Il ricorso all'autocertificazione al posto dei certificati in molti casi è previsto dalla legge 15 del 1968 e dalla legge 127 del 1997 (la cosiddetta Bassanini 2, che ha abolito l'autenticazione delle autocertificazioni, rendendola più facile): la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe o nubile, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, la posizione degli obblighi militari, l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle amministrazioni possono essere attestati con una semplice dichiarazione dell'interessato. Oltre che in questi casi il nuovo regolamento prevede la possibilità di utilizzare l'autocertificazione (non autenticata) per attestare:
- Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- Titoli di studio, qualifiche professionali, esami sostenuti, titoli di specializzazione, ecc.
- Situazione del reddito, assolvimento degli obblighi contributivi, codice fiscale, partita IVA e qualsiasi dato che riguardi una posizione presso l'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente e di casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Assolvimento degli obblighi militari
- Non aver riportato condanne penali
- Avere persone a carico
Per tutti questi casi fino ad oggi era necessario un atto notorio con firma autenticata. Non possono inoltre più chiedere certificati, ma accettare sempre la autocertificazione: - scuole
- università
- motorizzazione
- comuni per i procedimenti di loro competenza (ad esempio l'autorizzazione al commercio)
I moduli per l'autocertificazione a disposizione negli uffici Le amministrazioni devono predisporre i moduli necessari per l'autocertificazione. I moduli per la presentazione delle istanze alle amministrazioni devono contenere la formula per la dichiarazione sostitutiva. Autocertificazione anche per i concorsi pubblici I vincitori di concorso dovevano presentare una serie innumerevole di documenti in bollo. La legge 15 del '68, infatti, vietava l'autocertificazione per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni. Non sarà più così. Il regolamento infatti estende l'autocertificazione anche alle assunzioni nei pubblici uffici. Per chi partecipa ai concorsi, inoltre, non è più prevista la presentazione di copia autenticata, e quindi in bollo, dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Mai più estratti degli atti Le amministrazioni non devono più richiedere ai cittadini gli estratti degli atti di stato civile, come ad esempio quello di nascita. Per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile (adozioni, cambio del nome, ecc..), vengono acquisiti d'ufficio. Abolite dichiarazioni temporaneamente sostitutive Il cittadino che dichiarava sotto la propria responsabilità che aveva determinati requisiti o stati, doveva produrre comunque il documento all'atto di adozione del procedimento. Ora non è più necessario, perché le dichiarazioni sostitutive temporanee diventano definitive (si fanno davanti all'impiegato che riceve la dichiarazione). Si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti anche diversi dal dichiarante quando i fatti siano di sua conoscenza. Se si dichiara il falso, si perdono i diritti acquisiti Le amministrazioni se hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute ad effettuare i controlli necessari. Se si dichiara il falso si decade dai benefici ottenuti e si incorre nelle sanzioni penali previste per la false dichiarazioni. I cittadini possono segnalare al Ministero della Funzione pubblica impiegati ed amministrazioni che non si sono adeguati al cambiamento al numero di fax: 06 85982075 |