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DENUNCE DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Gli enti di assistenza possono conoscere gli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro relative agli assistiti che abbiano conferito il proprio mandato.

Alcune amministrazioni comunali hanno chiesto al Garante se un istituto nazionale di assistenza sociale possa visionare le denunce di infortunio sul lavoro che i datori di lavoro segnalano al Sindaco in quanto autorità locale di pubblica sicurezza.

Nella risposta il Garante ha osservato che il decreto legislativo n.135 del 1999, che integra la legge sulla privacy, ha previsto un'articolata disciplina per il trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Tale disciplina, nell'ambito del rapporto di lavoro, ha individuato, fra le rilevanti finalità di interesse pubblico, l'adempimento di specifici obblighi o compiti previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il medesimo decreto consente, sulla base della normativa specifica in materia, agli istituti di patronato ed assistenza sociale, alle associazioni di categorie e agli ordini professionali, di conoscere, anche per via telematica, i dati di coloro che hanno subito infortuni sul lavoro, ma soltanto nel caso in cui abbiano ricevuto un esplicito mandato di assistenza.

Invece, sia la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sia il testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non prevedono che gli istituti di assistenza sociale, che hanno personalità giuridica di diritto privato, possano accedere, anche solo per presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza.

La competenza, affidata agli enti di patronato per lo svolgimento di attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non è infatti una circostanza idonea a consentire la conoscibilità da parte degli enti stessi della globalità dei suddetti elenchi delle denunce di infortunio.