Osservazioni di ADICONSUM Da un'analisi dell'emanando Codice di Deontologia, Adiconsum rileva che alcune delle disposizioni contenute nel Provvedimento del 31/07/2003 del Garante, al quale gli operatori finanziari ed i gestori delle Centrali Rischi Private dovevano adeguarsi, pare siano state "sacrificate" alla trattativa tra Garante, ABI, Assofin e AISReC. L'Adiconsum pur riconoscendo l'impegno del Garante nella tutela della privacy del cittadino, non condivide che le associazioni dei consumatori siano state coinvolte solo dopo la stesura del documento e non nella fase della sua stesura e parte dei risultati raggiunti. Peraltro, la mancata partecipazione alla stesura del testo può aver provocato, nella stesura della presente nota, delle osservazioni non pertinenti. Inoltre, per l'Associazione l'emanazione del Codice dovrà essere accompagnata da altre norme per conformare le previsioni del Codice e altre forme di verifica del comportamento finanziario dei consumatori, quali il sistema centralizzato di rilevazione dei rischi, la CAI (Centrale d'allarme interbancaria), il registro informatico dei protesti, la costituenda banca dati sulle carte di credito. In tale ambito potrebbero essere ampliati i contenuti del protocollo relativo al "bilanciamento degli interessi". Infine, circa le osservazioni di carattere generale si aggiunge: 1. II codice riporta letteralmente "... in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti", formula che suggerisce l'estensione dei soggetti sottoposti al rispetto del Codice anche operazioni diverse dal credito al consumo. La più ricorrente di operazioni potrebbe essere quella di credito fondiario, edilizio e per ristrutturazione, censito anche da Banca d'Italia per operazioni superiori a 76.000,00 euro. Considerati i soggetti finanziati per alcune operatività dovrebbero essere riviste le esenzioni dal rispetto delle previsioni dal Codice. 2. Dovrebbe essere, sin d'ora chiarito come si procederà quando sarà approvata la direttiva sul "credito ai consumatori" che contiene una specifica previsione sulle banche dati. 3. Nel codice non viene affrontato il tema delle "banche dati" che molte banche si sono "costruite", utilizzandole per la valutazione del richiedente, che hanno una durata pluriennale e che non sembra sottostiano alla presente normativa. Nel merito dell'articolato: Preambolo 6) "al sistema centralizzato di rilevazione dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione del Cicr del 3 maggio 1999 (in G.U. 8 luglio 1999 n. 158) si applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice in tema di informativa agli interessati e di esercizio dei diritti, in quanto compatibili ". Per Adiconsum al sistema ex deliberazione Cicr 3 maggio 1999 dovrebbero essere applicate, per operazioni di credito al consumo (e credito fondiario, edilizio e per ristrutturazione), le stesse regole imposte alle Centrale Rischi private. In ogni caso le norme del codice applicabili al citato sistema, per uniformità di comportamento non dovrebbero riguardare solo la "informativa agli .." Art. 1 lett. a (definizioni) "richiesta/rapporto di credito": qualsiasi richiesta o rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria; Art. 1 lett. b (regolarizzazione degli inadempimenti) "regolarizzazione di inadempimenti": l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute (derivanti sia da mancato pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residue anche a titolo di interessi e spese". La regolarizzazione di inadempimenti può avvenire anche attraverso concordato o transazione o estinzione dl rapporto originario o stralcio degli interessi moratorio ecc.. Sono forme di regolarizzazione degli inadempimenti che dovrebbero trovare spazio e conseguente eliminazione (o riduzione del periodo di iscrizione) da sistemi di informazioni creditizie negative. Art. 1 lett. e (definizioni) "partecipante": il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali raccolti in relazione a richieste/rapporti di credito, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo sistema di informazioni creditizie e può utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati personali relativi a richieste/rapporti di credito in modo sistematico, in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con altri partecipanti. Il partecipante può essere, in particolare: 1) una banca; 2) un intermediario finanziario; 3) un altro soggetto privato che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concede una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi* *alle esistenti "centrali rischi", contrariamente a quanto verrebbe previsto per il futuro della presente versione del Codice, partecipano attualmente anche i gestori di telefonia mobile. Alcune associazioni che partecipano ai lavori del Codice chiedono di inserire una disposizione che permetta a tali gestori di poter continuare ad accedere ai sistemi di informazioni creditizie, con il consenso degli interessati. Ciò, a loro avviso, dovrebbe avvenire in modo differenziato dagli altri partecipanti, permettendo ai gestori di accedere non a tutti i dati in chiaro, ma solo ad una informazione di sintesi. Viene indicato come esempio -non esclusivo- il caso della verifica dell'affidabilità di persone che, non intendendo acquistare una carta pre-pagata, vogliano effettuare il pagamento delle chiamate successivamente alla fornitura dei servizi offerti in questo specifico settore (es.: roaming), diverso da quello della telefonia fissa e delle altre forniture di beni e servizi (acqua, energia, ecc.). Adiconsum contesta l'inserimento nel Codice di Deontologia di una definizione di "partecipante" che comprenda anche soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedano una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi. Il pagamento delle bollette non corrisponde propriamente ad una dilazione di pagamento: innanzitutto, la società o l'ente erogatore non anticipa il denaro necessario all'acquisto del servizio, ma semplicemente eroga il servizio richiesto esigendone il pagamento alle scadenze pattuite; il soggetto utente, inoltre, paga l'esatto corrispettivo di quanto ha consumato in un determinato lasso temporale, senza poter usufruire del versamento di un quantum fisso che renda meno oneroso l'esborso. Alla scadenza del contratto di erogazione, infine, il soggetto utente deve necessariamente saldare il pregresso, e non è contrattualmente prevista alcuna facilitazione rateale nel pagamento del dovuto. Non è comprensibile, quindi, un'interpretazione diversa. E' giudizio di Adiconsum, inoltre, che il fatto di comprendere anche i gestori di telefonia mobile nella definizione di "partecipante", darebbe la stura ad un'infinita serie di richieste in questo senso da parte di società od enti che eroghino beni o servizi attraverso il pagamento di bollette. Tale eventualità rappresenta una seria minaccia ai diritti alla riservatezza del cittadino, ai cui dati personali troppi soggetti avrebbero accesso. Il fatto stesso che nella nota 1 il Codice preveda che in una futura versione tale disposizione verrà eliminata, oltre a comprovare la correttezza di quanto ora affermato, fa ben sperare. Adiconsum propone, quindi, che sin d'ora la versione del Codice venga stralciata dalle parti che prevedono che i soggetti de quo siano da considerarsi "partecipanti". Art. 2 comma 2 (finalità del trattamento) Non può essere perseguito nessun altro scopo, specie se relativo a compimento di ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi. Adiconsum ritiene che tale disposizione debba essere espressa con una maggiore incisività, per cui sarebbe opportuno sottolineare l'illiceità degli scopi e dei comportamenti di cui all'art. 2 comma 2. Art. 3 comma 1 (requisiti e categorie dei dati) "Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o ha instaurato un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido". La norma dovrebbe chiarire in maniera non eludibile che la "referenza creditizia" negativa non deve essere estesa a tutti i soggetti componenti un nucleo familiare, ma rimanere "confinata" ai soggetti riportati nell'articolo. La norma riguarda anche il decreto del Ministero per le Attività Produttive del 22 Dicembre 2003 e le "Iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. "Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo", dove è previsto che in caso di mancati pagamenti rimane coinvolto (per l'accesso alla garanzia concessa dal fondo) l'intero nucleo familiare. Art. 3 comma 2 e comma 3 (Requisiti e categorie dei dati) 2) Il trattamento non può riguardare i dati sensibili e quelli giudiziari, ed è limitato a dati personali di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino all'estinzione delle obbligazioni pecuniarie, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dall'art. 6 3) Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalata ad un sistema di informazioni creditizie possono essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indica in un elenco reso agevolmente disponibile ." Adiconsum ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento tra i due commi dove si pone l'accento sui "dati di tipo obiettivo, strettamente pertinenti " che sono (o dovrebbero essere) quelli riportati nel comma 3 punti a-d. Inoltre, dovrebbero essere fissati ex ante (e non ex post) i dati che possono essere trattati nella parte del comma 2 "...relativi ad una richiesta/rapporto di credito, e concernenti anche ogni vicenda intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino all'estinzione delle obbligazioni pecuniarie ". Art. 3 comma 4 (requisiti e categorie dei dati) Le codifiche ed i criteri eventualmente utilizzati per registrare dati in un sistema di informazioni creditizia e per facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire una rappresentazione puntuale, oggettiva, univoca e corretta degli stessi dati, nonché delle vicende del rapporto di credito segnalato. L'utilizzo di tali codifiche e criteri è accompagnato da precise indicazioni circa il loro significato, fornite dal gestore, osservate dai partecipanti e rese agevolmente disponibili da entrambi, anche a richiesta dagli interessati. Adiconsum ritiene che le indicazioni circa il significato delle codifiche e dei criteri per la registrazione ed il trattamento dei dati debbano essere automaticamente trasmesse agli interessati, anche in assenza di una specifica richiesta. Il termine "eventualmente", inoltre, è del tutto superfluo, in quanto è certo che vengano utilizzati criteri o codifiche. Art. 4 comma 3 (modalità di raccolta e registrazione dei dati) "Al ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro congruità attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i dati risultano incompleti od incongrui, lo ritrasmette al partecipante che li ha comunicati, al fine delle necessarie integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle eventuali integrazioni e correzioni, i dati sono registrati nel sistema di informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti". Dovrebbe essere espressamente riportato che i dati non possono essere utilizzati in alcun modo fino al termine dei controlli di cui al presente articolo e, quindi, alla registrazione. Art. 4 comma 4 (modalità di raccolta e registrazione dei dati) "Il partecipante verifica con cura i dati da esso trattati e risponde tempestivamente alle richieste di verifica del gestore, anche a seguito di un diritto da parte dell'interessato". Dovrebbe essere specificato almeno il tempo massimo entro il quale il partecipante deve rispondere alle richieste di verifica del gestore. Art. 4 comma 5 (modalità di raccolta e registrazione dei dati) "Eventuali operazioni di eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati in un sistema di informazioni creditizie sono dispose direttamente dal partecipante che li ha comunicato, ove tecnicamente possibile, ovvero dal gestore su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio di un diritto da parte dell'interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziarie e del Garante". Dovrebbe essere quantificato il termine entro cui deve essere effettuata la "eliminazione, integrazione o modificazione dei dati registrati". Art. 4 comma 6 (modalità di raccolta e registrazione dei dati) I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti nel rispetto dei seguenti termini: a) nei sistemi di informazioni creditizie di tipo negativo, dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento o b) in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili; c) nei sistemi di in formazioni creditizie di tipo positivo e negativo: 1) qualora l'interessato sia un consumatore, dopo almeno sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso di mancato pagamento di almeno tre (due) rate mensili, salvo che il ritardo si riferisca all'ultima scadenza di pagamento o alle ultime tre (due) rate mensili: 2) negli altri casi, dopo almeno trenta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8. Al punto 1) di b) dell'art. 4 comma 6, andrebbe specificato che il ritardo del pagamento andrebbe segnalato dopo le tre (due) rate mensili consecutivamente non pagate: è giusto che venga segnalata solo un'inadempienza di un certo rilievo, quale il mancato pagamento di tre (due) rate consecutive, il che può indicare un significativo cambiamento nel comportamento del debitore ed il configurarsi di un'inaffidabilità creditizia. L'episodico ritardo nel pagamento di tre (due) rate nell'arco di un intero finanziamento paiono non giustificare detta segnalazione. Tanto più che nelle centrali rischi di tipo negativo si parla di segnalazioni che avverrebbero dopo un ritardo di almeno 120 giorni ed almeno 4 rate mensili non pagate. Si propone, al riguardo, un livellamento delle due previsioni, adeguando tutta la disciplina alla disposizione stabilita per le centrali rischi negative, con l'aggiunta del concetto della consequenzialità nel ritardo dei pagamenti rateali. Art. 4 comma 7 (modalità di raccolta e registrazione dei dati) Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato. Adiconsum propone che già nel primo sollecito di pagamento (e non, quindi, solo "anche unitamente all'invio di solleciti "), il partecipante avverta chiaramente l'interessato dell'imminente registrazione dei dati relativi al ritardo, specificando l'iter ed i tempi previsti dal Codice a disciplina di tale fattispecie. E' possibile, inoltre, che un precoce preavviso in questo senso scongiuri il verificarsi delle descritte conseguenze. L'ultimo comma i "dati relativi...." sembra incongruente con il comma 6 o, quanto meno, deve essere meglio chiarito il rapporto tra i due commi. Art. 5 (informativa) Come considerazione di carattere generale sull'argomento, Adiconsum propone che il Codice prescriva ai partecipanti che si apprestano a raccogliere il consenso dei soggetti interessati, di sottolineare anche verbalmente l'importanza dell'informativa e delle conseguenze che il rilascio del consenso comporta. Pur rimanendo la liceità dell'operazione affidata alla lettura ed alla sottoscrizione dell'apposito modello (peraltro non conosciuto) da parte degli interessati, si chiede che i partecipanti inducano gli stessi a prenderne attenta visione. Oltre a ciò, sarebbe auspicabile che nel suddetto modello venisse offerta un'esauriente e specifica informativa, che sarà onere dello stesso interessato conoscere nel dettaglio contestualmente al rilascio del proprio consenso. Ad esempio, andrebbe chiarita la differenza tra le centrali rischi negative e quelle positive/negative, specificando la diversità delle relative segnalazioni. Art. 6 comma 2 (conservazione e aggiornamento dei dati) Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: a) dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; b) ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. Adiconsum ritiene che il numero delle rate pagate in ritardo successivamente regolarizzate non giustifichi la conservazione per più di dodici mesi della relativa segnalazione. Un ritardo regolarizzato non è indice di scarsa affidabilità creditizia, per cui pare ragionevole, quantomeno, equiparare la disciplina del punto b) a quella del punto a), prevedendo una conservazione di dodici mesi delle segnalazioni attinenti al ritardo, poi regolarizzato, di un qualsiasi numero di rate o mesi. Art. 6 comma 3 (conservazione e aggiornamento dei dati) Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal sistema di informazioni creditizie se nel corso dei medesimi intervalli di tempo non sono registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti. In base al medesimo principio sopra esposto, Adiconsum ritiene che un ulteriore ritardo nel pagamento, poi regolarizzato, non giustifichi la mancata cancellazione delle segnalazioni di cui al comma 2. Si propone, pertanto, una conservazione di dodici mesi delle segnalazioni attinenti al ritardo, poi regolarizzato, di un qualsiasi numero di rate o mesi, indipendentemente da successivi ulteriori ritardi regolarizzati. Art. 6 comma 4 (conservazione e aggiornamento dei dati) "Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i dati relativi....." Dovrebbe essere fissato il termine massimo entro cui i dati devono essere aggiornati. Art. 6 comma 6 (conservazione e aggiornamento dei dati) Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre ventiquattro (24) [trentasei (36)] mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. Adiconsum propone che se ogni obbligazione pecuniaria è estinta, le informazioni di tipo positivo vengano conservate per non oltre ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione del rapporto. Art. 6 comma 9 (conservazione e aggiornamento dei dati) Le disposizioni del presente articolo non riguardano la conservazione ad uso interno, da parte del partecipante, della documentazione contrattuale o contabile contenente i dati personali relativi alla richiesta/rapporto di credito. A giudizio di Adiconsum, anche i dati personali contenuti nella documentazione contrattuale o contabile relativi alla richiesta/rapporto di credito, andrebbero sottoposti a delle specifiche disposizioni che disciplinino tempi e modalità di conservazione. Anche se, in questo caso, l'accesso ai dati è limitato al partecipante che originariamente li raccolse, varrebbe comunque la pena di tutelare maggiormente il diritto alla riservatezza del Consumatore. Dovrebbe essere espressamente chiarito, vietato e sanzionato che la "documentazione contabile" non deve essere utilizzata per fini di "referenza creditizia". Art. 7 comma 5 (utilizzazione dei dati) Non è inoltre consentito l'accesso ad un sistema di informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve le richieste da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, oppure di altre istituzioni, autorità, amministrazioni o enti pubblici nei soli casi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e con l'osservanza delle norme che regolano la materia. Nei casi elencati dal presente comma sarebbe opportuno, mancando il consenso espresso dall'interessato, che lo stesso venisse quantomeno avvertito dell'accesso ai propri dati da parte di terzi. Se per motivi di giustizia o di sicurezza l'accesso dovesse restare segreto, dell'accesso dovrebbe essere data notizia all'interessato dopo la cessazione delle eventuali esigenze di segretezza dettate dai singoli casi. Art. 8 comma 1 (Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati) "............Tali soggetti garantiscano, anche attraverso idonee misure organizzative e tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate". Dovrebbe essere fissato il termine massimo entro cui deve essere dato riscontro. Art. 8 comma 6 (Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati) "In caso di richieste di cui al comma 4 riguardanti effettive contestazioni relative ad in adempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di informazioni creditizie, su richiesta dell'interessato, del partecipante o informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni, tramite l'inserimento di una specifica codifica da apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito". La norma non è di alcuna tutela per il consumatore. Dovrebbe essere prevista l'inutilizzabilità della referenza creditizia fino a quando non è risolto il contenzioso. Art. 9 lett. d (uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring) Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se ha consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring e, su sua richiesta, gli fornisce tali dati, nonché una spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie di fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione. Nel caso previsto dall'art. 9 lett. d, il partecipante dovrebbe fornire all'interessato i dati e la spiegazione delle logiche di funzionamento dei sistemi di credit scoring utilizzati, senza che l'interessato stesso ne faccia esplicita richiesta. Art. 10 lett. c (trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche) Quando la richiesta di credito non è accolta, il partecipante comunica all'interessato se ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle banche di dati di cui alla lett. a) e, su sua richiesta, specifica la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi. Anche in questo caso, il partecipante dovrebbe specificare la fonte pubblica da cui provengono i dati contestualmente alla comunicazione all'interessato di aver consultato i dati personali di tipo negativo nelle banche dati di cui alla lett. a), senza che l'interessato stesso debba farne esplicita richiesta. Art. 12 (misure sanzionatorie) Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, misure sanzionatorie graduate a seconda della gravità della violazione. [Le misure comprendono il richiamo formale, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie e la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore]* *Alcune associazioni propongono di eliminare l'ultima parte tra parentesi. Adiconsum ritiene che la frase tra parentesi non vada eliminata, sia al fine di una corretta conoscenza delle singole sanzioni, sia perché funga da deterrente per i singoli gestori e partecipanti. Le sanzioni devono essere in linea con la normativa europea che prevede siano sempre "adeguate, proporzionate, dissuasive"; inoltre le diverse misure sanzionatorie dovrebbero essere specificamente previste dal codice. 15 settembre 2004 |