Osservazioni di AISReC Facendo seguito all'invito pubblicato, si trasmettono le seguenti osservazioni relativamente al testo preliminare del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (articolo 117 del D. Lgs. 196/2003) reso pubblico dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sul proprio sito della rete internet, nell'ambito della consultazione pubblica aperta ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 196/2003. Ambito di applicazione Con riferimento alla nota 1 all'art. 1, comma 1, lettera e) ed alle ulteriori previsioni ad essa correlate di cui alla bozza di codice in epigrafe, nel ribadire la non condivisione della paventata esclusione dai c.d. "sistemi di informazioni creditizie" di soggetti che attualmente utilizzano tali sistemi e che potrebbero ritenersi non rientranti nell'ambito dei c.d. relativi "partecipanti" secondo la richiamata bozza, si ribadisce la pregiudizialità di tale relativa questione e si osserva quanto segue. Un'operazione, indipendentemente da chi la effettui, quando abbia natura sostanzialmente creditizia deve sottostare a regole tecniche precise tra le quali prevale quella della valutazione del rischio. Non vi è dubbio che l'erogazione di un servizio in via anticipata rispetto al relativo pagamento abbia la natura di cui si tratta; in sostanza la facoltà di pagamento posticipata concessa per la fruizione del servizio offerto, ad esempio, da una utility o da una società di telefonia corrisponde ad una linea di fido il cui ammontare è pari al valore massimo dei servizi acquistabili prima che, in caso di mancato pagamento, ne sia interrotta l'erogazione.1 Qualora il fornitore venga privato degli strumenti idonei ad apprezzare e a monitorare il rischio esso si vedrà costretto ad esternalizzare tale attività ad un soggetto che, viceversa, possa accedere al patrimonio informativo rilevante. Tale ultimo soggetto, data la natura eminentemente creditizia dell'attività non potrà essere altri che un intermediario finanziario che, tuttavia, dovendosi far carico di costi ed oneri addizionali, non potrà non richiedere un compenso di intermediazione. Ecco allora che la dilazione potrà essere ancora concessa ma a prezzi incrementali; non potendo avvenire a costo zero il trasferimento ad un terzo intermediario comporterà il pagamento di oneri addizionali a carico del consumatore. Va del resto evidenziato che dall'articolo 117 del D. Lgs. 196/2003, si evince la natura oggettiva dei relativi criteri di individuazione dell'ambito di applicazione del Codice in argomento utilizzati dal Legislatore. Del resto, delle due l'una: tale Codice deve intendersi relativo al trattamento effettuato nell'ambito dei sistemi informativi comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti, ovvero il Codice medesimo deve ritenersi applicabile unicamente a quei sistemi informativi utilizzati ai fini della concessione dei crediti al consumo. Quindi, l'individuazione dell'ambito di applicazione del Codice sulla base di criteri oggettivi appare coerente sia con l'effettiva realizzazione delle precipue finalità del Codice stesso assicurando normativamente le garanzie ivi previste a tutti i soggetti interessati rispetto a trattamenti relativi ad operazioni che presentino analoghi scopi e caratteristiche, sia con i previsti principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Del resto, appare singolare poter ipotizzare, nell'ambito di operatori commerciali che, sia pure in varia forma o misura, forniscono comunque beni o servizi a credito, diverse discipline applicabili e/o limitazioni allo scambio di informazioni sulla base di un mero criterio soggettivo di appartenenza o meno ad un determinato settore di attività laddove, come nel caso di specie, le finalità di trattamento siano del tutto identiche, con peraltro maggiore o minore pregiudizio in capo a determinati operatori in funzione della quantità di dati disponibili nel relativo e specifico settore di appartenenza. In conclusione, in relazione al profilo in questione, occorre ribadire che qualsiasi intervento che comporta una minore disponibilità e completezza di informazioni non favorisce la stabilità e l'ordine delle operazioni commerciali e, dunque, determina effetti pregiudizievoli per gli stessi interessati in termini di maggiori oneri, costi e tempi. INTERVENTI SUL TESTO Una possibile soluzione della questione medesima può essere ricercata attraverso una rimodulazione dei contenuti del Codice tramite l'eliminazione delle previsioni volte a determinare di fatto tale esclusione e l'integrazione del Codice stesso con una clausola di chiusura volta a prevedere l'obbligo, da parte di qualsiasi (ulteriore) ente partecipante che utilizza sistemi di informazioni creditizie al fine della verifica dell'affidabilità e puntualità dei pagamenti, del rispetto delle previsioni del codice medesimo, nonché di eventuali modalità di accesso selettivo (ferma restando l'ipotizzata limitata applicazione al settore del credito e finanziario dell'emanando provvedimento in tema di bilanciamento di interessi). Tale prospettata soluzione, in ragione di quanto sopra appare coerente con le stesse richiamate finalità di utilizzo dei sistemi in parola. In subordine, si suggerisce la seguente riformulazione del testo del Codice: inserire all'art. 1, comma 1, lett. a) dopo le parole "o di analoga facilitazione finanziaria" le parole "o di pagamento"; all'art. 1, comma 1, lett. e) inserire alla fine del testo, dopo le parole "la fornitura di beni o servizi" le parole "o altra analoga facilitazione finanziaria o di pagamento, quale il pagamento rateale del corrispettivo per la durata della fornitura continuata di un servizio". Tempi di conservazione dei dati positivi Da una ricognizione eseguita a livello europeo, se pure con distinzioni di dettaglio, emerge che la conservazione dei dati c.d. negativi è ammessa per 3 anni in Germania e Svezia, per 4 anni in Finlandia, per 5 anni in Irlanda e Olanda, per 6 anni in Inghilterra e Spagna, per 7 anni in Estonia e per 30 anni in Austria. La conservazione dei dati c.d. positivi è ammessa per 3 anni in Germania, Austria e Svezia, per 5 anni Irlanda e Olanda, per 6 anni in Inghilterra e per 7 anni in Estonia. Un periodo di conservazione di 5 (cinque) anni risulta, quindi, essere adeguato rispetto alla tipologia dei finanziamenti tipici del credito al consumo (finanziamenti di breve durate e con scadenza definita, diversi dai finanziamenti a revoca, sui quali non esiste un data di scadenza predeterminata). Una maggiore riduzione dei tempi di conservazione (soprattutto sotto la soglia dei 4/3 anni) provocherebbe forti impatti sulla disponibilità e sulla allocazione del credito con dirette conseguenze per gli interessati e per il mercato in senso generale. Circa il vantaggio che la conservazione dei dati (positivi e negativi) può dare ai consumatori, è stato effettuato uno studio volto a determinare quale sia l'impatto sul prodotto interno lordo nazionale derivante da un diverso tempo di ritenzione delle informazioni. A titolo di esempio, si può ricordare qui la simulazione fatta sulla base di un'ipotesi di conservazione dei dati per un anno. Lo studio evidenzia che, al verificarsi dello scenario indicato nella predetta ipotesi, si avrebbe una riduzione dell'4% del flusso del credito al consumo, che inciderà sull'effettivo tasso di crescita del flusso di credito, portandolo a +6,47%. Tale evoluzione del credito al consumo eserciterebbe, da sola, un impatto negativo sul PIL pari a un -0,32%, portando il tasso di crescita del PIL a un +1,2% contro l'1,8% tendenziale. Un'ulteriore evidenza a supporto della conservazione (congrua) delle informazioni sia positive che negative viene fornito da un ulteriore studio condotto sulle domande di credito transitate su una centrale di referenza creditizia nel mese di ottobre 2002. A fronte di circa 890.000 domande di credito transitate nel mese di ottobre 2002 su tale sistema di "referenza creditizia", stanti gli attuali 5 anni di conservazione dei dati:
Una riduzione dei dati presenti sul sistema di "referenza creditizia" provocherebbe una riduzione molto sensibile della percentuale dei consumatori richiedenti il credito favoriti nell'accesso al credito stesso perché in possesso di una buona referenza creditizia. Attestandosi a 5 anni di conservazione i Consumatori richiedenti credito favoriti nell'accesso al credito stesso sarebbero il 74%, come detto sopra, passando a 3 anni di conservazione, invece, è possibile conservare un tasso di Consumatori richiedenti il credito favoriti nell'accesso poiché in possesso di una buona referenza creditizia del 66%. Con una conservazione a 2 anni i Consumatori favoriti nell'accesso al credito scenderebbero (in modo non lineare) al 49%. Analogamente, attestandosi a 5 anni di conservazione l'effetto propulsivo del credito al consumo sul Prodotto Interno Lordo sarebbe del +0,3%, passando a 3 anni di conservazione l'effetto si assesterebbe sullo 0,2%, mentre, già con una conservazione a 2 anni, tale effetto (essendo correlato in modo non lineare con i dati disponibili di referenza) sarebbe sostanzialmente annullato (attestandosi allo 0,06%). Dei dati di cui sopra è possibile fornire ulteriori elementi ed evidenze, peraltro già trasmesse al Garante nel corso delle riunioni avute. INTERVENTI SUL TESTO Articolo 6, comma 6 Sul presupposto che il dato positivo premia l'interessato (il 95% delle persone hanno una good credit history, quindi hanno tutto l'interesse di dimostrarlo il più a lungo possibile) e che peraltro, qualora la persona non fosse interessata a cogliere i vantaggi derivanti dalla disponibilità sulla c.d. Centrale Rischi dei suoi dati positivi, ha comunque lo strumento della revoca a disposizione, riteniamo che il testo debba risultare come segue: "Le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, possono essere conservate nel sistema non oltre 5 (cinque) anni (Invariato il resto)". Per simmetria, nonché sulla base di quanto sotto riportato in merito alla conservazione dei dati negativi, anche l'Articolo 6, comma 5 andrebbe modificato: "Le informazioni creditizie di tipo negativo (Omissis) possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre 5 (cinque) anni (Invariato il resto)". In estremo subordine potrebbe valutarsi l'ipotesi di una riduzione dei tempi di conservazione (a non meno di 3 (tre) anni, al fine di non compromettere irrimediabilmente il funzionamento del Sistema) con riferimento sia ai dati positivi sia a quelli negativi (in quanto si ritiene che omogeneizzare il termine di conservazione tra i dati positivi e negativi abbia anche lo scopo di evitare fraintendimenti e inutile contenzioso da parte degli interessati sui tempi di conservazione stessi), ferme restando le conseguenze pregiudizievoli sopra evidenziate che potrebbero derivare dall'ipotizzata riduzione dei tempi di conservazione e di cui anche le Associazioni dei Consumatori devono essere rese edotte e coscienti. Tempi di conservazione dei dati negativi, in particolare la cancellazione dei dati relativi ad inadempimenti successivamente regolarizzati L'eliminazione dopo 12 mesi delle segnalazioni relative ad incidenti nei pagamenti, nel caso in cui il ritardo di pagamento non superi le 2 rate o i 60 giorni appare come la soluzione più premiante per i consumatori. Per altro da una ricognizione a livello europeo, se pure con distinzioni di dettaglio, emerge che la modalità di conservazione dei dati sopra proposta è quella prevalente. L'applicazione di quanto sopra limita il passaggio dei pagatori con gravi livelli di insolvenza nella categoria dei buoni pagatori, consentendo una maggiore affidabilità delle informazioni inerenti i buoni pagatori. Questo consentirebbe di evitare che, a causa della non certezza delle informazioni positive, venga assunto da parte degli intermediari partecipanti, un comportamento cautelativo nell'erogazione di credito, che finirebbe per colpire sopratutto i buoni pagatori (il 95% dei soggetti censiti nel sistema di referenza creditizia). In caso di incertezza, circa l'affidabilità delle informazioni positive, sarebbe infatti il 95% della popolazione censita (i buoni pagatori) a sopportare il maggior costo del credito derivante dall'innalzamento generalizzato dei tassi di interesse. Inoltre l'affidabilità delle informazioni consente, lo sviluppo del risk-based-pricing, che produrrà un calo del costo del credito di cui si avvantaggeranno anche i pagatori non regolari. Il fatto che i sistemi di referenza creditizia (cioè le c.d. centrali rischi positive) garantiscono benefici non solo ai buoni pagatori, ma anche ai consumatori che hanno sì avuto ritardi di pagamento, magari gravi, ma poi li hanno regolarizzati, risulta evidente se si considera che, una Centrale Rischi Positiva, relativamente ai pagatori non regolari, non solo è il principale incentivo per evitare che l'irregolarità nel pagamento dei finanziamenti cresca in modo controllato, a tutto discapito di chi rimborsa regolarmente il proprio debito - cioè la stragrande maggioranza dei consumatori - ma è anche l'unica chance offerta a chi ha avuto serie irregolarità di pagamento poi sanate di distinguersi dai cattivi pagatori recidivi.2 L'applicazione di una regola di cancellazione delle segnalazioni di precedenti insolvenze, trascorsi 12 mesi dall'avvenuto recupero dallo stato di insolvenza, a prescindere dal livello massimo di insolvenza raggiunto, non consentirebbe di evidenziare in maniera corretta la diversità di rischio dei singoli soggetti. Infatti il credito, come tutte le risorse, è soggetto a una gestione economica. Anche le esigenze di redditività degli Enti Finanziatori sono oggettive e dunque ci si troverebbe, nel medio periodo, di fronte ad un mix dei due seguenti fenomeni: a) un aumento dei tassi di interesse a danno dei consumatori buoni pagatori (cioè il 95% di coloro i quali accedono al credito); b) un fenomeno di razionamento dell'offerta di credito con forti impatti sulla soddisfazione della domanda di consumo della stragrande maggioranza dei consumatori (i buoni pagatori). Va inoltre ricordato che spesso le tre rate insolute rappresentano una quota significativa dell'intero debito contratto dall'interessato. Il credito al consumo è infatti caratterizzato da durate estremamente ridotte, 12/14 mesi di media, e di conseguenza anche le valutazioni di rischio e le conseguenti regole di conservazione delle informazioni dovrebbero essere valutate in correlazione con la durata del finanziamento. Infatti, stante la tipologia di crediti trattati, già le tre rate insolute rappresentano circa un quarto del debito complessivo e tale livello di insolvenze matura entro dodici mesi dall'assunzione dell'obbligazione. Quindi le tre o più rate scadute, corrispondenti a un quarto o più dell'obbligazione iniziale assunta, rappresentano a nostro avviso un comportamento non riconducibile a stati di momentanea difficoltà. La ridotta durata dell'obbligazione si può ragionevolmente supporre che abbassi il rischio di variazioni significative del livello reddituale dell'interessato e di conseguenza possa condurre ad un maggior periodo di conservazione delle informazioni che superano il livello di insolvenza delle due rate insolute o 60gg di ritardo. Tale richiesta di differenziazione dei tempi di conservazione delle informazioni trova anche un preciso riscontro statistico, meglio documentato nelle nostre precedenti relazioni, di cui per brevità riportiamo solo alcuni elementi conclusivi. Da analisi dettagliate e scientificamente provabili, si può dimostrare come l'eliminazione della zona informativa "problemi di pagamento" farebbe sì che la storia di credito dei (pochi) Consumatori limitrofi a tale "zona informativa" cambierebbe continuamente "per salti". Si determinerebbe un passaggio di classe secco dei debitori, non adeguatamente graduato, che finirebbe per indurre l'ente finanziatore ad assumere un atteggiamento prudenziale nell'erogazione del credito, e, quindi, che finirebbe per penalizzare i consumatori stessi, ed in particolare la stragrande maggioranza di essi: i buoni pagatori, non avendo più certezze sulla storia di credito del consumatore (cancellando troppo presto le informazioni sui mancati pagamenti si verificherebbe che nell'"area" dei c.d. buoni pagatori sono presenti anche i consumatori con precedenti problemi nei pagamenti). Il secondo effetto di breve periodo che si avrebbe dalla perdita delle informazioni relative a "problemi di pagamento" è la negazione del principio del risk-based-pricing, in antitesi anche con quanto raccomandato dal Comitato di Basilea. Infatti alla penalizzazione dei buoni pagatori in termini di maggior tasso di interesse loro applicato si aggiunge il fatto che ai consumatori con insolvenze lievi e gravi verrà applicato lo stesso tasso di interesse applicato ai buoni pagatori. Gli effetti complessivi di breve periodo sarebbero rilevanti: nel primo trimestre 2003 il valore complessivo delle operazioni di credito al consumo finanziate è stato pari a circa 8,6 miliardi di euro.3 A parità di credito complessivamente erogato e di remunerazione dello stesso, un innalzamento dei tassi di interesse dello 0,99% sul 94% del finanziato avrebbe implicato che, nel breve periodo i buoni pagatori, nel solo primo trimestre del 2003, si sarebbero dovuti far carico di un maggior costo per interessi approssimabile in oltre 80 milioni di euro per ciascun punto percentuale di aumento dei tassi di interesse loro applicati. Tutto ciò sarebbe accaduto con il paradosso che questa massa di danaro sarebbe andata a beneficio degli insolventi lievi e gravi, che avrebbero visto i tassi di interesse loro applicati così ridotti e allineati a quelli dei buoni pagatori. Se, in funzione di ciò, il 10% dei buoni pagatori avesse deciso di rinunciare all'acquisto del bene perché troppo alto il tasso del finanziamento, i consumi nel solo primo trimestre del 2003 avrebbero subito una contrazione approssimabile in oltre 800 milioni di euro. Nel medio periodo gli effetti negativi sarebbero ancora più rilevanti, poiché il riequilibrio economico indotto toccherebbe anche la misura del credito complessivamente erogato e la misura della remunerazione complessiva dello stesso. In particolare, la riduzione delle informazioni di "referenza" creditizia disincentiverebbe i consumatori dal comportarsi da buoni pagatori, col rischio di una espansione non controllata del fenomeno dell'insolvenza il quale, a sua volta, produrrebbe un innalzamento generalizzato dei tassi di interesse, ancora a tutto danno della stragrande maggioranza dei consumatori, i buoni pagatori. I conseguenti effetti si tradurrebbero in una riduzione del credito disponibile e/o del credito richiesto. Ciò con un impatto immediato sul volume di credito al consumo erogato, e quindi sui consumi, che - meno supportati dal credito - tenderebbero a contrarsi ulteriormente. Concludendo, questa simulazione evidenzia che il credito, come tutte le risorse, è soggetto a una gestione economica. Anche le esigenze di redditività degli Enti Finanziatori sono oggettive e dunque ci si troverebbe, nel medio periodo, di fronte ad un mix dei due seguenti fenomeni:
INTERVENTI SUL TESTO Sul presupposto di quanto sopra il testo andrebbe modificato come segue: "2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, possono essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi (Cancellato il resto)". Articolo 6, comma 5 Sul presupposto di quanto sopra, il testo andrebbe modificato come segue: "5. Le informazioni di tipo negativo relative a inadempimenti non regolarizzati o regolarizzati oltre i termini di cui all'articolo 6, comma 2 che precede, possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre 5 (cinque) anni (Invariato il resto)". Si segnala in ogni caso ed in via subordinata che la formulazione dei due testi sopra modificati contenuta nell'attuale bozza rappresenta il limite sotto il quale si compromette irrimediabilmente il funzionamento dello stesso Sistema, ferme restando peraltro le relative conseguenze negative sopra evidenziate connesse a tale formulazione . "Franchigia" INTERVENTI SUL TESTO Articolo 4, comma 6, lettera b) Rileviamo la necessità di armonizzazione del testo, a seguito della modifica della prima parte del testo stesso. Infatti, la previsione dei "sessanta giorni dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8" impone l'armonizzazione del testo che segue attraverso l'eliminazione della parola "tre". Il testo risulta cioè: "o in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili". Infine, si rammenta che - rispetto alle ultime rate mensili in pagamento - il fatto che qui si concentri una parte rilevante delle frodi, richiederebbe l'indicazione di tre (non due) rate. Il testo finale risulta cioè: "salvo che il ritardo si riferisca all'ultima scadenza di pagamento o alle ultime tre rate mensili". Gestione della revoca Al fine di consentire una gestione più "sicura" delle disposizioni relative alla revoca del consenso esercitata dall'interessato, di cui al comma 7 dell'articolo 6, risulta a nostro giudizio utile prevedere che i dati per i quali sia stato revocato il consenso possano essere conservati dalla Centrale Rischi, debitamente criptati e posti in un archivio separato non accessibile per la consultazione, fino a quando e solo nel caso in cui vengano comunicati dati negativi in relazione al medesimo rapporto. La procedura suggerita: 1. non costituisce una lesione di fatto dei diritti dell'interessato in quanto, sin quando questi dovesse mantenere una posizione positiva, i dati personali non sarebbero visibili né in alcun modo utilizzabili; 2. per converso, la riemersione in locale dei dati e la ricostruzione dello storico da parte dei partecipanti moltiplica a dismisura i rischi di errori che le previsioni assai complesse del Codice rendono assai probabili; ciò indubbiamente costituisce un danno potenziale per gli interessati, laddove una gestione centralizzata potrebbe essere svolta in maniera più efficiente e maggiormente controllabile; 3. infine, l'introduzione di questa ulteriore complessità gestionale aumenta ulteriormente gli oneri posti a carico del sistema. INTERVENTI SUL TESTO Il testo andrebbe modificato come segue: "7. Qualora l'interessato comunichi al partecipante la revoca del consenso al trattamento delle informazioni di tipo positivo, nell'ambito del sistema di informazioni creditizie, il partecipante ne da notizia al gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 8. In tal caso, e in quello in cui la revoca gli sia stata comunicata direttamente dall'interessato, il gestore registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non oltre novanta giorni, ferma la facoltà del gestore di conservare le informazioni su di un supporto separato non accessibile per la consultazione, salvo il caso in cui a seguito di ritardo o di inadempimento le informazioni creditizie, relativamente al rapporto di credito considerato, risultino per l'effetto di tipo negativo". Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche INTERVENTI SUL TESTO Articolo 10, comma 1 Al fine di fugare ogni dubbio di carattere interpretativo circa la possibilità di effettuare attività di scoring in via integrata sui dati provenienti da fonti pubbliche e sui dati presenti nei sistemi di informazione creditizia, è raccomandabile ripristinare la seguente versione dell'art. 10 contenuta in una precedente bozza del Codice (30.01.2004): "1. Nei casi in cui il gestore di un sistema di informazioni creditizie, direttamente o per il tramite di società collegate o controllate, effettua il trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, anche attraverso l'impiego di sistemi automatizzati di credit scoring [eventualmente in via integrata con i dati presenti in sistema di informazioni creditizie] o comunque fornisca agli enti partecipanti servizi per l'accesso ai dati provenienti da tali fonti pubbliche, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, nonché le disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del Codice, il gestore e gli enti partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi: a) i dati personali provenienti dai pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque devono essere registrati dal gestore in banche di dati personali logicamente separate rispetto ad un sistema di informazioni creditizie; b) le banche di dati personali di cui alla lettera a) non possono essere in alcun modo aggregate od intrecciate con un sistema di informazioni creditizie allo scopo di costituire un'unica banca dati; c) nel caso di contestuale accesso da parte dell'ente partecipante a dati personali contenuti sia in un sistema di informazioni creditizie, sia in una banca di dati di cui alla lett. a), il gestore adotta le adeguate misure tecniche ed organizzative, al fine di assicurare, con riferimento alle specifiche categorie di dati personali resi accessibili [e con esclusione dei risultati di credit scoring], la separatezza e la distinguibilità dei dati provenienti dal sistema di informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche dati, anche attraverso l'inserimento di idonee indicazioni, eliminando ogni possibilità di equivoco circa la diversa natura ed origine dei dati oggetto dell'accesso; d) invariato secondo il testo della lettera c) dell'attuale bozza. Misure sanzionatorie Articolo 12 E' prevista, fra le misure sanzionatorie, anche "la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali ...", previsione che non trova riscontro in nessun altro codice deontologico finora emanato in materia di privacy e che comporta un inspiegabile ed assolutamente iniquo inasprimento della sanzione "privata", attraverso la sua divulgazione al pubblico, solo nei confronti degli intermediari che partecipano a sistemi di rilevazione dei rischi. Per questa ragione ne richiediamo l'eliminazione. 15 settembre 2004 NOTE 1. E' evidente che questa possibilità attiene appunto i casi sia concessa la facoltà di pagamento posticipata a fronte della fruizione del servizio offerto. Resta totalmente escluso invece l'accesso alle informazioni di referenza creditizia in tutti gli altri casi (ad es., nel caso di vendita di un servizio con pagamento anticipato: si veda il caso della "carta telefonica prepagata"). 2. I Consumatori presenti come "pagatori non regolari" sul sistema di referenza creditizia su cui sono state effettuate le elaborazioni riportate nel presente documento sono circa il 5% del totale e possono essere segmentati in 3 sotto-gruppi: A quest'ultimo sotto-gruppo di Consumatori appartengono coloro i quali vanno massimamente tutelati: in questo senso iniziative come la "Proposta di legge sul concordato dei creditori di persone fisiche insolventi: procedura per la risoluzione del sovraindebitamento delle famiglie" recentemente promossa da alcune Associazioni di consumatori appaiono appropriate. In particolare poi, gli ultimi 2 sotto-gruppi vanno "protetti" dal comportamento del primo sotto-gruppo, quello di coloro i quali non vogliono onorare a prescindere dalla propria capacità l'impegno contrattuale assunto. 3. Osservatorio Assofin sul credito al consumo, BancaFinanza, luglio/agosto 2003, pag. 14. |