Garante per la protezione
    dei dati personali

Newsletter

IL CODICE DEONTOLOGICO PER FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO

Maggiori garanzie per i numerosi cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito

Sono pronte le regole applicabili in particolare nel settore del credito al consumo, in base alle quali prenderanno il via il prossimo 1° gennaio 2005 i "sistemi di informazioni creditizie" che subentrano alle cosiddette "centrali rischi" private.

É stato, infatti, definitivamente varato dal Garante (Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori.

Il codice dovrà essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Alcune regole sono applicabili anche alle altre due centrali rischi pubbliche gestite presso la Banca d'Italia.

Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.

Rispetto a tali attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio sono emersi, in questi anni, diversi problemi relativi all'esattezza e alla completezza delle informazioni riguardanti i clienti, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.

La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull'accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

I lavori preparatori del codice hanno richiesto un'istruttoria particolarmente impegnativa. Il testo preliminare è stato sottoposto anche all'attenzione delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu), che hanno formulato proprie osservazioni (pubblicate sul sito dell'Autorità). Vi è stata anche una consultazione pubblica sul testo preliminare.

Ne è scaturito un insieme di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti.

Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su:

* la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara;

* l'esattezza e la pertinenza dei dati nonché le esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato;

* i tempi per segnalare le "morosità" (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi;

* le richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni;

* le "sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati;

* le informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni;

* le procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;

* i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.

Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali

Il codice entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. Le società che gestiscono i sistemi o che vi partecipano avranno a disposizione alcuni mesi per adeguarsi al nuovo sistema di gestione dei dati.

 

LE NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

Scheda di sintesi

Prendono il via a partire dal 1 gennaio 2005 nuove regole "certificate" dal Garante sulla gestione dei "sistemi di informazioni creditizie".

Il codice deontologico è stato sottoscritto il 12 novembre da tutte le associazioni rappresentative del settore con il contributo di varie associazioni di consumatori, ed è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le attuali "centrali rischi" private erano sorte senza una base normativa prima della legge sulla privacy del 1996. Per anni, si sono determinati innumerevoli contenziosi sulle informazioni relative ai c.d. "cattivi pagatori", sulla loro esattezza e sui tempi di conservazione, che duravano cinque anni ed oltre. Un rilevante numero di persone lamentava una lesione della propria dignità e reputazione, ed effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali: al centro delle controversie i tempi eccessivamente lunghi di conservazione specie per piccoli ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti di lievi importi, informazioni non sempre esatte o aggiornate, resistenze burocratiche nel correggere i dati.

Si tratta di archivi gestiti solo da alcune società o consorzi, ma consultati da tutte le banche e dagli intermediari finanziari. Alcune registrano solo informazioni negative (inadempimenti), altre anche informazioni positive (i finanziamenti accordati, anche se non c'è un mancato o ritardato pagamento).

Ora, un codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa nuove garanzie per gli interessati.

Si chiarisce cosa è lecito raccogliere e come mettere legittimamente in circolazione notizie relative a prestiti, finanziamenti, dilazioni di pagamento, acquisti rateali di beni al consumo, altre facilitazioni finanziarie, richieste di carte di credito, concernenti consumatori e imprese.

C'è una maggiore distinzione tra informazioni relative a lievi indebitamenti da un lato e sovraesposizioni finanziarie o artifizi e raggiri dall'altro. Più possibilità per le finanziarie di individuare chi opera il c.d. "credit shopping" (frazionamento del credito presso diverse finanziarie), tempi più brevi di conservazione in rete dei dati relativi a lievi inadempimenti. Informazioni più selezionate, individuate meglio nella loro origine e aggiornate più accuratamente.

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

Introdotte diverse occasioni di spiegazione e di maggiore informativa preventiva e successiva agli interessati, sia direttamente, sia attraverso alcune comunicazioni al pubblico anche via Internet.

Obbligo per banche e finanziarie di utilizzare un modello unico di informativa semplificata che dovrà essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti.

Più chiarezza, nel caso in cui nel caso in cui si utilizzino metodi statistici di valutazione del rischio creditizio e dell'affidabilità della persona, sugli indicatori o punteggi del credit scoring.

Vi è più chiarezza su come esercitare in concreto i propri diritti.

Dati valutativi

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore". Non si possono usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti: se si usano, l'interessato deve poterne capire bene il significato. Ci sono annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato.

Dati esatti

I "sistemi di informazioni creditizie" possono contenere solo dati esatti. Il codice impone vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni. Più chiarezza su chi immette i dati nel sistema ed è maggiormente tenuto a correggerli.

Dati essenziali

C'è più attenzione nel prevenire un eccesso di informazioni rispetto allo scopo: il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite.

C'è una separazione tra dati sugli inadempimenti e altri dati tratti da archivi pubblici.

Niente dati sulle bollette o carte telefoniche

Tra i partecipanti ai sistemi non figurano le società di telefonia, che avevano iniziato a collaborare con le centrali rischi in termini che il Garante aveva già considerato illeciti.

Il problema degli inadempimenti nel settore della telefonia e fuori del credito al consumo sarà considerato a parte in futuro.

Dati sensibili

Le banche dati dei "sistemi di informazioni creditizie" non possono contenere dati sensibili o giudiziari.

L'informazione su terzi

I dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un'impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non  abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso.

Avviso agli interessati

Quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli.

Quando e come si registrano i dati sull'interessato

Vi sono più controlli prima di immettere le informazioni in rete, e successivamente.

Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai "sistemi di informazioni creditizie"  solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

Nel caso di sistemi con informazioni sia positive, sia negative, i termini per i consumatori è di 60 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili.

L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti.

Tempi di conservazione dei dati

Il codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti.

Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori.

La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni.

Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di a 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.

Le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a tre anni e si vedrà nel 2005 se scendere ulteriormente a due anni o mantenere tale termine.

Accesso ai dati da parte dell'interessato

All'interessato è dovuta la massima trasparenza. L'interessato ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo. L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie.

Vi è più chiarezza e meno burocraticità nel modo con cui i diritti possono essere esercitati sia presso la banca o finanziaria, sia presso il sistema.

Accesso ai dati da parte di banche e finanziarie

Vi è l'obbligo del segreto per chi consulta i sistemi.

L'accesso ai dati deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti. Crescono le misure di sicurezza dei dati. I concreti utilizzatori (presso banche, intermediari finanziari o soggetti che chiedono una dilazione di pagamento) dovranno essere opportunamente individuati in un numero limitato e formalmente designati come responsabili o incaricati del trattamento. La consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto dell'interrogazione o ammetta interrogazioni di massa.

No al marketing

I dati detenuti dai "sistemi di informazioni creditizie" non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti.

Controlli e sanzioni

Tutti i gestori dei "sistemi di informazioni creditizie", gli intermediari e gli altri soggetti che partecipano ai sistemi saranno soggetti alle sanzioni amministrative e penali del Codice e tenuti al risarcimento del danno, in aggiunta ad altre misure sanzionatorie previste sul piano dell'autodisciplina (richiami formali, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema, pubblicazione della notizia della violazione).

Introdotti controlli periodici anche a campione con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Controlli più specifici da parte del Garante.

Tempi di attuazione

Il codice entra in vigore il 1° gennaio 2005. per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005. Altre disposizioni transitorie riguardano le nuove informative agli interessati e la conservazione dei dati positivi.