Trattamento illecito di dati personali solo in presenza di un apprezzabile nocumento per l'interessato Nota a Cass., sez. III pen., sent. 28/05-9/07 2004, 1134 (30134/2004) di Giuseppe Briganti La Suprema Corte ha avuto modo recentemente di intervenire con una interessante decisione in merito al reato di "trattamento illecito di dati" personali oggi previsto e punito dall'art. 167 del Codice della privacy1. La sentenza (Cass., sez. III pen., sent. 28/05-9/07 2004, 1134 (30134/2004)) 2, afferma che in relazione alla nozione di "nocumento" contemplata dal richiamato art. 167 quale condizione obiettiva di punibilità dall'ambito della fattispecie penale "devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus' minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua privacy [ ] sia nell'aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile". La vicenda trae origine dal trattamento di dati personali svolto dall'imputato senza consenso degli interessati per scopi di propaganda elettorale. Nella specie si trattava dei dati contenuti in un elenco di iscritti ad una associazione, alla quale egli stesso apparteneva. La Corte di Appello, con riferimento alla previgente disciplina di cui alla legge 675/19963, aveva condannato l'imputato per trattamento illecito di dati personali (art. 35 L. 675/1996). In considerazione della sopravvenuta disciplina di cui al Codice della privacy, la Corte di Cassazione accoglie invece il ricorso proposto avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato. La precedente normativa art. 35, comma 1, L. 675/19964 anche dopo le modifiche introdotte con il D.L.vo 467/2001, prevedeva un reato di pericolo presunto, aggravato dall'evento nell'ipotesi contemplata al terzo comma della predetta disposizione, caratterizzato dal dolo specifico con funzione selettiva delle varie fattispecie criminose, anche se i termini profitto e danno, evidenzia la Suprema Corte, devono essere intesi nella massima estensione, comprendendo tutte le situazioni di pregiudizio e vantaggio anche non patrimoniale5. L'interesse protetto, rileva ancora la Corte, "non è solo strumentale' o formale cioè, in un reato di mera disobbedienza, posto a presidio della tutela penale di disposizioni civilistiche quale rimedio ordinamentale volto al riequilibrio di un interesse privato violato per l'assenza della manifestazione di volontà dei soggetti interessati o per contrasto con gli indirizzi dell'Autorità di garanzia, ma, in relazione alle differenti condotte, si atteggia diversamente con un grado differente, ma da ricondurre nel più generale profilo della riservatezza e nel quadro della nozione di trattamento" di cui all'art. 1 L. 675/19966 sicché si riferisce ad ogni attività inquadrabile nella rilevazione e nella catalogazione dei dati, in qualsiasi forma, purché produttiva di un risultato informativo coerente e significativo7. Pertanto, proprio con riferimento al dolo specifico, non ogni semplice irregolarità procedimentale può essere ritenuta idonea a costituire reato, poiché determina una condizione di pericolosità, giacché una simile estensione sarebbe in contrasto con gli interessi protetti della riservatezza e dell'identità personale cioè della privacy intesa nella duplice valenza positiva e negativa quale libertà di escludere l'indiscriminato accesso di terzi ai dati personali e libertà di garantire all'interessato il controllo della correttezza e non eccedenza del trattamento al fine di salvaguardare l'identità personale. Tuttavia, prosegue la Corte, esclusa la necessità della comunicazione sistematica e della diffusione, relativa ad altra condotta criminosa ex art. 20 L. 675/1996, l'utilizzazione di dati per fini elettorali non può ritenersi effettuata per fini esclusivamente personali, ma per motivi di profitto e vantaggio, la cui sussistenza determina l'assoggettamento alle sanzioni previste dalla legge in virtù del combinato disposto degli artt. 11 e 12 L. 675/19968, né essere scriminata dalla lettera h-bis) dell'art. 12 L. 675/1996, come introdotta dal D.L.vo 467/20019, poiché non è prevista fra i casi individuati dall'Autorità garante e non attiene ad un interesse pubblico (la libera determinazione del voto), ma privato (la ricerca di consenso personale elettorale). Rispetto al quadro suesposto, ricavabile dalla precedente disciplina, la Suprema Corte giustamente rileva che la modifica più evidente apportata dal Codice della privacy all'art. 35 L. 675/1996 (ora art. 167 del testo unico) consiste sul piano strutturale nella previsione nella fattispecie criminosa base dell'elemento del nocumento attraverso la locuzione "se dal fatto deriva nocumento", precedentemente costituente soltanto una circostanza aggravante, sicché il delitto è stato trasformato da reato di pericolo presunto a quello di pericolo concreto con un'ulteriore maggiore tipicizzazione del danno e del profitto. La nozione di nocumento, secondo l'elaborazione dottrinale già effettuata sotto il vigore della pregressa normativa per la circostanza aggravante di cui all'art. 35, comma 3, L. 675/1996, può essere riferita sia alla persona del soggetto cui i dati si riferiscono sia al suo patrimonio in termini di perdita patrimoniale o di mancato guadagno, derivante dalla circolazione non autorizzata di dati personali. Peraltro, l'inclusione di detto concetto nella fattispecie penale, in uno con la previsione del dolo specifico, ad avviso della Corte, sembra maggiormente tipizzare un evento di danno direttamente ed immediatamente collegabile e documentabile nei confronti di soggetti cui i dati raccolti sono riferiti, sicché deve aversi riguardo ad ipotesi concrete di vulnus e di discriminazioni a causa dell'intervenuta violazione della normativa richiamata nel precetto penale. Dunque, come già accennato, devono essere senza dubbio escluse le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all'identità personale del soggetto ed alla sua privacy come sopra definite sia nell'aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile. Ciò posto, la Corte rileva che, nel caso sottoposto al suo esame, appare insussistente un nocumento individuato sotto tale profilo, perché gli interessati-denuncianti appaiono "indispettiti dall'utilizzazione a fini diversi da quelli statutari, altamente umanitari, dei propri dati personali per piegarli all'interesse personale di un singolo, che riteneva di reperire voti di preferenza per la tornata elettorale dell'elezione al Consiglio Comunale di [ ], spendendo la sua appartenenza a detta associazione, sicché, al limite, il nocumento non attiene ai singoli, ma all'immagine della benemerita istituzione, la quale ne potrebbe restare sminuita per l'appartenenza di soggetti pronti a strumentalizzare un'adesione disinteressata ed altamente solidale". Tuttavia, prosegue la Corte, anche sotto questo profilo chi ne resta sminuito è l'imputato, tanto più che i dati sono stati, secondo la ricostruzione della Corte di Appello, indebitamente tratti dal computer, in cui erano immessi per inviarli ad istituzioni pubbliche. Rilevata così l'assenza di un nocumento, la Corte si sofferma poi sulla natura giuridica da attribuire a detta locuzione, se elemento costitutivo della fattispecie oppure condizione obiettiva di punibilità, concludendo nel senso che appare preferibile la configurazione del nocumento quale condizione obiettiva di punibilità ex art. 44 cod. pen. 10, in quanto questa appare essere l'esegesi costituzionalmente orientata. Una diversa soluzione esporrebbe infatti la norma penale, secondo la Corte, a possibili censure di legittimità costituzionale, sotto il profilo della tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice (art. 25 Cost.) 11. Anche in altra occasione la Corte è d'altro canto pervenuta alla medesima conclusione, qualificando con riferimento all'art. 167, comma 2 il verificarsi di un nocumento quale condizione obiettiva di punibilità cd. intrinseca, perché aggrava l'offesa insita nel fatto tipico del reato12. "Del resto sottolinea la Corte nella sentenza in commento la stessa nozione di nocumento' su individuata e le ragioni ad essa sottese dimostrano come il legislatore abbia voluto selezionare' tra le condotte che esprimono già in sé un'offesa al bene giuridico su indicato quelle che, in relazione all'aspetto soggettivo ed a quello oggettivo, assumono un significato più pregnante e non minimale"13. Le ipotesi delittuose contemplate dall'art. 167 devono pertanto essere circoscritte ai casi in cui il bene tutelato subisca una effettiva e tangibile lesione, dimostrata dal verificarsi del nocumento14. Affinché il reato giunga a consumazione, non è d'altronde necessario che l'evento specificamente perseguito dall'autore si realizzi, essendo viceversa sufficiente che dal fatto derivi nocumento15. La natura di condizione obiettiva di punibilità implica inoltre, naturalmente, che l'evento da cui trae origine il nocumento non deve essere stato specificamente oggetto della coscienza e volontà dell'autore16. Giova infine segnalare che, in una diversa occasione, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un nocumento ai fini dell'art. 167, comma 2, D.L.vo 196/2003 in relazione alla lesione della tranquillità e dell'immagine sociale subita dall'interessata in conseguenza della condotta dell'ex fidanzato, il quale aveva diffuso su un sito web, senza consenso, immagini della donna tratte da una videocassetta contenente un suo spogliarello, nonché il di lei numero telefonico17. NOTE 1 L'art. 167 D.L.vo 196/2003 dispone quanto segue. 2 Il testo della sentenza è disponibile su www.penale.it all'indirizzo www.penale.it/giuris/cass_024.htm. 3 Il testo della legge 675/1996, con le modifiche apportate dal D.L.vo 467/2001, è disponibile su www.privacy.it all'indirizzo www.privacy.it/testocoord.html. 4 L'art. 35 L. 675/1996 prevedeva quanto segue. 5 La qualificazione del dolo in termini di intenzionalità "specifica", mantenuta dalla vigente disciplina, mira probabilmente ad evitare il ricorso da parte del giudice, nell'ambito del giudizio di colpevolezza, al dolo eventuale. Così Riccardo e Rosario Imperiali, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004, p. 695. 6 Oggi art. 4 D.L.vo 196/2003. 7 In relazione al bene giuridico tutelato dall'odierno art. 167 D.L.vo 196/2003 A. Manna efficacemente osserva quanto segue. 8 Cfr. oggi gli artt. 23 e 24 del Codice della privacy. 9 Cfr. oggi l'art. 24, lett. g), D.L.vo 196/2003. 10 Com'è noto, l'art. 44 cod. pen. prevede che "Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto". 11 In relazione al medesimo principio di cui nel testo, questioni di costituzionalità potranno porsi anche con riferimento alla carenza definitoria che caratterizza la disposizione penale in parola, letta unitamente alle altre disposizioni del testo unico da essa richiamate. 12 Cass., sez. III pen., sent. 26680/2004, disponibile su www.criminologia.it all'indirizzo www.criminologia.it/giustizia/sms_reato.htm, la quale si occupa anche della questione della continuità normativa tra vecchia e nuova disciplina. 13 Cfr. A. Manna, Prime osservazioni sul Testo Unico in materia di protezione dei dati personali: profili penalistici cit., secondo cui "La previsione, nell'ambito della medesima fattispecie, del dolo specifico e della condizione di punibilità potrebbe spiegarsi con la volontà, del legislatore delegato, di individuare, nel novero delle condotte che esprimono già, in sé, un'offesa al bene giuridico - e come tali, pertanto, meritevoli di pena - quelle che rivelano, in maniera più pregnante, il bisogno di pena'. In tale prospettiva, sarebbe possibile riscontrare un rapporto sinergico' tra condizioni obiettive di punibilità e dolo specifico. 14 Cfr. A. Manna, Prime osservazioni sul Testo Unico in materia di protezione dei dati personali: profili penalistici cit., il quale afferma che "la natura delle condizioni di punibilità intrinseche spiega come rientri in una valutazione di opportunità di politica criminale, demandata, nella sua più piena discrezionalità, al legislatore, la scelta di attivare la reazione penale solo qualora l'offesa agli interessi protetti dalla norma incriminatrice raggiunga una certa intensità, ovvero quando venga cagionata una lesione ulteriore e più intensa, ma inscindibilmente connessa con quella espressa dagli elementi costitutivi del reato". 15 Riccardo e Rosario Imperiali, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali cit., p. 695. 16 Riccardo e Rosario Imperiali, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali cit., p. 695. 17 Cass. 26680/2004 cit. Si trattava di violazione dell'art. 26 del Codice della privacy, relativo ai dati sensibili. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto altresì sussistere la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. in ordine ad un SMS inviato dall'ex fidanzato, ricomprendendo così anche gli SMS tra i mezzi idonei a configurare una molestia punibile ai sensi della norma predetta. |