Garante per la protezione
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CHI CHIEDE L'ACCESSO AI PROPRI DATI DEVE IDENTIFICARSI

La persona che intende esercitare il diritto di accesso ai propri dati deve identificarsi.

Lo ha stabilito il Garante nella decisione con la quale ha dichiarato infondato il ricorso di una persona che aveva chiesto di esercitare i diritti previsti dalla legge sulla privacy allo scopo di poter accedere alla banca dati di una società televisiva, senza, però, dimostrare la propria identità.

L'interessato si era rivolto al Garante perché l'emittente cui aveva chiesto di cancellare i propri dati si era rifiutata di accogliere la richiesta in quanto l'interessato non aveva esibito la documentazione idonea a comprovare la propria identità, come invece richiesto dalla normativa sulla privacy (in particolare, il regolamento n.501/1998), dimostrazione che avrebbe peraltro permesso alla società di individuare il ricorrente nei filmati diffusi oggetto dell’accesso.

L'Autorità ha stabilito che l'identificazione dell'interessato da parte del soggetto che riceve una richiesta ai sensi dell'art.13 della legge n.675, costituisce un presupposto necessario, non solo per legittimare un accesso alle informazioni, ma anche per prendere in esame le richieste volte ad ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, la loro rettifica, cancellazione etc. che potrebbero essere altrimenti presentate da chiunque, anziché dalla persona interessata.

Il Garante ha spiegato che la mancata dimostrazione della propria identità da parte dell'interessato, attraverso l'esibizione o l'allegazione di copia di un documento, rende quindi corretto il rifiuto della società televisiva.

Per quanto riguarda poi l'asserita illiceità della raccolta e del trattamento dei dati del ricorrente, l'Autorità ha comunque osservato che, in base alla ricostruzione dei fatti fornita dall'emittente televisiva sulle modalità di registrazione delle immagini in questione, non sono emersi elementi tali da rendere credibile il fatto che l'interessato non si fosse accorto delle riprese televisive e delle loro finalità e non fosse stato quindi in grado di evitarle.