Garante per la protezione
    dei dati personali


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Comunicato stampa del 22 settembre 2014

Provvedimento di blocco e prescrizionenei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personalieccedenti tratti da un interrogatorio

PROVVEDIMENTO DEL 22 SETTEMBRE 2014

(Pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2014)

Registro dei provvedimentin. 424del 22 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale;

RILEVATOche in data odierna, 22 settembre 2014, La Repubblica ha diffuso un articolo"Guardavo siti porno con mia moglie ma non ho mai cercato video conminorenni" riportante il testo di una parte dell'interrogatorio del 6agosto 2014 di Bossetti avvenuto in carcere contenente, tra l'altro, numerosiparticolari relativi ai suoi rapporti anche intimi con la moglie nonché datiriferiti alla madre, al padre, al fratello e al figlio minorenne;

VISTOl'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30giugno 2003, n.196 (di seguito Codice), il quale dispone che in caso didiffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalisticherestano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cuiall'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale eprotezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialitàdell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

RILEVATOche questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardanoaspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale (art. 11, comma 2,del codice di deontologia);

VISTOl'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei datipersonali nell'esercizio dell'attività giornalistica, il quale – ancheattraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera sempreprevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto dicronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei adidentificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti dicronaca;

RILEVATOche in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta esserequello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie einformazioni personali, è dunque tenuto a rispettare il parametrodell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;

RILEVATOche, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione diuna possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, lacorretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione imponeai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite,evitando di diffondere informazioni idonee a incidere gravemente sulla dignitàdelle persone terze estranee alla vicenda processuale ivi compreso il minorecoinvolto che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibileulteriore illecita diffusione di informazioni lesive della sua dignità;

CONSIDERATOche l'Autorità si è già espressa recentemente sulla vicenda specifica con unapposito comunicato stampa del 19 giugno 2014 con il quale ha richiamatol'attenzione dei media al fine di evitare l'accanimento informativo intorno adaspetti intimi delle persone coinvolte e in particolare quando queste lo sonosolo in modo indiretto e marginale;

RILEVATO,inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da La Repubblica contieneampie citazioni, virgolettate, dell'interrogatorio dal quale si può configurarealtresì una violazione dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

CONSIDERATOche il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, intutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamentorisulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura deidati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso puòdeterminare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudiziorilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma1, lett. c) del Codice);

RITENUTA,pertanto, la necessità di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predettedisposizioni nei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., la misuratemporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzoeffettuata, dei dati personali, relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014concernenti i familiari dell'indagato, quali la moglie, il figlio minore, lamadre, il fratello e il padre, con particolare attenzione a quelli di naturasensibile inerenti le abitudini sessuali; ritenuto di disporre il predettoblocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presenteprovvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito delladefinizione dell'istruttoria avviata sul caso;

RILEVATOche, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimentonei confronti del Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a., si renderà applicabilela sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzioneamministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

CONSIDERATOche il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d'ufficio, aititolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere iltrattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e143, comma 1, lett. b), del Codice);

RITENUTO,pertanto, necessario  prescrivere a tutti i titolari del trattamento inambito giornalistico – fermo restando il rispetto dell'articolo 329 delcodice di procedura penale – di conformare l'utilizzo delle informazioniriguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nelpresente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità deifamiliari dell'indagato compreso il figlio minore, vittime della vicendamedesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circal'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspettiintimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza digiustificata informazione su vicende di interesse pubblico;

CONSIDERATOche in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabilela sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter, del Codice;

RITENUTOdi disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procuradella Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazioper le valutazioni di relativa competenza;

VISTAla documentazione in atti;

VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATOREil dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

a)ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett.c), del Codice dispone in via d'urgenza, nei confronti del Gruppo Editorialel'Espresso S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione,degli articoli relativi all'interrogatorio del 6 agosto 2014 concernenti ifamiliari dell'indagato, in particolare la moglie, il figlio, la madre, ilfratello e il padre; ritenuto di disporre il predetto blocco con effettoimmediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento,riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizionedell'istruttoria avviata sul caso;

b)ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), delCodice e fermo restando il rispetto dell'articolo 329 del codice di procedurapenale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico diconformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti l'interrogatorio del 6agosto 2014 richiamato alla lett. a) alle disposizioni citate nel presenteprovvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle persone terzecoinvolte in modo indiretto e marginale nella vicenda medesima e di procederead una valutazione più attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialitàdi dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone lapubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazionesu vicende di interesse pubblico;

c)dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Procura dellaRepubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio perle valutazioni di relativa competenza;

d)dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero dellagiustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2,del Codice.

Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 22 settembre 2014

Il presidente
Soro

Il relatore
Soro

Il segretario generale
Busia