito tiene conto delle esigenze del mercato interno; che tuttavia gli Stati membri devono poter disporre della facoltà di fissare soglie nazionali inferiori alla soglia comunitaria per promuovere gli interessi dei giovani artisti; | Invariato | 17. considerando che la non applicazione del diritto di seguito al di sotto della soglia minima permette di evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate; | 17. considerando che la non applicazione del diritto di seguito al di sotto della soglia minima può concorrere ad evitare spese di riscossione e di gestione sproporzionate rispetto al beneficio ottenuto dall'artista; che, in ossequio al principio di sussidiarietà, è tuttavia opportuno riconoscere agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie nazionali, inferiori a quella comunitaria, per la promozione degli i interessi dei giovani artisti; che, data l'esiguità degli importi, tale deroga non è in grado di produrre effetti significativi sul corretto funzionamento del mercato interno; | 18. considerando che le percentuali fissate ai fini dell'applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri differiscono oggi in misura considerevole; che il funzionamento efficace del mercato interno delle opere d'arte contemporanea o moderna rende necessario determinare percentuali uniformi; | Invariato | 19. considerando che un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzi può contribuire ad evitare fenomeni di elusione della normativa comunitaria sul diritto di seguito; che dette percentuali devono riflettere nel contempo gli interessi degli artisti e del mercato dell'arte; | 19. considerando che è d'uopo stabilire un sistema di percentuali decrescenti per fasce di prezzo onde contemperare i vari interessi in gioco nel mercato delle opere d'arte originali; che è opportuno ridurre i rischi di delocalizzazione delle vendite nonché di elusione della normativa comunitaria sul diritto di seguito; | 20. considerando che debitore degli importi percepiti in forza del diritto di seguito è il venditore; che questi è la persona fisica o giuridica in nome della quale è conclusa la vendita; | Invariato | 21. considerando che è auspicabile prevedere la possibilità di un adattamento periodico della soglia e delle percentuali; che è opportuno a tal fine incaricare la Commissione di predisporre relazioni periodiche sull'effetto pratico dell'applicazione del diritto di seguito e di formulare eventualmente proposte di modificazione in materia di soglia e di percentuali; | 21. considerando che è necessario prevedere la possibilità di un adattamento periodico della soglia e delle percentuali; che a tal fine la Commissione deve essere incaricata di predisporre relazioni periodiche sull'effettiva applicazione del diritto di seguito negli Stati membri nonché sulle sue conseguenze sul mercato dell'arte europeo e di formulare eventualmente proposte per la modificazione della presente direttiva. | 22. considerando che è opportuno determinare i beneficiari del diritto di seguito nel rispetto del principio di sussidiarietà; che pertanto non è opportuno intervenire con la presente direttiva sul diritto di successione degli Stati membri; che tuttavia gli aventi diritto dell'autore devono poter beneficiare pienamente del diritto di seguito dopo la morte di questi; | Invariato | 23. considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di fissare le modalità di riscossione e di gestione degli importi versati in forza del diritto di seguito; che sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre; che tuttavia gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla riscossione, al ricupero e alla ripartizione delle somme raccolte a beneficio degli autori cittadini degli altri Stati membri; | 23. considerando che spetta agli Stati membri disciplinare l'esercizio del diritto di seguito ed in particolare le relative modalità di gestione; che sotto questo profilo la gestione da parte di una società di gestione collettiva rappresenta una possibilità fra le altre; che tuttavia gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla riscossione, al ricupero e alla ripartizione delle somme raccolte a beneficio degli autori cittadini degli altri Stati membri; | 24. considerando che il beneficio del diritto di seguito deve essere limitato ai cittadini degli Stati membri e agli autori stranieri i cui paesi accordano analoga protezione agli artisti cittadini degli Stati membri; | Invariato | 25. considerando che vanno istituite opportune procedure che consentano il controllo delle vendite secondo modalità pratiche, in modo da garantire l'effettiva applicazione del diritto di seguito da parte degli Stati membri; che ciò comporta il diritto, per l'autore o per il mandatario, di raccogliere le informazioni necessarie presso il soggetto obbligato, | |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE | CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE | Articolo 1 Oggetto del diritto di seguito
Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come il diritto inalienabile ad una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore, ad esclusione delle vendite eseguite da soggetti che agiscono in qualità di privati. | Articolo 1 Oggetto del diritto di seguito
Gli Stati membri prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto di seguito, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, ad una percentuale sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore, ad esclusione delle vendite eseguite da soggetti che agiscono in qualità di privati. | Articolo 2 Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito
Ai fini della presente direttiva si intendono per opere d'arte originali i manoscritti e le opere delle arti plastiche e figurative, come i quadri, i «collages», i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche e le fotografie, purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall'artista o di esemplari considerati come opere d'arte | Articolo 2 Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito
Ai fini della presente direttiva si intendono per opere d'arte originali le opere delle arti figurative, come i quadri, i «collages>, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche e le fotografie, purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall'artista o di esemplari considerati come opere d'arte originali. | CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI | CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI | Articolo 3 Soglia d'applicazione
1. Le percentuali previste dall'articolo 1 sono dovute quando il prezzo di vendita sia pari o superiore a 1.000 ECU.
2. Gli Stati membri dispongono della facoltà di fissare una soglia nazionale inferiore a quella prevista dal paragrafo 1. | Articolo 3 Soglia d'applicazione
1. Spetta agli Stati membri stabilire la soglia a partire dalla quale le vendite indicate nell'articolo 1 sono soggette al diritto di seguito.
2. Tale soglia non può in alcun caso essere superiore a 1.000 ECU. | Articolo 4 Percentuali e riscossione
Le percentuali dovute in forza dell'articolo 1 sono così determinate:
a) 4 % del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compresa tra 1.000 e 50.000 ECU;
b) 3 % del prezzo di vendita per la fascia compresa tra 50.000 e 250.000 ECU;
c) 2 % del prezzo di vendita per le somme superiori a 250.000 ECU. Dette percentuali sono a carico del venditore. | Articolo 4 Percentuali e riscossione
1. Le percentuali dovute in forza dell'articolo 1 sono così determinate:
a) 4 % del prezzo per la fascia del prezzo di vendita compresa tra 1.000 e 50.000 ECU;
b) 3 % del prezzo per la fascia del prezzo di vendita compresa tra 50.000 e 250.000 ECU;
c) 2 % del prezzo per la fascia del prezzo di vendita eccedente 250.000 ECU.
2. Qualora la soglia prestabilita sia inferiore a 1.000 ECU, lo Stato membro fissa altresì la percentuale da applicarsi, che non può essere inferiore al 4 %.
3. Dette percentuali sono a carico del venditore. | Articolo 5 Base di calcolo
I prezzi di vendita di cui agli articoli 3 e 4 si intendono al netto dell'imposta. | Articolo 5 Base di calcolo
Invariato | Articolo 6 Beneficiari del diritto di seguito
1. I diritti previsti dall'articolo 1 spettano all'autore dell'opera e, dopo la morte di questi, ai suoi aventi diritto. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre la gestione collettiva degli importi versati in forza del diritto di seguito. Essi determinano le modalità della loro riscossione e ripartizione nei casi in cui l'autore sia cittadino di un altro Stato membro. | Articolo 6 Beneficiari del diritto di seguito
Invariato
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere la gestione collettiva degli importi versati a titolo di diritto di seguito. | Articolo 7 Beneficiari dei paesi terzi
Gli Stati membri stabiliscono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito, conformemente alla presente direttiva, a condizione che agli autori cittadini degli Stati membri sia accordato il beneficio della reciprocità nei paesi terzi di cui trattasi. | Articolo 7 Beneficiari dei paesi terzi
Gli Stati membri stabiliscono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito, conformemente alla presente direttiva ed al loro sistema giuridico, a condizione che agli autori cittadini degli Stati membri sia accordato il beneficio della reciprocità sostanziale nei paesi terzi di cui trattasi. | Articolo 8 Durata del diritto di seguito
Il diritto di seguito si protrae per il periodo di tempo fissato dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE.
| Articolo 8 Durata del diritto di seguito
La durata del diritto di seguito corrisponde a quella stabilita dall'articolo 1 della direttiva 93/98/CEE. | Articolo 9 Diritto di raccogliere informazioni
L'autore o il suo mandatario può esigere da qualsiasi commerciante, direttore delle vendite od organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie alla liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito e relative alla vendita di opere d'arte originali durante l'anno trascorso. | Articolo 9 Diritto di raccogliere informazioni
Gli Stati membri stabiliscono che durante tre anni, a decorrere dalla data dell'operazione, l'autore o il suo mandatario può esigere da qualsiasi commerciante o agente commerciale, direttore delle vendite od organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie alla liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito relativamente alla vendita delle opere d'arte originali di cui all'articolo 2. | CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | Articolo 10 Clausola di revisione
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1 gennaio 2004 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e formula, se del caso, proposte per adeguare all'evoluzione della situazione nel settore la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito. | Articolo 10 Clausola di revisione
La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1 gennaio 2004 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, volgendo speciale attenzione alle sue ripercussioni sul mercato europeo dell'arte moderna e contemporanea, in particolare sotto il profilo della promozione della creazione artistica e delle modalità di gestione vigenti negli Stati membri. Se del caso, la Commissione formula proposte per adeguare all'evoluzione della situazione nel settore la soglia e le percentuali relative al diritto di seguito nonché qualsiasi altra proposta da essa ritenuta necessaria per aumentare l'efficacia della presente direttiva. | Articolo 11 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 10 gennaio 1999. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. | Articolo 11 Attuazione
Invariato
Essi ne informano immediatamente la Commissione. Invariato
Invariato
| Articolo 12 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | Articolo 12 Entrata in vigore
Invariato | Articolo 13 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. | Articolo 13 Destinatari
Invariato |
(1) GU C 178 del 21.6.1996. (2) GU C 75 del 10.3.1997, pag.17. (3) Parere del Parlamento europeo del 9 aprile1997. (4) Racc.1993, p. 1-5145. (5) GU L 145 del 13.6.1977, pag.1. (6) GU L 60 del 3.3.1994, pag. 16. (7) GU L 290 del 24.11.1993, p.9. |