ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE RECIPROCA ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE COMUNITARIA ( di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ) Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono agli utenti capacità di supporto, commutate e non, da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione. Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Per queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe, termini e condizioni speciali di interconnessione, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3. 1 Organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione commutate, fisse e/o mobili, e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione nazionale (cfr. note in calce). 2 Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti. 3 Organismi di uno Stato membro autorizzati a fornire circuiti internazionali di telecomunicazione tra la Comunità e i paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso. 4. Organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni, autorizzati in questa categoria, ad interconnettersi in base ai relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni. Note Per "controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete", s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazione disponibili per l'utente finale, in questo punto terminale di rete, e/o la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale, in questo punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con l'utente finale (con o senza cavo) e/o la possibilità di modificare, o ritirare, il o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale. |