Garante per la protezione
    dei dati personali


Comunicato Stampa

PRIVACY, SANTANIELLO "OCCORRE FARE CHIAREZZA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI DI GIUSTIZIA"

"Non tutti i trattamenti di dati personali effettuati da parte degli uffici giudiziari, del CSM e del ministro della giustizia esulano dall'ambito di applicazione della legge sulla privacy. Occorre pertanto integrare questa legge con ulteriori norme che aiutino a fare chiarezza sui molti nodi ancora da sciogliere". A richiamare l'attenzione sulle carenze del quadro legislativo riguardante la tutela della riservatezza rispetto all'attività giudiziaria è stato il Vice-presidente del Garante per la protezione dei dati personali Giuseppe Santaniello al convegno Forum PA. di oggi su 'Privacy e giustizia' cui hanno partecipato il sottosegretario alla Giustizia Rocco Maggi, il direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Gian Carlo Caselli il Presidente dell'Unione Camere Penali Giuseppe Frigo e il Consigliere di Stato, Gianpiero Cirilio.

"In linea generale - ha osservato Santaniello - le esigenze connesse all'interesse della giustizia sono prioritarie rispetto a qualunque altro interesse. Per questo motivo il diritto alla privacy incontra delle specifiche limitazioni sia in ambito processuale, sia in relazione all'attività svolta per la prevenzione, l'accertamento o la repressione dei reati". Ciò, tuttavia, non esclude che possano esistere delle situazioni che espongono i cittadini al rischio di possibili violazioni della loro riservatezza. "I1 Garante - ha precisato Santaniello - ha contribuito al chiarimento di molti punti controversi stabilendo, per esempio, che i principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati valgono anche nei confronti di un ufficio giudiziario quando negli atti di un'indagine penale compaiono anche i dati anagrafici di persone diverse dall'indagato e soprattutto se queste informazioni riguardano la salute, le opinioni politiche, religiose o sindacali di un individuo". L'Autorità ha inoltre stabilito che la tutela delle riservatezza non incide sulla conoscibilità del calendario dei processi o sulla pubblicità delle udienze o degli atti processuali che sono regolate dal codice e da altre norme processuali, mentre sono sicuramente applicabili alle banche dati utilizzate in ambìto giudiziario le norme sull'adozione delle misure minime di sicurezza volte ad evitare il rischio della distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, e il pericolo di accessi non autorizzati. "In un materia in continua evoluzione ed espansione" ha però avvertito Santaniello "vi è l'esigenza di produrre norme capaci di corrispondere alle istanze della società e ai valori dell'ordinamento". E alcuni dei problemi da affrontare a livello normativo riguardano anche l'area extrapenale e in particolare l'istruzione delle prove nel processo civile. "Come è stato fatto osservare anche da una parte della dottrina - ha concluso Santaniello - se la produzione di scritture e documenti pubblici nel processo civile non pone alcun problema di violazione della privacy, questioni di lesione della riservatezza possono sorgere quando vengono prodotte in giudizio scritture private o altre prove documentali".

12.5.2000