Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 27 FEBBRAIO 2014

Registro dei provvedimenti
 n. 99 del 27 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e delladott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale;

VISTOil ricorso presentato al Garante il 25 novembre 2013 da XY nei confrontidell'avv. Maddalena Claudia Del Re, con il quale il ricorrente, ritenendoinidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente avanzate ai sensidell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito"Codice"), ha ribadito le proprie richieste con le quali avevachiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali riferiti a se stessoe alle due figlie minori e di ottenere la loro comunicazione in formaintelligibile, di  conoscere l'origine dei dati medesimi, le finalità, lemodalità e la logica del loro trattamento, nonché gli estremi identificatividel titolare e del responsabile del trattamento ove designato; il ricorrente hachiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per ilprocedimento;

VISTIgli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 dicembre 2013 conla quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, hainvitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richiestedell'interessato, nonché la successiva nota del 20 gennaio 2014 con la quale èstata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTAla nota, pervenuta via e-mail il 20 dicembre 2013, con la quale la resistente,nel confermare di essere in possesso di dati personali relativi al ricorrente ealle sue figlie minori, ha dichiarato di averli raccolti su mandato dellapropria assistita, "Sig.ra (Š)", moglie separata del ricorrente, perlo svolgimento dell'incarico difensivo nel procedimento di separazionegiudiziale tra l'interessato e la propria cliente e in un altro procedimento dinatura penale, entrambi in corso, precisando altresì che "gli stessi sonostati trasfusi in atti giudiziari accessibili e conoscibili al ricorrente inquanto parte dei suddetti procedimenti";

VISTAla nota, datata 2 gennaio 2014, con la quale il ricorrente, nel contestare ilriscontro ricevuto, ha sostenuto che la resistente è tenuta a comunicare tuttii dati di cui è in possesso indipendentemente dal fatto che gli stessi sianorinvenibili presso altri titolari del trattamento e ha quindi ribadito larichiesta di accedere "a tutti i dati personali che riguardano lui e leproprie figlie, contenuti in tutti i documenti depositati sia in sede civileche penale che in qualsiasi sede", ivi compresi i dati contenuti nelladocumentazione intercorsa tra i diversi legali che sia attualmente nelladisponibilità dell'avv. Del Re;

VISTAla nota, pervenuta via e-mail il 28 gennaio 2014, con la quale la resistente,nel ribadire quanto affermato nella nota precedente, ha ulteriormente chiaritodi "non essere in possesso di altri dati oltre quelli versati in attigiudiziari (Š)"; la stessa infatti "non possiede né vuole possederedati o atti o documenti non utilizzati in atti giudiziari quali tesserini asl,video, foto, analisi cliniche e quant'altro elencato dal ricorrente";nella medesima nota la resistente, nell'evidenziare l'inopportunità dellarichiesta del ricorrente di avere accesso alle informazioni inerenti lacorrispondenza tra legali in quanto una siffatta comunicazione comporterebbeper la resistente la violazione delle norme deontologiche forensi  (inparticolare art. 28 del Codice deontologico forense), ha comunicato la propriadisponibilità "a mettere a disposizione tutti gli atti giudiziari inerentii procedimenti pendenti tra il ricorrente e la propria assistita";

VISTAla nota pervenuta via e-mail il 14 febbraio 2014 con la quale il ricorrente,nel ritenere non veritiera l'affermazione di controparte di non detenere datiulteriori rispetto a quelli depositati nel procedimento di separazionegiudiziale, ha ribadito integralmente le richieste formulate con il ricorso;

VISTAla comunicazione del 25 febbraio 2014 con la quale la resistente, nelmodificare parzialmente le proprie posizioni, ha manifestato la propriadisponibilità a consentire l'accesso anche alla corrispondenza intrattenuta coni legali di controparte; ciò però solo nel momento in cui saranno definite levicende giudiziarie in corso;

RILEVATOche l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice può avere ad oggettoanche i dati personali trattati da liberi professionisti, ivi compresi gliavvocati che li trattano in relazione all'esercizio del legittimo diritto didifesa, pur se con le garanzie e nei limiti normativamente previsti (cfr. inparticolare, l'art. 8, comma 2, lett. e), che prevede una particolare ipotesidi differimento dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice;rilevato, in particolare, che l'esercizio del diritto di accesso di cui alcitato art. 7 del Codice può comunque riguardare le sole informazioni dicarattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, delmedesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via diassunzione o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmenteespresse in sede di esercizio del mandato difensivo (ipotesi che rileva nelcaso di specie, con specifico riguardo alle comunicazioni intrattenutedall'odierna resistente con i legali di controparte);

RILEVATOche la resistente, pur avendo confermato di detenere dati personali delricorrente e delle sue figlie minori per lo svolgimento degli incarichi difensivirelativi a procedimenti tuttora pendenti, ha affermato (con dichiarazione dellacui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di"non essere in possesso di altri dati oltre quelli versati in attigiudiziari (Š)";

RITENUTOquindi che può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai dati personali confluiti negliatti di cui ai procedimenti giudiziari in corso, avendo la resistente fornitoun sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, affermando di "nonessere in possesso di altri dati oltre quelli versati in atti giudiziari (Š)"dati che risultano essere in possesso di parte ricorrente in quanto conservatiall'interno della documentazione già messa a disposizione delle partiprocessuali e quindi anche nella piena disponibilità di parte ricorrente;

RITENUTOinvece di dover dichiarare infondata la richiesta del ricorrente di avereaccesso ai dati contenuti nella corrispondenza intercorsa tra la resistente egli altri legali coinvolti nelle vicende giudiziarie in cui è parte ilricorrente, alla luce del disposto di cui all'art. 8, comma 4 del Codice che(contrariamente anche a quanto sostenuto dalla resistente nella sua ultimamemoria) preclude del tutto l'accesso a questa tipologia di informazioni;

RITENUTOche sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti tenuto contodella peculiarità della vicenda e della parziale infondatezza delle richieste delricorrente;

VISTAla documentazione in atti;

VISTIgli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.30 giugno 2003, n. 196);

VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

a)dichiara infondata la richiesta di accesso ai dati contenuti nellacorrispondenza intercorsa tra la resistente e gli altri legali coinvolti nellevicende giudiziarie di cui è parte il ricorrente;

b)dichiara non luogo a provvedere sulle restanti richieste di accesso;

c)dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensidegli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presenteprovvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 27 febbraio 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia