Sotto la lente del fisco i siti web

I professionisti e le imprese devono indicare la partita Iva

La Direzione regionale della Liguria ha messo in campo i primi controlli. L’obbligo è ancora poco conosciuto

di

Andrea Bongi

Partono i controlli del fisco sui siti web di professionisti e imprese per verificare che sulla home page sia indicato il numero di partita Iva. L’obbligo, ancora poco conosciuto, deriva dall’articolo 2 del dpr 404/2001, ai sensi del quale il numero di partita Iva attribuito dall’ufficio a ogni contribuente deve essere indicato, oltre che nelle dichiarazioni e in ogni altro documento ove richiesto, anche nella home page dell’eventuale sito internet. Detta disposizione è confluita nell’articolo 35 del dpr 633/72 che regola le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività ai fini dell’Iva.

Come riferito da Fiscooggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, la Direzione regionale della Liguria ha effettuato un primo controllo sui siti internet di imprese e professionisti riscontrando in numerosi casi il mancato rispetto della norma sopra richiamata.

La sanzione applicabile alla mancata indicazione del numero di partita Iva nella home page del sito è quella prevista per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al dpr 473/1997 e varia da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 2.065,83 euro. Risulta tuttavia possibile regolarizzare l’omissione attraverso un semplice aggiornamento del proprio sito internet, a condizione però che detta operazione sia effettuata prima della constatazione dell’irregolarità da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ai sensi della risoluzione n. 60 del 16/5/2006 l’indicazione del numero di partita Iva nella home page del sito internet da parte di imprese, artisti e professionisti è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui il sito web venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari e non soltanto nei siti dedicati all’attività di commercio elettronico. Per questi ultimi infatti la lettera e) del comma 2 dell’articolo 35 prevede altresì la necessità di indicare l’indirizzo del sito internet e i dati identificativi dell’Internet service provider nei modelli di dichiarazione di inizio e variazione di attività.

Stando alle notizie diffuse dall’Agenzia delle entrate, l’attività svolta dalla Direzione regionale della Liguria avrebbe consentito di individuare ben 81 siti internet appartenenti a imprese, artisti o professionisti sprovvisti dell’indicazione del numero di partita Iva sulla pagina iniziale. Fra questi i più numerosi sono risultati quelli appartenenti a imprese di costruzioni, agenzie immobiliari, istituti di bellezza, agriturismi e bed & breakfast, oltre che ai siti di avvocati, artigiani e architetti.

Tra l’altro l’Agenzia ricorda che non sempre è risultata facile e diretta l’individuazione dei veri titolari dei siti internet a causa dell’utilizzo di nomi di fantasia o l’uso di pagine su domini intestati ad altri soggetti.

Ciò lascia intendere che l’obbligo di indicazione del numero di partita Iva si rende applicabile anche ai siti internet non direttamente intestati al contribuente ma semplicemente nella sua disponibilità.

L’informazione diffusa dall’Agenzia delle entrate sull’inizio dei controlli nei siti web dei contribuenti si presenta come un invito, più o meno esplicito, alla regolarizzazione spontanea delle omissioni informative.

È pertanto opportuno che tutti i contribuenti che dispongono di un sito internet provvedano alla regolarizzazione della home page del sito con l’indicazione del numero di partita Iva onde evitare che detta operazione debba essere effettuata dopo l’irrogazione dell’apposito provvedimento sanzionatorio da parte dall’Agenzia delle entrate competente.

(Ripreso da Diritto&Fisco di "Italia Oggidel 7/9/2007")