Garante per la protezione
    dei dati personali


Parere su uno schema di decreto delPresidente del Consiglio dei ministri in materia di due per mille dell'impostasul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, afavore di partiti politici

PROVVEDIMENTO DEL 22 MAGGIO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 256 del 22 maggio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano edella dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

Vistala richiesta di parere del Ministro per le Riforme costituzionali e i rapporticon il Parlamento;

Vistil'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vistala documentazione in atti;

Vistele osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatoreil dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Connota del Capo di gabinetto del Ministro per le Riforme costituzionali e irapporti con il Parlamento del 21 maggio u.s. è stato richiesto il parere delGarante in ordine ad uno schema di decreto del Presidente del Consiglio deiministri concernente la definizione dei criteri e delle modalità didestinazione della quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche, in base alla scelta del contribuente, a favore di partitipolitici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 deldecreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2014 n.13.

Ildecreto è adottato ai sensi dell'articolo 12 del predetto decreto legge n. 149del 2013 ("Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sulreddito delle persone fisiche"), il quale, al comma 3, prevede che cond.P.C.M di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per le riformecostituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,siano stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsionedelle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelteoperate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicitàdi gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e ditutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali deicontribuenti.

1.In primo luogo, lo schema di decreto individua i soggetti aventi diritto allacorresponsione delle somme a titolo di quota di due per mille (art. 1).

Sitratta dei partiti politici inclusi nell'elenco trasmesso all'Agenzia delleentrate dalla  Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenzae il controllo dei rendiconti dei partiti politici ai sensi dell'articolo 10,comma 3, del decreto legge; l'elenco contiene denominazione e codice fiscale diciascun soggetto avente diritto.

Ladestinazione del due per mille ad opera di ciascun contribuente avvieneall'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, per icontribuenti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante lacompilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto (art.2, comma 1).

Lascelta è effettuata, a secondo i casi, attraverso l'apposizione della firma inuna specifica scheda i cui modelli sono rimessi alla determinazione annuale deldirettore dell'Agenzia delle entrate con separato provvedimento (art. 2, comma2). La scheda è presentata dal contribuente direttamente in via telematica aiservizi dell'Agenzia delle entrate, oppure per il tramite del sostitutod'imposta, di un ufficio di Poste italiane s.p.a. o di un CAF (art. 2, comma5).

Gliarticoli 3 e 4 disciplinano rispettivamente i criteri di riparto del due permille e le modalità e i termini per il recupero delle somme, mentre l'articolo5 è dedicato alla trasparenza dei destinatari delle somme erogate.

Infine,l'articolo 6 riguarda obblighi di riservatezza.

CONSIDERATO

2.Il presente decreto dovrebbe individuare le modalità di "tutela dellariservatezza" e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti(art. 12, comma 3, decreto legge).

Nonsi riscontra nell'articolato tale individuazione: essa è invece demandata alprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate attuativo del decreto,cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 2, e solo, peraltro, in relazionealle modalità di presentazione della scheda (art. 2, comma 7).

Sirichiama l'attenzione dell'amministrazione sull'importanza di tale adempimento,stante la delicatezza dei dati oggetto di trattamento, di natura sensibile,come del resto sottolineato dallo stesso decreto (art. 6). Le cautele e lemisure dovranno, quindi, essere adeguate agli standard più elevati di garanziaprevisti per tale categoria di dati dal Codice in materia di protezione deidati personali di cui al d. lg. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito"Codice"; art. 4, comma 1, lett. d)) e dovranno riguardare non solole modalità di presentazione della scheda, ma anche i flussi informativiprevisti nel decreto (trasmissione dei dati contenuti nelle schede da Posteitaliane s.p.a. e dai CAF all'Agenzia delle Entrate; art. 2, comma 6).

Ilcomma 7 dell'articolo 2 deve essere, pertanto, perfezionato, prevedendo che lemodalità di tutela della riservatezza debbano essere individuate anche inrelazione ai flussi informativi di cui al comma 6.

IlGarante si riserva di esprimere le proprie valutazioni su tali modalità inoccasione del parere che dovrà essere reso sullo schema di provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 154, comma 4, delCodice.

3.L'articolo 6, comma 1, dello schema individua obblighi di riservatezza in capoa Poste italiane s.p.a. e ai CAF, sulla base della natura sensibile dei datirelativi alle scelte dei contribuenti, prevedendo in particolare il divieto dicomunicare e diffondere informazioni per finalità differenti rispetto alservizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate.

Taleprevisione è apprezzabile; tuttavia, il divieto in questione dovrebbe avere unambito di applicazione soggettivo più ampio, ovvero riferito a tutti i soggettilegittimati al trattamento dei dati in applicazione del decreto (i sostitutid'imposta, ad esempio). La disposizione va pertanto integrata individuando talisoggetti.

4.Sempre con riferimento agli obblighi di riservatezza, il decreto prevede che idati personali siano conservati "in una forma che consental'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore aquello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti osuccessivamente trattati" (art. 6, comma 2).

Ladisposizione normativa, nella sua attuale formulazione, si limita a ripetere ildettato dell'articolo 11, comma 1, lett. e), del Codice in materia diprotezione dei dati personali, che contiene il principio di c.d."conservazione temporanea" dei dati, quale garanzia per gliinteressati rispetto al trattamento dei dati che li riguardano. In luogo ditale mero rinvio, lo schema dovrebbe prevedere, invece, uno specifico terminedi conservazione.

IL GARANTE

esprimeparere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministriconcernente la definizione dei criteri e delle modalità di destinazione dellaquota pari al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, inbase alla scelta del contribuente, a favore di partiti politici, nei termini dicui in  motivazione, con le seguenti condizioni:

a)all'articolo 2, comma 7, sia previsto che le modalità di tutela dellariservatezza siano individuate anche in relazione ai flussi informativi di cuial comma 6 (punto 2);

b)l'articolo 6, comma 1, dello schema sia integrato con il riferimento  atutti i soggetti legittimati al trattamento dei dati in applicazione deldecreto (punto 3);

c)all'articolo 6, comma 2, sia individuato uno specifico termine di conservazionedei dati personali (punto 4).

Roma, 22 maggio 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia