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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 26 novembre 2008 Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione. (Deliberazione n. 666/08/CONS – Pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31-1-2009 )
Questa delibra sostituisce: Delibera n. 236/01/CONS, Delibera n. 403/01/CONS, Delibera n. 25/02/CONS, Delibera n. 404/02/CONS, Delibera n. 130/03/CONS, Delibera n. 502/06/CONS.
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2008; Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante: ÇDisposizioni sulla stampaÈ e successive modificazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6; Visti gli articoli 1, comma 6, lettera c), numeri 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e 19, comma 1, lettera b), del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, adottato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: ÇDisciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoriaÈ e successive modificazioni; Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: ÇRinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416È, recante: ÇDisciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoriaÈ; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: ÇDisciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privatoÈ; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: ÇDisposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificataÈ; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: ÇDisposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisiviÈ; Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: ÇNuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416È; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: ÇAttuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronicoÈ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: ÇCodice in materia dei dati personaliÈ; Visto il decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, recante: ÇCodice delle comunicazioni elettronicheÈ e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: ÇNorme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisioneÈ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: ÇCodice dell'amministrazione digitaleÈ; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: ÇTesto unico della radiotelevisioneÈ e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006, recante: ÇIndividuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civileÈ; Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286, recante: ÇConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziariaÈ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: ÇNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiÈ; Visto l'Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorita' e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonche' l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso; Vista la propria delibera n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante: ÇIndividuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioniÈ; Vista la propria delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante: ÇApprovazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioniÈ; Vista la propria delibera n. 236/01/CONS recante: ÇTesto del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioneÈ, successivamente modificata dalle delibere n. 403/01/CONS, n. 404/02/CONS, n. 25/02/CONS, n. 129/03/CONS, n. 130/03/CONS e n. 502/06/CONS; Vista la propria delibera n. 129/02/CONS, recante: ÇInformativa economica di sistemaÈ; Vista la propria delibera n. 102/03/CONS del 15 aprile 2003, recante: ÇDisposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generaliÈ; Vista la propria delibera n. 646/06/CONS, recante: ÇApprovazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprieta' delle societa' radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attivita' di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioniÈ; Vista la propria delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante: ÇApprovazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazioneÈ; Vista la propria delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante: ÇApprovazione accordo quadro tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonomeÈ; Considerata la necessita' di una revisione complessiva del testo del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione in seguito ai rilevanti interventi del legislatore, succedutisi dall'istituzione del registro, che hanno provocato l'ampliamento della categoria dei soggetti tenuti all'iscrizione; Considerata l'esigenza di semplificazione dell'attivita' amministrativa da realizzare ponendo in essere modalita' di trasmissione della documentazione e di gestione del registro in linea con la diffusione delle tecnologie di comunicazione finalizzate ad una maggiore efficacia e speditezza; Considerata la necessita' di disporre di uno strumento preciso di valutazione e classificazione degli impianti di diffusione presenti sul territorio italiano, caratterizzati da un proprio identificativo alfanumerico univoco che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche tecniche anche per pianificare le operazioni di spegnimento progressivo degli impianti analogici, valutando gli effetti in termini di situazione interferenziale; Considerate le esigenze di decentramento che troveranno prossimamente attuazione mediante il conferimento delle deleghe ai Co.Re.Com. per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria dei procedimenti di iscrizione nonche' di quella relativa al rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione al registro degli operatori di comunicazione; Udita la relazione dei commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. 1. L'Autorita' adotta il ÇRegolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazioneÈ che costituisce l'allegato A alla presente delibera. 2. Le disposizioni relative alle dichiarazioni obbligatorie dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione sono riportate nell'allegato B. Le disposizioni relative alla sezione speciale del registro afferenti alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono riportate nell'allegato C e nell'allegato TEC. La modulistica costituisce l'allegato D. Gli allegati A, B, C, TEC e D sono parte integrante ed essenziale della presente delibera. 3. Le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 404/02/CONS, n. 25/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e l'art. 2 della delibera n. 129/03/CONS sono abrogati. 4. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Napoli, 26 novembre 2008 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Sortino - Magri
ALLEGATO ÒAÓ (alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008) Regolamento per lĠorganizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione
Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "Autorit", lĠAutorit per le garanzie nelle comunicazioni; b) "Servizio", il Servizio Ispettivo e Registro dellĠAutorit; c) "Direttore", il Direttore del Servizio Ispettivo e Registro; d) ÒRegistroÓ, il Registro degli operatori di comunicazione; e) "Co.re.com.", i Comitati regionali per le comunicazioni; TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Articolo 2 Soggetti obbligati allĠiscrizione 1. Sono obbligati allĠiscrizione al Registro: a. gli operatori di rete: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;[1] b. i fornitori di contenuti: i soggetti che hanno la responsabilit editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attivit commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; [2] c. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato: i soggetti che forniscono, attraverso lĠoperatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per lĠabilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. Òsociet dellĠinformazioneÓ ai sensi dellĠarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;[3] d. i soggetti esercenti lĠattivit di radiodiffusione: la societ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dellĠAutorit o del Ministero delle comunicazioni, per lĠesercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalit, ad accesso libero o condizionato, e per lĠinstallazione e lĠesercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonch i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari; e. le imprese concessionarie di pubblicit: 1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicit, ricevono lĠincarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonch di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicit, ricevono lĠincarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i); f. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: 1) i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva; g. le agenzie di stampa a carattere nazionale: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro pi di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; h. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui allĠarticolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui allĠarticolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano pi di dodici numeri lĠanno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o pi testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicit; i. i soggetti esercenti lĠeditoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalit elettronica testate diffuse al pubblico con periodicit quotidiana , e quelli equiparati di cui allĠarticolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano pi di dodici numeri lĠanno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalit elettronica testate con periodicit non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui allĠart. 490 c.p.c. cos come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006; j. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica: i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO Articolo 3 Tenuta del Registro 1. Il Registro tenuto presso il Servizio che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo. 2. Ad ogni soggetto iscritto al Registro, in ragione del codice fiscale, attribuito un univoco numero di posizione progressivo indipendentemente dal fatto che svolga pi di una attivit rilevante ai fini dellĠiscrizione nel Registro stesso. 3. La documentazione pervenuta al Servizio, a norma del presente regolamento, archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. Articolo 4 Gestione del Registro 1. Il Registro gestito attraverso un sistema informativo automatizzato che consente lĠestrapolazione di documenti informatici, intesi come rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti formati, o comunque trattati, inerenti ciascun soggetto presente nel Registro stesso. 2. Il sistema informativo automatizzato assicura la disponibilit, lĠintegrit e la sicurezza con riferimento allĠaccesso ai dati, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalit digitale, anche mediante lĠinteroperabilit con i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e di altri enti. TITOLO III ISCRIZIONE AL REGISTRO Articolo 5 Domanda di iscrizione 1. I soggetti di cui allĠarticolo 2 del presente regolamento presentano allĠAutorit domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. Tale istanza, redatta secondo il modello 1/ROC, ed corredata dalle dichiarazioni inerenti lĠattivit esercitata. 2. I soggetti di cui allĠarticolo 2 del presente regolamento producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto. 3. I soggetti di cui allĠarticolo 2, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica presentano le dichiarazioni relative allĠoggetto sociale, allĠorgano amministrativo, allĠassetto societario, ed allĠattivit svolta in conformit a quanto previsto nellĠallegato B al presente regolamento. 4. I soggetti di cui allĠarticolo 2, lett. e 1) ed f presentano altres lĠautocertificazione antimafia. 5. La domanda di iscrizione presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio delle attivit. Nel caso in cui lĠinizio delle attivit subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per lĠiscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo. 6. Ai sensi dellĠarticolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui allĠarticolo 2, lettere g), h) e i), lĠiscrizione al Registro condizione per lĠinizio delle pubblicazioni. 7. I soggetti che svolgono pi di una attivit rilevante ai fini dellĠiscrizione nel Registro presentano unĠunica domanda, redatta secondo il modello 1/ROC, corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello 2/ROC, nonch dalle dichiarazioni inerenti le attivit esercitate. 8. Qualora successivamente allĠiscrizione, il soggetto iscritto dia inizio ad una nuova attivit rilevante ai fini del presente regolamento, ne d comunicazione con le modalit ed i termini di cui allĠart. 10. 9. LĠinosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta lĠapplicazione delle sanzioni previste dallĠarticolo 24 del presente regolamento. Articolo 6 Istruttoria per lĠiscrizione 1. Al fine di istruire la richiesta dĠiscrizione, il Servizio verifica: a. la regolarit della compilazione della domanda di iscrizione e lĠautenticit della sua sottoscrizione; b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarit della loro compilazione e lĠautenticit della loro sottoscrizione; c. lĠesistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora in sede di istruttoria sia accertata la mancanza di uno dei requisiti necessari per lĠiscrizione al Registro, il Direttore del Servizio ne d comunicazione allĠinteressato. Articolo 7 Conclusione del procedimento dĠiscrizione 1. Le attivit preparatorie ed istruttorie relative al procedimento dĠiscrizione si concludono nel termine di trenta giorni dalla data in cui la domanda perviene al Registro, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la medesima o la documentazione, con assegnazione di un ulteriore termine di trenta giorni. 2. Il provvedimento dĠiscrizione, adottato dal Direttore, inviato allĠinteressato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data di spedizione della domanda sempre che, a tale momento, sussistessero gi le condizioni di legge richieste per lĠemanazione del provvedimento. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ultimo alinea, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare la domanda dĠiscrizione e la documentazione complete dei dati e delle informazioni prescritti dal presente regolamento. 4. Si procede alla diffida di cui al comma 3 anche nei confronti del soggetto che, pur essendovi tenuto ai sensi dellĠart. 2, non abbia presentato la domanda di iscrizione di cui allĠart. 5. 5. Se entro il termine assegnato con la diffida prevista dai commi 3 e 4 il soggetto non presenta regolare domanda, completa delle dichiarazioni, dei dati e della documentazione richiesti ai sensi del presente regolamento, si procede allĠacquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti prescritti anche tramite il competente Nucleo della Guardia di finanza, ai fini della sua iscrizione dĠufficio. Al soggetto inottemperante si applicano le sanzioni previste dallĠart. 1, comma 30, e, ove del caso, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Articolo 8 Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti I soggetti che controllano, ai sensi dellĠart. 2359 c.c., al momento dellĠiscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o pi soggetti di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 12.1/ROC ed il modello 12.2/ROC, contenente lĠindicazione del fatto o del negozio giuridico che determina lĠacquisizione del controllo, nonch, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. I soci delle societ per le quali stato presentato lĠelenco allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per lĠesercizio concertato del voto o la gestione dellĠimpresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello 13/ROC . Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi giuridici, accordi oggetto di dichiarazione. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute nel caso di controllo dei soggetti che svolgono le seguenti attivit: concessionaria di pubblicit su periodici o riviste di cui allĠart. 2, lett. h 2) ed i 2); editori di testate periodiche di cui allĠart. 2, lett. h 2), ed i 2). LĠinosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta lĠapplicazione delle sanzioni previste dallĠarticolo 24 del presente regolamento. Articolo 9 Trasferimenti di propriet e sottoscrizioni 1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli 14.1/ROC e 14.2/ROC, di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi pi del 10%, o del 2% per le societ quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote: a. della societ iscritta al Registro. Se la societ iscritta al Registro quotata in borsa non si applica la successiva lettera b); b. delle societ a cui sono intestate azioni o quote della societ iscritta al Registro in misura superiore al 2 % del capitale sociale. 2. Qualora la societ iscritta al Registro sia quotata in borsa, essa d comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del soggetto controllante. 3. LĠobbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entit inferiore al 10 %, o al 2 % per le societ quotate in borsa, abbiano superato tali limiti. 4. Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono date dallĠacquirente, ovvero dal sottoscrittore, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti ed alle sottoscrizioni per effetto delle quali un singolo soggetto, ovvero pi soggetti collegati ai sensi della normativa vigente, vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20 % della societ iscritta. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attivit: concessionaria di pubblicit su periodici o riviste di cui allĠart. 2, lett. h 2) ed i 2); editori di testate periodiche di cui allĠart. 2, lett. h 2), ed i 2). LĠinosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta lĠapplicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 24. Articolo 10 Variazioni 1. I soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 del presente regolamento comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato allĠatto dellĠiscrizione al Registro. 2. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 1 deve essere inviata unĠapposita dichiarazione, redatta secondo il modello 15/ROC, recante il tipo di variazione effettuata, nonch una o pi dichiarazioni, inerenti le specifiche variazioni intervenute redatte sui modelli gi utilizzati allĠatto dellĠiscrizione. Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le seguenti attivit: concessionaria di pubblicit su periodici o riviste di cui allĠart. 2, lett. h 2) ed i 2); 2. editori di testate periodiche di cui allĠart. 2, lett. h 2), ed i 2). Restano fermi i termini per le comunicazioni al Registro di cui allĠarticolo 1, comma 7, lettera a), nonch agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Articolo 11 Comunicazione annuale I soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 del presente regolamento trasmettono annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare lĠaggiornamento dei medesimi in conformit a quanto indicato nellĠallegato B. I soggetti iscritti costituiti in forma di societ di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data dellĠassemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dellĠassemblea, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data. Articolo 12 Cancellazione 1. I soggetti di cui allĠarticolo 2 del presente regolamento presentano domanda di cancellazione, redatta secondo il modello 16/ROC , nei casi in cui siano venuti meno uno o pi requisiti per lĠiscrizione al Registro. 2. La domanda di cui al comma 1 presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che d luogo alla cancellazione dal Registro. 3. Nei casi in cui sia rilevato il venire meno dei presupposti per lĠiscrizione al Registro, ne data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato il Servizio effettua i relativi accertamenti anche tramite il competente Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e lĠEditoria della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni. 4. La cancellazione si formalizza con provvedimento del Direttore. Tale cancellazione annotata nel sistema informativo automatizzato di cui al precedente articolo 4, comma 1 del presente regolamento. 5. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato il Direttore del Servizio provvede dĠufficio alla cancellazione dal Registro. 6. Qualora dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dellĠattivit, il Direttore dispone la cancellazione dĠufficio inviandone comunicazione allĠinteressato. 7. LĠelenco relativo alle cancellazioni disposte dĠufficio pubblicato sul sito web dellĠAutorit secondo le modalit di cui al successivo articolo 19. Articolo 13 Modalit di trasmissione delle comunicazioni
1. Le comunicazioni di cui al presente Titolo sono trasmesse esclusivamente in modalit telematica mediante accesso allĠindirizzo www.roc.agcom.it . 2. I rappresentanti legali e/o i titolari delle imprese individuali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui al presente Titolo della presente delibera richiedono uno specifico codice di autenticazione per lĠaccesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione disponibile allĠindirizzo www.roc.agcom.it . TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 14 Certificazioni di iscrizione 1. I certificati inerenti la regolare iscrizione al Registro sono rilasciati, al soggetto interessato, sulla base del Òmodello 17/ROC . 2. LĠattribuzione del numero di iscrizione nel Registro pu essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge. Articolo 15 Contributi alle imprese e iscrizione al Registro LĠiscrizione nel Registro costituisce requisito per lĠaccesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Articolo 16 Controlli sulle dichiarazioni 1. Il Servizio dispone propri controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti dei soggetti iscritti al Registro, anche mediante collegamento telematico con altre banche dati e ricorrendo, ove necessario, anche alla collaborazione del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e lĠeditoria della Guardia di Finanza. Articolo 17 Richiesta di informazioni per finalit statistiche e di studio 1. LĠAutorit, per il tramite del Servizio, richiede agli operatori iscritti al Registro informazioni di carattere socio-economico per finalit statistiche e di studio, anche attraverso appositi formulari inviati tramite posta elettronica. Articolo 18 Modulistica La modulistica costituisce lĠallegato D al presente regolamento e si compone dei modelli dal n. 1/ROC al n. 23/ROC Articolo 19 Pubblicazione dei dati del Registro 1. Entro tre mesi dallĠentrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attivit e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sono pubblicate sul sito web dellĠAutorit. 2. I soggetti iscritti sono tenuti a verificare la rispondenza dei dati pubblicati, curando gli eventuali aggiornamenti di cui allĠarticolo 10.
TITOLO VI SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE Articolo 20 Tenuta della sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione 1. La sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di diffusione tenuta dal Servizio. 2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione risponde ai principi di trasparenza e pubblicit, ha natura meramente ricognitiva e non pu, in alcun modo costituire elemento di legittimazione allĠesercizio degli impianti di diffusione, n intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo allĠesercizio di impianti. 3. Ai fini dellĠespletamento delle attivit di verifica inerenti il censimento di cui al comma 2, lĠAutorit pu avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale della Polizia postale e delle comunicazioni. Articolo 21 Modalit di tenuta della sezione speciale 1. I soggetti esercenti lĠattivit di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti nelle bande I-III/VHF, IV-V/UHF comunicano, entro sessanta giorni, i dati relativi alle infrastrutture di diffusione presenti sul territorio italiano in conformit agli allegati C e TEC. 2. Ai fini dellĠintegrazione dei dati relativi agli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti nella banda 87,50-108,00 MHz e di radiodiffusione sonora digitale operanti nella banda 1452,00-1479,50 MHz, lĠAutorit adotta apposita delibera concernente le modalit di comunicazione dei dati relativi a detti impianti. 3. A ciascun impianto di diffusione registrato nella sezione speciale attribuito un identificativo alfanumerico univoco (ID impianto). Tale identificativo, una volta reso noto al soggetto che ha inviato la comunicazione, citato in tutte le successive comunicazioni riguardanti variazioni dei dati tecnici o amministrativi dellĠimpianto registrato. 4. Con successivi provvedimenti lĠAutorit individua le modalit di comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 22 Raccordo dellĠinformativa di sistema Il sistema informativo automatizzato che gestisce il Registro tratta i dati relativi alla informativa di sistema, onde consentire lĠanalisi congiunta delle rispettive banche dati di cui alla delibera 129/02/CONS e successive modifiche. Articolo 23 Oneri contributivi EĠ fatta salva la facolt dellĠAutorit di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del Registro, come previsto dallĠarticolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Articolo 24 Sanzioni Le violazioni del presente Regolamento sono punite ai sensi dellĠarticolo 1, commi 29, 30, 31, 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Articolo 25 Delega di funzioni ai Co.re.com. 1. LĠistruttoria dei procedimenti di iscrizione di cui allĠart. 6 del presente regolamento ed il rilascio delle certificazioni di cui allĠart. 14 del presente regolamento possono essere delegate ai Co.re.com. che hanno stipulato apposita convenzione con lĠAutorit. 2. Con riferimento alle attivit di cui al comma 1, ciascun Co.re.com., nellĠambito della propria organizzazione interna, assicura il corretto svolgimento delle funzioni delegate. 3. Il conferimento della delega potr avvenire anche in pi fasi, previa conforme integrazione dellĠAccordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dallĠAutorit, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dellĠAssemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per lĠesercizio delle funzioni delegate. Articolo 26 Abrogazioni 1. Sono abrogate le delibere n. 236/01/CONS, n. 403/01/CONS, n. 25/02/CONS, n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS, n. 502/06/CONS e lĠart. 2 della delibera 129/03/CONS. Articolo 27 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NOTE [1] Vedi art. 2, lett. c) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177 ; [2] Vedi art. 2, lett. d) del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177; [3] Vedi art. 2, lett. h) del d.lgs. 31luglio 2005,.n. 177.
ÒALLEGATO BÓ (alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008) DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELLĠISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati 1. I soggetti indicati allĠarticolo 2 dellĠallegato A, in forma di societ di capitali o cooperative, societ di persone, fondazioni o associazioni, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione oltre ai modelli 1/ROC e 2/ROC la seguente documentazione: a. una dichiarazione, redatta secondo il modello 3/ROC, contenente lĠindicazione dellĠoggetto sociale o associativo; b. una dichiarazione, redatta secondo il modello 4/ROC, contenente lĠindicazione della composizione, della durata dellĠorgano amministrativo e delle generalit del legale rappresentante e degli amministratori. 2. I soggetti indicati allĠarticolo 2, comma 1, lett. h) ed i), dellĠallegato A, in forma di ente pubblico, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione i modelli 1/ROC, 2/ROC e 4/ROC. 3. I soggetti indicati allĠarticolo 2 dellĠallegato A, in forma di impresa individuale, presentano i modelli 1/ROC e 2/ROC. Dichiarazioni relative allĠassetto societario degli operatori di rete, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, dei soggetti esercenti lĠattivit di radiodiffusione, delle concessionarie di pubblicit per i soggetti di cui allĠart. 2, comma 1, lettere b) e d) dellĠallegato A e delle imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi. I soggetti in forma di societ di capitali o cooperative, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societ quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto titolare, anche se il diritto di voto spetta o attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societ controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o attribuito a tali soggetti. Alle societ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c); - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ a cui sono intestate le azioni o le quote della societ da iscrivere; ove la maggioranza delle azioni o quote della societ da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ della catena partecipativa fino allĠindividuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette societ; ove non sia stato gi comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), lĠindicazione delle societ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societ quotate in borsa, dei voti esercitabili nellĠassemblea ordinaria della societ da iscrivere; - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societ di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d). I soggetti in forma di societ di persone, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente lĠindicazione dellĠelenco dei propri soci. Dichiarazioni relative allĠassetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti lĠattivit di editoria elettronica. Gli editori di testate quotidiane o periodiche con pi di dodici numeri lĠanno e al contempo cinque giornalisti professionisti a tempo pieno da almeno un anno, le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale, gli editori con le medesime caratteristiche prima indicate che diffondono in modalit elettronica, in forma di societ di capitali o cooperative, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societ quotate in borsa comunicano le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto titolare, anche se il diritto di voto spetta o attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societ controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o attribuito a tali soggetti. Alle societ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c); - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ a cui sono intestate le azioni o le quote della societ da iscrivere; ove la partecipazione di controllo delle societ cui sono intestate le azioni o le quote della societ da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%; ove non sia stato gi comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), lĠindicazione delle societ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societ quotate in borsa, dei voti esercitabili nellĠassemblea ordinaria della societ da iscrivere; - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societ di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d). Gli editori di testate periodiche diverse da quelle di cui al comma precedente, ivi compresi gli editori che diffondono in modalit elettronica, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, in forma di societ di capitali o cooperative, producono allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.4/ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le societ quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale; - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della societ da iscrivere. I soggetti costituiti in forma di societ di persone, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente lĠindicazione dellĠelenco dei propri soci. Dichiarazioni relative allĠassetto societario delle concessionarie di pubblicit su testate quotidiane o periodiche. 1. I soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, lettera e2) che svolgono attivit di concessionaria di pubblicit su giornali quotidiani o periodici a questi equiparati, anche in formato elettronico, in forma di societ di capitali o cooperative, producono allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societ quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse – attraverso il modello 5.5/ROC le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto titolare, anche se il diritto di voto spetta o attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societ controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o attribuito a tali soggetti. Alle societ quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c). - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ a cui sono intestate le azioni o le quote della societ da iscrivere; per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), lĠindicazione del capitale sociale e dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di societ quotate in borsa dei voti esercitabili nellĠassemblea ordinaria della societ da iscrivere; ove non sia stato gi comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), lĠindicazione delle societ che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di societ quotate in borsa, dei voti esercitabili nellĠassemblea ordinaria della societ da iscrivere;7 - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societ di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d). I soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, lettera e2), che svolgono attivit di concessionaria di pubblicit su periodici, anche in formato elettronico, in forma di societ di capitali o cooperative, producono allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, "5.2/ ROC, 5.4/ ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le societ quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale; - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della societ da iscrivere. I soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, lettera e2), in forma di societ di persone, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente lĠindicazione dellĠelenco dei propri soci. Dichiarazioni relative allĠassetto societario dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di societ di capitali o cooperative, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli 5.1/ROC, 5.2/ROC, 5.3/ROC, 5.4/ROC, contenente: - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei propri soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le societ quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/ROC- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto titolare, anche se il diritto di voto spetta o attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, societ controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o attribuito a tali soggetti. Alle societ quotate in borsa non si applicano la successiva lettera b); - lĠindicazione del capitale sociale, dellĠelenco dei soci e della titolarit delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societ a cui sono intestate le azioni o le quote della societ da iscrivere; - lĠindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o lĠesistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle societ di cui ai livelli delle lettere a) e b). I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forma di societ di persone, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 5.3/ROC, contenente lĠindicazione dellĠelenco dei propri soci.
Dichiarazioni relative allĠattivit svolta I soggetti obbligati allĠiscrizione, cos come indicati allĠarticolo 2 dellĠallegato A, in ogni caso, producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione relativa allĠattivit svolta, redatta secondo la modulistica predisposta. In particolare per ciascuna tipologia di attivit individuato un modello specifico da compilare. Nel caso in cui il soggetto svolga pi attivit sar tenuto a presentare diversi modelli ciascuno riferito alla singola attivit esercitata. Di seguito riportato lĠelenco dei modelli previsti per ciascuna attivit: 1. gli operatori di rete producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 21/Roc che riporti lĠindicazione del provvedimento di autorizzazione nonch le modalit di diffusione ; 2. i fornitori di contenuti producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 22/ROC che riporti lĠindicazione del provvedimento di autorizzazione per lĠesercizio dellĠattivit, la tipologia dei contenuti forniti, le modalit di diffusione ed i dati relativi al responsabile dellĠattivit; 3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 23/ROC che riporti lĠindicazione del provvedimento di autorizzazione e le modalit di diffusione; 4. i soggetti esercenti lĠattivit di radiodiffusione, producono una dichiarazione, redatta secondo il modello 6/ROC per ogni canale gestito, indicando i provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per lĠesercizio delle attivit di radiodiffusione o ripetizione, nonch la denominazioni del canale, le eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e le informazioni relative a testate giornalistiche; 5. le concessionarie di pubblicit per i canali radiotelevisivi, per le testate servite producono il modello 7/1./ROC e/o 7/2/ROC, riportando lĠelenco delle imprese servite, con lĠindicazione degli eventuali diritti di esclusiva; 6. i produttori o distributori di programmi radiotelevisivi producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli 8.1/ROCo 8.2/ROC che riportino lĠelenco delle opere prodotte o distribuite ed altre informazioni relative alle stesse; 7. le agenzie di stampa a carattere nazionale producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con lĠindicazione dellĠagenzia di stampa; 8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste ed i soggetti esercenti lĠattivit di editoria elettronica producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 9/ROC, per ciascuna testata edita, indicando il nome della testata edita e le altre informazioni relative alla stessa; 9. i fornitori di servizi di comunicazione elettronica producono, allĠatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 11/ROC, che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. ***************************** DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO Comunicazione annuale I soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 dellĠallegato A, che operano in forma di societ di capitali o cooperative, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro 30 giorni dallĠassemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale redatta secondo: il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici); il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica); il Modello 5.1/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.p.A., S.A.P.A., o Cooperative con azioni); il Modello 5.2/ROC (nel caso di assetto proprietario di S.r.L. o Cooperative con quote); il Modello 5.4/ROC (nel caso sussistano eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persona, ovvero altri limiti gravanti sulle azioni o quote); ogni altro modello inerente allĠattivit esercitata.
La dichiarazione di cui sopra deve riportare: a. lĠelenco dei propri soci; b. lĠelenco dei soci delle societ il cui assetto partecipativo deve essere indicato al registro ai sensi del presente regolamento; c. lĠindicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le societ quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo il Modello 5.1/ROC ed il Modello 5./5/ROC. I soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 dellĠallegato A, in forma di societ di persone, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo: il Modello 2/ROC, (aggiornamento dati anagrafici); il Modello 4/ROC, (aggiornamento degli amministratori in carica); il Modello 5.3/ROC, (aggiornamento dellĠelenco dei soci della societ iscritta al registro, nonch lĠindicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote); ogni altro modello inerente allĠattivit esercitata. I soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 dellĠallegato A, in forma di impresa individuale, sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali del soggetto secondo il modello 2/ROC nonch ogni altro modello relativo allĠattivit esercitata. I restanti soggetti iscritti di cui allĠarticolo 2 dellĠallegato A sono tenuti a trasmettere, in via telematica, entro il 31 luglio di ciascun anno, una dichiarazione annuale contenente i dati anagrafici generali ed i dati relativi agli amministratori in carica redatta secondo il Modello 2/ROC ed il Modello 4/ROC, nonch ogni altro modello inerente allĠattivit esercitata. I soggetti di cui allĠart. 2, lett. d) dellĠallegato A effettuano, unitamente alle dichiarazioni di cui al presente articolo, una dichiarazione annuale contenente l'elenco dei contratti stipulati e delle autorizzazioni ottenute per l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in conformit al Modello 20/ROC.
ÒALLEGATO CÓ (alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008) SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE Modalit di comunicazione dei dati relativi alle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio nazionale nelle bande I, III, IV e V 1. I soggetti esercenti lĠattivit di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri mediante impianti operanti sul territorio italiano nelle bande I-III/VHF, IV-VUHF forniscono i dati relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente esercite in conformit allĠallegato TEC. Nel medesimo allegato sono contenute tre distinte specifiche tecniche denominate TA1, TD2 e RD2 da utilizzarsi rispettivamente per gli impianti di radiodiffusione televisiva analogica, per gli impianti di radiodiffusione televisiva digitale e per gli impianti di radiodiffusione sonora digitale. Tali specifiche tecniche annullano e sostituiscono le specifiche TA0, TD1 e RD1 precedentemente utilizzate per il conferimento dei dati alla sezione speciale. 2. Gli stessi soggetti forniscono i dati amministrativi, integrativi di quelli gi parzialmente comunicati in occasione dellĠiscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, in conformit allĠallegato "AMM". 3. Ciascuna variazione dei dati trasmessi comunicata allĠAutorit entro sessanta giorni dal verificarsi della modifica. 4. LĠAutorit si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori informazioni, atti o documenti ritenuti utili.
Allegato TEC (alla delibera 666/08/CONS del 26 novembre 2008) Specifiche tecniche per lĠacquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (formato TA1), radiodiffusione televisiva digitale (formato TD2) e radiodiffusione sonora digitale (formato RD2) ***
AVVERTENZE 1) I dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica, di radiodiffusione televisiva digitale e di radiodiffusione sonora digitale devono essere organizzati in file dati costituiti da uno o pi record a lunghezza fissa strutturati secondo i formati descritti nel presente documento e separati da una coppia di caratteri ÒRitorno a capo – Avanzamento lineaÓ (Carriage return-Line feed). 2) Ogni record deve essere utilizzato per descrivere una e una sola stazione di radiodiffusione. 3) Uno stesso file dati non deve contenere pi record relativi a una stessa stazione di radiodiffusione. Deve essere utilizzato un solo record anche nel caso di stazioni dotate di sistema radiante con doppia polarizzazione (H e V). 4) Ogni record costituito da campi contenenti caratteri ASCII. 5) Ogni campo deve essere definito unicamente dalla sua posizione allĠinterno del record, senza lĠutilizzo di separatori quali tabulazioni, virgole ecc. 6) I dati contenuti nei campi di tipo testo devono essere allineati a sinistra. 7) I dati contenuti nei campi di tipo numerico (intero o decimale) devono essere allineati a destra. 8) Il separatore decimale deve essere la virgola.
Formato di acquisizione dei dati tecnici delle stazioni di radiodiffusione televisiva analogica (TA1)
ÒomissisÓ
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