Garante per la protezione
    dei dati personali

v. Comunicati stampa
15 febbraio 

6 marzo 2008]

Interruzione volontaria di gravidanza - Divieto di diffondere le generalit della donna

PROVVEDIMENTO DEL 5 MARZO 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le notizie diffuse sulla stampa nelle ultime settimane riguardanti la vicenda relativa a un caso di interruzione volontaria della gravidanza di una donna ricoverata presso il reparto di ostetricia dell'Azienda universitaria "Federico II" di Napoli;

CONSIDERATO che sono in corso accertamenti da parte dell'autorit giudiziaria e di altre istituzioni su alcuni aspetti della vicenda e che il Garante ha avviato un'istruttoria preliminare volta a verificare quali misure organizzative e tecniche siano state adottate presso la predetta struttura sanitaria a tutela dei diritti delle persone ricoverate per interventi relativi all'interruzione volontaria della gravidanza (comunicato del 15 febbraio 2008);

RILEVATO che alcune agenzie di stampa (che a una verifica preliminare risultano essere Ansa, Adn kronos, Apcom, Asca), in data 20 febbraio 2008, hanno diffuso il nome e cognome della donna;

RILEVATO altres che diverse testate giornalistiche, prevalentemente a diffusione locale (allo stato individuate in Il Mattino, Brescia Oggi, Corriere del Mezzogiorno, Corriere del Sud, l'Arena, La Provincia di Cremona, L'Informazione, Nuovo Oggi, Calabria Ora, Nuovo Quotidiano di Puglia, Il Quotidiano della Calabria, Il Quotidiano della Basilicata, Il Giornale di Vicenza, La Gazzetta del sud e Cronache di Napoli), hanno pubblicato anch'esse, a decorrere dal 21 febbraio 2008, il nome e cognome della donna unitamente a descrizioni particolareggiate riguardanti le circostanze e le modalit in cui sarebbe avvenuta l'interruzione della gravidanza;

RILEVATO che i dati sopra indicati sono stati ulteriormente diffusi tramite siti web di agenzie e altre testate giornalistiche e altri numerosi siti di informazione on line;

RILEVATO che la maggior parte delle testate giornalistiche hanno invece adottato cautele non rendendo nota l'identit dell'interessata;

CONSIDERATO che nella diffusione di notizie idonee a rivelare lo stato di salute di una persona gli organi di informazione devono osservare particolari garanzie a tutela della persona medesima (art. 139, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, art. 5 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, allegato A1 del Codice; provvedimenti del Garante del 7 febbraio 2002, del 23 novembre 2005, del 29 novembre 2007 e del 6 dicembre 2007);

CONSIDERATO, in particolare, che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignit, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (art. 10 del codice di deontologia cit.);

CONSIDERATO, inoltre, che le informazioni relative all'interruzione volontaria della gravidanza sono soggette a una speciale protezione da parte dell'ordinamento essendo attinenti a un evento particolarmente delicato e relativo alla sfera pi intima e privata della persona (artt. 5, 11 e 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194);

RILEVATO che nel caso di specie la diffusione del nome e cognome dell'interessata, sebbene riferita a un episodio di rilevante interesse pubblico, risulta contrastante con i princpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici;

RILEVATO che la circostanza che il nome e cognome dell'interessata sono stati menzionati in alcuni atti parlamentari lecitamente conoscibili non fa comunque venir meno il dovere dei giornalisti di procedere a un autonomo rispetto dei limiti e delle garanzie posti al diritto di cronaca a tutela dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 137 del Codice, art. 1 del codice di deontologia cit.);

RILEVATO che, per effetto della predetta ampia diffusione on line delle informazioni personali in questione, numerosi utenti in rete sono stati posti in condizione di ottenere agevolmente, attraverso l'uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti la persona interessata;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalit del trattamento o degli effetti che esso pu determinare, vi il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o pi interessati (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e. 139, comma 5, del Codice);

RAVVISATA la necessit di provvedere d'urgenza in ragione del carattere particolarmente delicato delle informazioni diffuse;

RITENUTO di dover disporre nei confronti dei titolari del trattamento come gi sopra individuati il blocco del trattamento, limitatamente alla diffusione anche tramite i relativi siti web, del nome e cognome dell'interessata;

RISERVATI ulteriori accertamenti tesi a individuare altri titolari del trattamento che diffondano il nome e cognome dell'interessata, anche tramite siti di informazione on line;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si render applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA, altres, la necessit di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti dei seguenti editori in qualit di titolari del trattamento, il blocco del trattamento limitatamente alla diffusione, anche tramite i relativi siti web, del nome e cognome dell'interessata:

Ansa - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Societ Cooperativa


Agi - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A


Adn Kronos - Gmc Giuseppe Marra Communications S.p.A


Apcom - Telecom Media News S.p.A.


Asca – Agenzia stampa quotidiana nazionale S.p.A


Il Mattino S.p.A, editore de Il Mattino


Edizioni Brescia S.p.A, editore di Brescia Oggi


Editoriale del Mezzogiorno s.r.l, editore del Corriere del Mezzogiorno


Edizioni Il Castello S.p.A, editore de Il Corriere del Sud


Athesis S.p.A, editore de L'Arena e Il Giornale di Vicenza


Societ Editoriale Cremonese S.p.A., editore de La Provincia di Cremona


Rete 7 S.p.A., editore de L'Informazione di Parma


Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l., editore di Nuovo Oggi


Editrice C.E.C. Soc.coop., editore di Calabria Ora


Caltagirone Editore S.p.A., editore del Nuovo quotidiano di Puglia


Finedit S.r.l., editore de Il Quotidiano di Calabria


Luedi S.r.l, editore de Il Quotidiano della Basilicata


Societa Editrice Siciliana S.p.A., editore della Gazzetta del Sud


Libra Editrice p.s.c.g.r.l., editore di Cronache di Napoli

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 5 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli