MISURE DI SICUREZZA: di
Misure minime di sicurezza In materia di privacy (tutela dei dati personali), dal 29 marzo 2000, i titolari del trattamento di dati personali avrebbero dovuto adottare le misure minime di sicurezza. In tale data, infatti, è entrato in vigore il d.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, il quale ha descritto dette misure minime di sicurezza, distinguendo l'ipotesi del trattamento dei dati personali effettuato con elaboratori in rete dall'ipotesi in cui è assente una rete e prevedendo ulteriori accorgimenti nel caso di trattamento di dati sensibili. Utilizzo di elaboratori non in rete In caso di utilizzo di elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:
Utilizzo di elaboratori in rete Nellipotesi di trattamenti effettuati con elaboratori in rete, oltre a quanto previsto nel caso di assenza di rete precedentemente illustrato, dovevano essere adottate le seguenti misure:
Trattamento dati sensibili con elaboratori in rete Nel caso di trattamento di dati sensibili, ossia di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale, bisognava adottare ulteriori misure di sicurezza in relazione al tipo di rete ove opera lelaboratore. In sintesi, il legislatore ha previsto due ipotesi. Nel caso di trattamento effettuato con elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico, sarà necessario:
Nellipotesi di trattamento di dati sensibili effettuato mediante elaboratori accessibili da altri elaboratori mediante una rete disponibile al pubblico, sarà necessario disporre, oltre alle misure obbligatorie per il trattamento effettuato da elaboratori accessibile da una rete privata:
Il decreto n° 318/1999 sulle misure minime di sicurezza prevede inoltre il controllo periodico (cadenza almeno annuale) dellefficacia delle misure di sicurezza. Trattamento di dati personali effettuato in forma cartacea Nellipotesi di trattamento dei dati personali effettuato in forma cartacea, ai sensi del d.P.R. n° 318/1999 bisogna adottare le seguenti misure di sicurezza:
Nel caso di trattamento di dati sensibili oltre a quanto previsto nelle suindicate lettere, devono essere osservate le seguenti modalità:
Proroga In seguito alla pubblicazione della legge 3 novembre 2000, n.325, le aziende che, a causa di particolari esigenze tecnico-organizzative, ancora non siano in regola con l'adozione delle suindicate misure di sicurezza hanno tempo fino al 31 dicembre 2000 per adottare le misure minime di sicurezza suindicate. La proroga è ammessa a condizione che venga redatto il c.d. Documento di adeguamento entro 30 giorni dallentrata in vigore della legge (la pubblicazione è avvenuta il 9.11.2000 -G.U. n° 262- la legge è entrata in vigore il 10.11.2000), ossia entro il 10 dicembre 2000. La redazione del documento è necessaria per attestare, ai sensi di legge, i motivi per cui non è stato possibile adottare tempestivamente le misure obbligatorie previste dal D.P.R. n° 318/1999 , descrivendo specificamente le misure che, comunque, sono state già predisposte e quelle ancora mancanti o in corso di adozione. E poi necessario aggiungere le fasi previste ed i tempi necessari per permettere il perfetto adeguamento alla normativa, nonché descrivere le linee-guida per la sicurezza seguite dallazienda. Il documento, che deve essere dotato di data certa (è stato esplicitamente chiarito che non serve necessariamente lautenticazione di un notaio ma è sufficiente lapposizione del timbro datario postale su ogni pagina), non deve essere spedito o notificato al Garante, ma conservato presso lufficio della sede della società che verrà espressamente indicato allinterno del documento stesso. Potrebbero essere incluse nel novero delle particolari "esigenze tecnico-organizzative" richieste dalla legge, a titolo di esempio, la particolare complessità organizzativa dellazienda, lelevato numero di banche dati, i gravosi ed imprevisti oneri imposti al bilancio aziendale dalladozione delle misure. Nonostante sia stato concesso un po di respiro alle aziende, quanto osservato finora implica però che dal 1° gennaio del prossimo anno, tutto limpianto di adeguamento alla normativa dovrà essere perfettamente in ordine.
Responsabilità a carattere penale. La l. 675/1996 contiene una serie di disposizioni aventi ad oggetto una responsabilità di tipo penale. Si va dallomessa o erronea notificazione, al trattamento illecito dei dati, allinosservanza dei provvedimenti del Garante. Ma la norma che più ci interessa, alla luce delle imminenti scadenze cui abbiamo accennato, è senza dubbio quella riguardante l'omessa adozione delle "misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati", ossia delle misure minime di sicurezza descritte in precedenza. Lart. 36 della l. 675/1996, al primo comma, dispone che "chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 15 (ossia del DPR 318/1999 descritto in precedenza), è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni". E evidente la natura di reato omissivo proprio della fattispecie, che si perfeziona a prescindere dal verificarsi di un eventuale danno. Responsabili sono i soggetti tenuti ad attivarsi per adottare le misure di sicurezza. Il reato è punito anche a titolo di colpa e la pena stabilita è la stessa prevista per lipotesi dolosa. La questione giuridicamente più interessante è quella relativa allindividuazione dei soggetti tenuti alladozione delle misure di sicurezza, e dunque responsabili penalmente. Gli interpreti sono concordi nellattribuire al titolare del trattamento questo tipo di responsabilità, in quanto formalmente obbligato a adoperarsi per predisporre le misure di sicurezza e comunque tenuto ad operare sulla base di una responsabilità in vigilando, oltre che in eligendo. Il titolare, infatti, deve scegliere i responsabili tra persone dotate di esperienza, capacità ed affidabilità, che diano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. In secondo luogo, il titolare è tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle proprie istruzioni. Pacificamente, dunque, egli rimane (almeno in parte) responsabile, anche quando demanda i propri compiti ad altri, se omette di vigilare ed effettuare verifiche periodiche. Gli orientamenti interpretativi non sono così uniformi quando si passa invece ad analizzare il ruolo delle figure di secondo piano, vale a dire responsabile ed incaricato. Per quanto riguarda il primo, si ritiene comunemente (anche se non mancano le opinioni contrarie) che possa incorrere in sanzioni penali qualora ometta di adempiere alle istruzioni dategli dal titolare; dunque, nei limiti delle proprie competenze e del proprio raggio dazione, che possa essere chiamato a rispondere del proprio comportamento omissivo. Lo stesso discorso dovrebbe valere per lincaricato, qualora egli sia lo specifico destinatario di istruzioni precise, specifiche e dettagliate cui non abbia ottemperato; sempre che le istruzioni siano state impartite dal titolare per iscritto. Alcuni interpreti ritengono però che questo soggetto debba essere chiamato a rispondere solo dal punto di vista disciplinare. Misure di sicurezza "minime" e "idonee". Finora abbiamo trattato delle misure minime di sicurezza le quali garantiscono un livello particolarmente basso, minimo per lappunto, di protezione: sono tutte quelle misure che il legislatore ha ritenuto necessarie e sufficienti ad escludere rischi particolarmente gravi per i dati sottoposti a trattamento. Si ricorda che la mancata adozione di tali misure comporta lirrogazione delle sanzioni penali descritte in precedenza. La legge sulla privacy prende tuttavia in considerazione una altra tipologia di misure di sicurezza, le c.d. misure idonee, rivolte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure di sicurezza, non sono indicate dalla legge ma, al contrario, verranno scelte da ogni azienda sulla base di quattro elementi specificatamente indicati dalla l. 675/1996:
Come è facile constatare il concetto stesso di misura di sicurezza idonea è dinamico e non statico: il legislatore, di fatto, impone di scegliere costantemente il meglio sul mercato.
Responsabilità civile. Lart. 18 della l.675/1996 contempla le ipotesi di responsabilità civile nellattività di trattamento di dati personali. E questa una delle norme che impone a chi effettua trattamento di dati personali le cautele maggiori, in quanto rinvia, richiamando lart. 2050 del codice civile, alla disciplina in materia di responsabilità civile applicabile alle attività pericolose. Il richiamo a questa norma del codice fa sì che la regola generale dellart. 2043 cod. civ. non sia applicabile nellipotesi specifica. Di solito, infatti, per ottenere un risarcimento dei danni bisogna provare che il danneggiante ha svolto una attività ingiusta o non ha utilizzato lordinaria diligenza. Lonere della prova incombe tutto sul soggetto che agisce in giudizio per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda le attività pericolose (e dunque, anche per il trattamento di dati personali, a prescindere dal mezzo, cartaceo o elettronico, utilizzato per svolgere il trattamento stesso) il discorso è parzialmente differente. Incombe, infatti, sul gestore di unattività pericolosa, una presunzione di responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento della medesima: per la sua applicabilità è comunque necessario un nesso causale tra lesercizio dellattività stessa e levento dannoso, ma lonere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno grava sul titolare dellattività. Per questi motivi la dottrina maggioritaria sostiene che si tratterebbe di responsabilità oggettiva, in quanto il gestore dellattività dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte quelle misure che, secondo il criterio della normale diligenza, apparivano consigliabili: dunque, di fatto, lunica prova liberatoria ammessa sarebbe quella del caso fortuito, non prevedibile con la normale diligenza. La Cassazione sostiene che la presunzione posta dallart. 2050 cod. civ. può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa e che non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire levento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e evento e non già quando costituisce elemento concorrente alla produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile linsorgenza a causa dellinidoneità delle misure preventive adottate (Cass., 4710/1991; 5484/1998; 5960/84). A ciò si aggiunga che la norma richiamata impone una responsabilità ancora più gravosa di quella richiesta dalla l.675/1996, che parla di misure idonee a ridurre al minimo i rischi di cui abbiamo parlato, mentre lart. 2050 cod. civ. impone allesercente lattività pericolosa di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Tutto questo discorso mostra, ancora una volta, limportanza di aver ben chiaro il quadro delle misure adottate, oltre a tutto lo stato della situazione organizzativa dellimpresa, la collocazione dei dati trattati e simili. Sarà molto più semplice, in questo modo, premunirsi delleventuale, diabolica prova di aver adottato tutte le misure idonee. E in questa ottica che ladozione delle misure di sicurezza deve essere valutata come un investimento dellazienda. Per quanto riguarda lindividuazione del soggetto tenuto al risarcimento del danno, si rinvia allart. 2049 del codice civile (Responsabilità dei padroni e committenti), che pone in capo ai datori di lavoro la responsabilità per i fatti commessi dai dipendenti. Si ritiene perciò che la responsabilità civile debba ricadere sempre sul titolare del trattamento dei dati personali, salve le ipotesi in cui responsabili e incaricati siano da individuare allesterno dellorganizzazione dellazienda: nel caso in cui non ci siano rapporti di subordinazione, perciò, questi soggetti potrebbero essere civilmente responsabili.
Il danno morale. Ad aggravare la responsabilità civile di chi svolge attività di trattamento di dati personali, si aggiunge lespressa previsione, fatta dal legislatore nella L. 675/1996, della risarcibilità del danno non patrimoniale ossia del dolore fisico o psichico patito a seguito del comportamento di un terzo. E necessario osservare, preliminarmente, che lart. 2059 cod. civ. precisa che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Lunica ipotesi rilevante di risarcibilità del danno non patrimoniale riguarda i danni derivanti da fatti penalmente rilevanti (art. 185 cod. pen.). Finora, dunque, la regola era quella della risarcibilità del danno morale solo nei casi in cui questo derivasse da un reato, non già da illecito civile. Lespressa estensione al trattamento di dati personali della risarcibilità del danno morale è sintomatica della particolare attenzione che il legislatore ha voluto rivolgere ai danneggiati: è evidente che il danno che ricorre più frequentemente è, nel caso specifico, proprio quello relativo alla sfera morale dellindividuo, di cui sarebbe stata altrimenti esclusa la risarcibilità. Oltretutto, il danno verrà risarcito anche nel caso di violazione dei principi contenuti dallart. 9 della l. 675/1996, ossia di quei principi apparentemente teorici di liceità e correttezza del trattamento, chiarezza e determinatezza degli scopi, pertinenza, completezza, non eccedenza, esattezza dei dati, i quali, tutta un tratto, assumono una ben precisa e rilevante concretezza.
Conclusioni. Sulla base delle osservazioni fatte finora, sembra importante ricordare quale rilievo possa assumere, ai fini di una corretta politica aziendale sulla sicurezza dei dati, la pianificazione delle risorse possedute (dati, archivi, ma anche elaboratori, persone incaricate del trattamento, responsabili, compiti assegnati, formazione del personale), per essere pronti, oltre che a soddisfare eventuali richieste dellAutorità Giudiziaria, anche a rispondere agli interessati (titolari di diritti di informativa, di opposizione al trattamento, di aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati), i quali sono i soggetti capaci di far scattare, di fatto, in qualsiasi momento le verifiche da parte del Garante e dellAutorità Giudiziaria. Si ricorda che le richieste degli interessati devono essere soddisfatte tempestivamente, comunque non oltre i cinque giorni dalla richiesta. Trascorsi i cinque giorni, linteressato avrà diritto di rivolgersi al Garante od all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per vedere soddisfatte le proprie richieste. Precisiamo infine che il Garante emette soltanto provvedimenti di indirizzo, inibitori e cautelari, mentre per tutti i provvedimenti di condanna (compreso il risarcimento dei danni) è competente lautorità ordinaria. Il ricorso al Garante esclude la possibilità di ricorrere al Tribunale e viceversa. Roma, novembre 2000 Note:
3) Per quanto attiene allindividuazione del danno patrimoniale, si vedano:
5) Torrente Schlesinger "Manuale di diritto privato" pag. 710. |