Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 22gennaio 2004

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Comune di XW rappresentato e difesodall'avv. Giovanni Campus;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. deld.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il Comune di XW, di cui l'interessato dipendente in qualit di istruttore di vigilanza, in data 31 luglio 2003 avevaportato a conoscenza della Questura e della Prefettura di Sassari, l'esito dialcune visite mediche cui l'interessato era stato sottoposto da parte delcollegio medico-legale della A.U.S.L. n. 1 di Sassari, per gli opportuniprovvedimenti di competenza, essendo l'interessato in possesso della qualificadi agente di pubblica sicurezza abilitato al porto di pistola, nonch inpossesso del porto d'armi per uso caccia. In particolare, il 21 febbraio 1997il predetto collegio aveva riconosciuto l'interessato inidoneo a svolgere lenormali mansioni di vigile urbano a causa di alcune patologie riscontrate,confermando poi (8 maggio 2002), l'idoneit dell'interessato, nel frattempodivenuto istruttore di vigilanza, a svolgere esclusivamente "mansionidi tipo amministrativo-sedentario".

In data 12 novembre 2003 l'interessatoaveva presentato al citato Comune un'istanza ai sensi dell'art. 13 della leggen. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio2004), con la quale, oltre ad alcune istanze non rientranti fra i diritti dicui al citato art. 13, aveva chiesto la "rettifica dei dati sensibiliin tema di salute" sulla basedella diagnosi contenuta in una nuova certificazione rilasciata da un medicooperante presso l'Istituto di clinica neurologica della Facolt di medicinadell'Universit di Sassari (referto di cui produceva copia), nel quale venivaattestata l'assenza di "patologia psichiatrica" con esclusione della "presenza dialterazioni del pensiero e del comportamento di natura psicotica". Con la medesima istanza l'interessato avevachiesto di "richiamare ed annullare tutti gli atti viziati da contrastooggettivo" con l'allegatacertificazione, ed in particolare della citata nota del 31 luglio 2003 del Comuneche avrebbe determinato il ritiro del porto d'arma uso caccia di cuil'interessato era titolare (la pistola in dotazione era gi stata ritirata inprecedenza).

Non avendo ottenuto riscontro a taleistanza, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n.675/1996 (ora, art. 145 e s. d.lg. n. 196/2003) chiedendo "in viaurgente" il blocco deltrattamento dei dati che lo riguardano, la rettifica di tutti i dati relativialla vicenda in questione, alla luce delle risultanze dell'ultimacertificazione medica dallo stesso prodotta, e la conseguente"segretazione/distruzione" di "antichi certificati detenutinelle banche dati del Comune e di altri Enti". Infine l'interessato ha chiesto "il riconoscimento deidanni subiti".

All'invito ad aderire formulato da questaAutorit in data 9 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998(ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il Comune di XW, con nota anticipata viafax il 23 dicembre 2003, ha dichiarato che:

0.     il ricorrente non si presentatoalla visita medico-legale fissata per il 17 dicembre 2003 presso il competentecollegio medico della A.U.S.L. di Sassari, dallo stesso sollecitata con istanzadel 4 novembre 2003, alla luce della nuova certificazione medica esibita;

0.     il blocco del trattamento deidati sulla salute riferiti al ricorrente gi stato disposto "inattesa dell'esito della richiesta visita Medico collegiale il cui esito verrimmediatamente comunicato alla Questura ed alla Prefettura di Sassari" per i provvedimenti di competenza;

0.     copia della nuova certificazionemedica prodotta dal ricorrente stata immediatamente trasmessa ai predettiorgani, fermo restando che ogni decisione di conferma e modifica deiprovvedimenti gi adottati in relazione al ricorrente ovviamente rimessa alladiscrezionalit degli stessi;

0.     il ricorrente, proprio in virtdelle certificazioni mediche attualmente contestate, aveva ottenuto il 18ottobre 2001 il riconoscimento da parte della Commissione medico ospedaliera deKJ, della dipendenza da causa di servizio di tre infermit, tra cui la "sindromeansioso depressiva reattiva".

Nell'audizione tenutasi il 2 gennaio 2004e con successiva memoria inviata il 14 gennaio 2004 il Comune resistente haribadito la liceit del trattamento dei dati riferiti allo stato di salute delricorrente, dichiarandosi peraltro "disponibile a rivedere edaggiornare" tali dati "purchprovengano da organismi pubblici competenti in materia" (motivo per il quale era stata richiesta unanuova visita medica presso la A.U.S.L. di Sassari, "gi prevista per il17 dicembre 2003", visita allaquale il ricorrente non si era presentato). Il Comune ha comunque contestato lavalidit dell'autentica della firma del ricorrente in calce al ricorso chesarebbe stata effettuata presso gli uffici comunali.

Con note inviate il 31 dicembre 2003 e il20 gennaio 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ritenendoinsoddisfacenti i riscontri ottenuti e chiedendo che siano poste a carico deltitolare del trattamento le spese del procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento didati personali, effettuato da un comune in relazione ad un proprio dipendente,con particolare riferimento ai dati relativi al suo stato di salute.

Il ricorso stato validamente presentatonel rispetto delle disposizioni sull'autenticazione della firma del ricorrentegi previste dal d.P.R. n. 501/1998 ed ora dall'art. 147, comma 4, deld.lg. n. 196/2003. Tra le modalit di autenticazione previste vi rientrainfatti anche l'autenticazione effettuata presso i competenti uffici comunali,modalit utilizzata nel caso di specie dall'interessato.

La richiesta di blocco del trattamentodei dati oggetto del ricorso inammissibile. Al riguardo non stata seguitala procedura di cui all'art. 146 del d.lg n. 196/2003. La predetta richiesta stata infatti avanzata solo con il ricorso ex art. 145 del citato d.lg., senzainterpello preventivo del titolare del trattamento e senza che risultinoragioni tali da far ritenere che il decorso del termine previsto dal citatoart. 146 poteva esporre l'interessato ad un pregiudizio imminente edirreparabile.

Il trattamento di dati personali svoltodal Comune di XW disciplinato dalle disposizioni sul trattamento daparte di soggetti pubblici che consentono tali operazioni soltanto per losvolgimento delle funzioni istituzionali, senza che debba richiedersi ilconsenso dell'interessato, nei limiti gi stabiliti dagli artt. 22 e 27 dellalegge n. 675/1996 (ora, dagli artt. 18 s. del citato d.lg. n. 196/2003).

Stando alla documentazione prodotta nonrisulta che il trattamento di dati personali del ricorrente sia statoeffettuato dal Comune in violazione delle predette disposizioni concernentil'attivit di soggetti pubblici quale quello in esame, sia in riferimento altrattamento interno al Comune medesimo, sia in relazione alla comunicazione adaltri organi o uffici esterni.

Nel caso di specie, tali limiti non sonostati travalicati.

Per quanto riguarda la specificarichiesta di rettifica ed aggiornamento dei dati sensibili dell'interessato, ilricorso parimenti sfornito di idonei elementi di prova. Resta impregiudicatoil diritto del ricorrente di chiedere in futuro l'eventuale integrazione oaggiornamento dei dati in relazione alla diagnosi a suo tempo formulata, inrelazione ad eventuali nuove risultanze che potrebbero emergere, inparticolare, da accertamenti cui il ricorrente venga sottoposto da parte dellecommissioni mediche competenti a stabilire l'idoneit al servizio di undipendente pubblico.

In ordine alla richiesta di risarcimentodel danno proposta dal ricorrente, il ricorso inammissibile atteso che questaAutorit non ha competenza in merito a richieste le quali possono esserecomunque riproposte, qualora ne ricorrano i presupposti, dinanzi all'autoritgiudiziaria ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara inammissibili le richieste diblocco del trattamento dei dati e di risarcimento del danno;

b) dichiara il ricorso infondato inordine alle restanti richieste.

Roma, 22 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli