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ACCESSO AI DATI PERSONALI E RICONOSCIMENTO

Se la persona è conosciuta può non esibire il documento di identità

Si può chiedere di accedere ai propri dati personali senza bisogno di esibire un documento di riconoscimento, se chi detiene i dati ha la possibilità di accertare l'identità dell'interessato attraverso la conoscenza personale o altri concreti elementi.

Il principio, già affermato in passato dall'Autorità, è stato ribadito nel provvedimento con il quale il Garante ha accolto il ricorso di un cittadino che lamentava da parte della sua agenzia di assicurazione di non aver ottenuto riscontro a due istanze, formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti ai premi assicurativi corrisposti in relazione a due polizze a lui intestate.

La società resistente, invitata dal Garante a fornire chiarimenti asseriva di non aver ottemperato alla richiesta poiché l'interessato non aveva dimostrato la propria identità allegando copia del documento di riconoscimento, né il legale dello stesso aveva allegato, neanche successivamente, copia della procura o della delega rilasciata dall'interessato. Comunicava di aver comunque ottemperato alla richiesta chiedendo quindi la compensazione delle spese del procedimento.

L'Autorità ha però disatteso il rilievo formulato dal titolare del trattamento. L'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa infatti che l'interessato "deve dimostrare la propria identità anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento". L'esibizione di un documento di riconoscimento, dunque, è solo una delle possibili modalità di dimostrazione dell'identità personale, peraltro né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l'identità personale dell'interessato anche attraverso altre adeguate circostanze quale la conoscenza personale o altri concreti ed effettivi elementi risultanti al titolare come, ad esempio, quelli che emergevano, nel caso specifico, del rapporto epistolare che era intercorso tra le parti prima che il caso fosse sollevato davanti l'Autorità.

Alla società resistente, avendo in ogni caso provveduto a soddisfare adeguatamente alle richieste dell'interessato, sono state pertanto imputate solo parte delle spese del procedimento, fissate in misura forfetaria in 125 euro, da liquidarsi direttamente a favore del ricorrente