26a Conferenza Internazionale sulla Privacy e sulla Protezione dei Dati Personali Marketing politico e tutela dei dati personali Sommario:
- 1.2. Propaganda elettorale e comunicazione istituzionale - 1.3. Profilazione degli elettori - 7.2. Strumenti di comunicazione elettronica - 7.2.1 Chiamate telefoniche - 7.2.2. E-mail - 7.2.3 Sms - 7.2.4. Nuovi strumenti di marketing Come in ambito commerciale, il marketing politico si avvale di un crescente ricorso a mezzi di comunicazione (telefono, fax, sms, mms, e-mail) in grado di instaurare un contatto personalizzato con il singolo elettore. La trasposizione delle tecniche di marketing commerciale in ambito politico solleva problematiche (invasività della comunicazione, costi che in alcuni casi sono a carico del destinatario, ecc.) che attengono alla tutela della privacy dei destinatari. Esiste pertanto uno spazio -anche nel particolare settore della propaganda politica- in cui le Autorità garanti possono intervenire, come alcune di esse hanno già cominciato a fare. Nel tentativo di fornire delle adeguate garanzie ai destinatari di tale tipologia di marketing, si è potuto in parte attingere da quanto finora elaborato dai diversi ordinamenti in risposta alle invasive tecniche pubblicitarie di prodotti e servizi. Ciò tenendo in debita considerazione l'opportunità di apportare a tali discipline dei congrui adattamenti, resi necessari dalla particolare natura della propaganda elettorale e dal suo profondo legame con l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (vedi infra). L'individuazione di garanzie in tale materia, inoltre, deve tenere conto anche delle possibili interazioni tra le regole previste dalla normativa sulla tutela dei dati personali e le norme, stabilite dai vari ordinamenti, sulla parità di accesso delle diverse forze politiche agli strumenti di propaganda, tetti di spesa, limitazioni alla possibilità di ricevere finanziamenti, obblighi di rendicontazione sull'attività effettuata, ecc. In particolare, appare necessario garantire che l'esercizio dei diritti del candidato, che sono alla base della partecipazione politica e della democrazia, si svolga nel pieno rispetto della riservatezza e delle libertà degli elettori, anch'esse parte irrinunciabile della vita democratica. Nel fare questo, pertanto, occorre evitare di restringere la circolazione delle idee e delle proposte politiche. Allo stesso tempo, appare quanto mai opportuno promuovere un marketing responsabile, che va a vantaggio, tra l'altro, della politica stessa. Come l'esperienza dimostra, infatti, un marketing troppo aggressivo può determinare nel destinatario un atteggiamento di rifiuto nei confronti del mittente. Pertanto, come i più attenti operatori del settore hanno già mostrato di aver compreso, l'impiego di tecniche di marketing "corretto" finisce per coincidere con lo stesso interesse degli operatori a promuovere l'immagine del personaggio o movimento politico. Pur nella consapevolezza che il marketing politico solleva questioni anche in merito alla tutela del candidato e della sua immagine (si pensi ad es. alle possibili manipolazioni della stessa immagine, a forme di denigrazione, ecc.) in questa sede si focalizzerà l'attenzione sulla tutela del destinatario della comunicazione elettorale. 1.1. Marketing commerciale e marketing politico: somiglianze e differenze La comunicazione politica sembra godere di un maggiore spazio di legittimità rispetto al marketing commerciale, posto che essa, oltre ad incardinarsi nella libertà di espressione, rappresenta uno strumento fondamentale della partecipazione dei cittadini alla vita politica. Da questo punto di vista, sussiste un dovere democratico di permettere che partiti e candidati possano avere la possibilità materiale di raccogliere alcuni dati personali degli elettori per svolgere lecitamente la propaganda. Tuttavia, il favor nei confronti della comunicazione politica rispetto all'attività pubblicitaria (commerciale), deve essere adeguatamente bilanciato da rigorosi limiti volti ad evitare un uso invasivo e distorto degli strumenti di propaganda politica (si veda, a tal proposito, il considerando 36 della direttiva 95/46/CE). Se è vero, dunque, che la comunicazione politica appare contrassegnata da una maggiore meritevolezza rispetto a quella commerciale, è altrettanto vero che la particolare delicatezza del suo contenuto può comportare fenomeni di "manipolazione" dei destinatari con conseguenze più serie di quanto avvenga con il marketing commerciale: mentre quest'ultimo si "limita" a indurre il potenziale cliente all'acquisto di un prodotto o di un servizio, il marketing politico può incidere sul voto dell'elettorato con gravi ripercussioni sull'andamento della vita politica. Da questo punto di vista, i rischi di un appiattimento delle scelte dei destinatari (vedi infra) da sempre paventati anche nell'ambito delle riflessioni concernenti la pubblicità commerciale personalizzata, appaiono ancora più allarmanti in quanto in netta opposizione con una visione democratica e pluralistica della società e della politica. Dall'Europa, del resto, vengono conferme della necessità di estendere al marketing politico le garanzie poste dalla normativa sulla tutela dei dati in materia di marketing commerciale. Innanzi tutto, nel Memorandum esplicativo della Raccomandazione N. R. (95) 4 del Consiglio d'Europa, al paragrafo n. 85, si afferma esplicitamente che i principi sul marketing diretto contenuti nella medesima Raccomandazione (paragrafi da 7.7 a 7.11) si applicano non solo al marketing commerciale, ma anche a quello politico. Inoltre, attraverso il rinvio operato da queste ultime disposizioni ai principi della precedente Raccomandazione N. R (85) 20 dello stesso Consiglio d'Europa relativa alla protezione dei dati personali utilizzati per scopi di marketing diretto, l'applicabilità delle disposizioni generali in essa contenute viene ad essere estesa al marketing politico (si fa riferimento ad una serie di principi generali, doveri posti in capo a chi tratta i dati, nonché diritti degli interessati, sui quali si tornerà nei prossimi paragrafi). D'altra parte, la Raccomandazione N. R (85) 20 appena citata, prospettava già una definizione di "marketing diretto" particolarmente ampia, tanto da coincidere con "l'insieme delle attività, nonché ogni servizio ausiliario ad esse, che permettono di offrire prodotti e servizi o di trasmettere ogni altro messaggio pubblicitario a segmenti di popolazione mediante la posta, il telefono o altri mezzi diretti, a scopo informativo o al fine di sollecitare una risposta da parte dell'interessato". I Garanti europei hanno inoltre ricordato che, pur non sussistendo una definizione specifica di direct marketing nelle norme comunitarie sulla tutela dei dati personali, la direttiva 95/46/CE riconosce il diritto dell'interessato di opporsi a forme di marketing "carried out commercially or by a charitable organisation or by any other association or foundation, of a political nature". Gli stessi Garanti hanno pertanto concluso -nel Parere n. 5/2004- che l'art. 13 della direttiva 2002/58/EC ricomprende qualsiasi forma di attività pubblicitaria "compreso il direct marketing effettuato da associazioni e organizzazioni politiche." Anche la Federation of European Direct Marketing (FEDMA), infine, nel fornire una definizione di direct marketing ha specificato che esso "is used to sell products, to deliver information, questionnaires, public announcements, after sales services, charity appeals, or party political leaflets and mailings (for example, at election time)." Nell'ottica di una crescente trasparenza e partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale, la comunicazione tra istituzioni e cittadinanza (che qui indicheremo brevemente come "comunicazione istituzionale") assume un ruolo di cruciale importanza. Molti ordinamenti prevedono delle norme speciali in materia di comunicazione istituzionale, la quale, in quanto rispondente ad un interesse pubblico, appare caratterizzata da maglie più larghe rispetto all'invio di messaggi politici. Nonostante appaia sempre più difficile, anche nell'ottica di una crescente personalizzazione della politica, determinare con precisione la linea di confine tra comunicazione istituzionale e propaganda elettorale, occorre individuare delle regole in grado di scongiurare il pericolo di un uso distorto della comunicazione istituzionale. É necessario infatti evitare che messaggi ai cittadini con finalità sostanzialmente propagandistiche siano fatti circolare sotto il segno della comunicazione istituzionale eludendo le garanzie poste a tutela sia della parità di accesso delle diverse forze politiche agli strumenti di propaganda, sia del diritto del cittadino a non subire invasive forme di comunicazione. La difficoltà di definire con chiarezza i confini tra comunicazione istituzionale e propaganda nascosta è emersa con evidenza in due casi italiani in cui i sindaci di Milano e Roma hanno usato i dati dell'anagrafe della popolazione al fine di inviare lettere ai cittadini; in tale occasione risultò, infatti, particolarmente complesso stabilire se le stesse lettere costituissero una comunicazione ufficiale oppure una comunicazione personale del sindaco a suo vantaggio personale. Da questo punto di vista, altrettanto significativi sono due ulteriori casi -molto contestati nella politica italiana- che hanno riguardato il Primo ministro, il quale, una volta, ha inviato una lettera a molti cittadini italiani con una piccola calcolatrice euro-convertitore e, di recente, ha firmato un messaggio sms a tutti gli apparecchi cellulari per precisare gli orari delle votazioni per le elezioni regionali. Grande clamore ha suscitato inoltre negli Stati Uniti, l'iniziativa di "Aristotle International" che ha offerto sul mercato -ad altre società interessate a compiere marketing commerciale personalizzato e a candidati alle elezioni per la loro propaganda politica- un database contenente i dati di 150 milioni di elettori. Il trattamento dei dati personali ai fini di profilazione, in generale, può comportare la banalizzazione del dibattito politico, l'appiattimento delle scelte dell'elettorato, l'esclusione dai destinatari della comunicazione di minoranze non corrispondenti a target prefissati, la rinuncia alla partecipazione politica da parte dei cittadini per timori legati a possibili forme di controllo sugli stessi. Per evitare gli effetti distorsivi e manipolativi di tali trattamenti, devono pertanto essere rispettate quantomeno le regole che disciplinano la profilazione ai fini di marketing commerciale sui quali si tornerà tra breve. In merito, poi, a categorie di dati particolari (vedi l'art. 8 direttiva 95/46/CE), suscettibili di generare fenomeni di discriminazione sugli interessati, appare assolutamente da evitare che siano adoperate informazioni, ad esempio sulla salute degli elettori, allo scopo di esercitare pressioni sull'esercizio del loro diritto al voto. A tal proposito, possono ravvisarsi alcuni regole generali molto diffuse negli ordinamenti muniti di una normativa sulla protezione dei dati e tendenzialmente applicabili anche al marketing politico. Così, anche con riferimento a quest'ultimo, appare necessario garantire il rispetto dei principi di: * correttezza del trattamento Tra i principi generali che devono informare il trattamento dei dati, appare quanto mai significativo il principio di finalità , che comporta il divieto di utilizzo a scopo propagandistico di dati raccolti per altre finalità, oppure di dati raccolti presso terzi. Lo stesso principio di finalità, del resto, viene in rilievo anche nel caso in cui i dati elettorali siano adoperati per scopi commerciali, con conseguenze gravi per la vita privata degli interessati. In base ad esso, quindi, dovrebbe essere vietato alle organizzazioni e ai candidati politici offrire sul mercato dati personali da essi raccolti per scopo politico. Deve essere in primo luogo assicurato un agevole esercizio dei diritti da parte dell'interessato (da far valere per un lasso di tempo sufficientemente ampio), ad es. il diritto di opporsi a comunicazioni non desiderate (si vedano i paragrafi 7.10 e 7.11 della Raccomandazione N. R. (95) 4 del Consiglio d'Europa sopra richiamata). Da questo punto di vista, deve invece registrarsi una diffusa tendenza a non rispondere alle istanze di opposizione inoltrate dai destinatari di comunicazioni non sollecitate; ciò anche in vista del fatto che, molto spesso, il trattamento dei dati degli stessi destinatari è limitato alla sola campagna elettorale (salvo poi riutilizzare i dati medesimi in ulteriori occasioni), al termine della quale prevale un certo disinteresse da parte del candidato rispetto alle possibili richieste degli interessati. In un simile contesto, occorre inoltre tenere presente che i candidati possono avere l'esigenza di avere un contatto costante con i cittadini al fine di promuovere la loro immagine permanentemente. Ciò può infatti porre alcuni problemi anche rispetto a quelle disposizioni normative che prevedono adattamenti in loro favore solo in prossimità delle elezioni. Ancora in merito ai principi sulla protezione dei dati, è necessario che il trattamento sia preceduto da una informativa completa che consenta al destinatario di avere una piena consapevolezza in merito al trattamento dei dati che lo riguardano anche ai fini dell'esercizio dei citati diritti. L'onere di verificare che sia prestata un'adeguata informativa e le connesse responsabilità dovrebbero gravare sull'organismo politico e ciò anche nel caso in cui la propaganda sia curata da terzi. Tra le possibili garanzie individuate nell'ambito della protezione dei dati vi è anche il consenso -specifico e informato- dell'interessato. Tale consenso può essere soggetto a deroghe dettate dalla maggiore meritevolezza del contenuto della comunicazione. Può tuttavia essere richiesto un consenso rafforzato (ad es. scritto) per il trattamento di dati "particolari" (tra i quali rientrano, appunto, quelli relativi alle opinioni politiche, maggiormente suscettibili di discriminazioni a danno dell'interessato). L'obbligo del consenso, peraltro, può essere diversamente modulato anche con riferimento all'alternativa tra opt in (consenso preventivo) e opt out (possibilità di opporsi all'invio di ulteriori messaggi), utilizzandosi il primo per i trattamenti che presentano rischi maggiori. Un'ulteriore garanzia è rappresentata dalla fissazione di limitati tempi di conservazione dei dati personali, in base ai quali i dati raccolti per finalità propagandistiche devono essere eliminati una volta esaurito lo scopo del trattamento stesso, a meno che non sia nuovamente richiesto il consenso dell'interessato in un ragionevole arco di tempo. La predisposizione di congrue misure di sicurezza è infine di fondamentale importanza affinché si evitino la perdita dei dati o il loro utilizzo da parte di soggetti non autorizzati. A tal proposito, occorre riflettere sul fatto che se, da una parte, la comunicazione alla generalità dei cittadini -in quanto in nessun modo sollecitata- può arrecare un fastidio maggiore ai destinatari, dall'altra, essa si fonda sul trattamento di dati personali (ad es. nome, cognome, indirizzo, coordinate di posta elettronica, ecc.) tendenzialmente non sensibili. Diversamente, il marketing diretto ai simpatizzanti di movimenti politici, pur giungendo certamente meno "inaspettato" all'indirizzo del destinatario, presuppone il trattamento di dati particolarmente delicati in quanto idonei a rilevare le preferenze politiche dell'interessato e per i quali molti ordinamenti hanno predisposto più stringenti garanzie (ad es. il consenso scritto dell'interessato, l'autorizzazione da parte dell'Autorità garante, più rigorose misure di sicurezza, ecc.). Occorre infine prestare attenzione affinché, nei database, le persone semplicemente contattate non siano "trasformate" in simpatizzanti o sostenitori. In questo senso, un ruolo di particolare importanza è rivestito dal principio di qualità dei dati, che, come si è visto, si colloca nell'insieme di regole fondamentali che disciplinano la tutela dei dati negli ordinamenti di diversi Paesi. Per valutare la legittimità dell'invio di comunicazioni politiche è innanzi tutto necessario rinviare alla normativa di ciascun ordinamento su tali elenchi. Ciò tenendo presente che, anche nel caso in cui i dati personali provengano da fonti pubbliche, occorre comunque valutare che i dati in questione non siano accessibili al pubblico solamente per finalità specifiche, diverse e incompatibili con lo scopo di propaganda politica. In taluni ordinamenti gli elenchi di dati apparentemente innocui come quelli relativi agli elettori che hanno o non hanno votato, possono in alcuni casi rivelare le convinzioni politiche dell'elettore. Anche per essi è dunque necessario approntare adeguate garanzie al fine di evitare che gli stessi dati possano essere adoperati a scopo propagandistico. Tra gli elenchi pubblici maggiormente adoperati a fini di marketing vi sono quelli telefonici. In Europa, peraltro, si sta formando ora la nuova generazione di elenchi che potranno comprendere anche i numeri di telefoni cellulari e le e-mail, con nuovi diritti per gli interessati. A tal proposito, può essere utile ricordare che in Italia la nostra Autorità ha di recente approvato i nuovi modelli di elenchi, prevedendo il diritto di opt in: gli abbonati, oltre al diritto di scegliere liberamente se e come comparire nell'elenco, possono decidere se ricevere corrispondenza a casa o chiamate telefoniche non registrate (questo consenso non riguarda, invece, fax, chiamate registrate, sms, mms, e-mailü per i quali gli operatori possono organizzarsi in altro modo); tale volontà è espressa da appositi simboli, posti in corrispondenza dei nominativi. Occorre infine richiamare l'attenzione sulla necessità di non confondere la pubblicità di diritto con la pubblicità di fatto. E' molto diverso, infatti, il caso in cui una norma prevede specificamente la pubblicità, da quello in cui risulta facile conoscere in concreto un dato, ma non per questo lo si può usare liberamente. In Italia, ad esempio, il Garante ha interrotto un'attività del partito radicale che aveva indetto un'elezione pubblica on line del proprio comitato direttivo inviando un milione circa di e-mail a sconosciuti, presso indirizzi reperiti in rete con un software noleggiato, ed in violazione del principio dell'opt in. Internet estende considerevolmente anche le possibilità di interazione tra candidato e cittadino. Quest'ultimo, servendosi degli strumenti elettronici (ad es. compilazione di moduli on line, partecipazione a forum) che danno più agevolmente voce alle sue istanze e preferenze, può disseminare per la Rete un cospicuo numero di informazioni che lo riguardano. Tali informazioni (anche di per sé non sensibili, come i dati anagrafici) necessitano di adeguate garanzie anche per il carattere derivatamente sensibile che possono assumere in quanto trattate in un contesto politicamente connotato. Particolare attenzione va prestata alla richiesta del consenso e alla relativa informativa presenti sui siti Internet che raccolgono dati di aderenti o simpatizzanti anche ai fini dell'invio di newsletter a contenuto politico. A tal proposito, può essere interessante ricordare il caso sottoposto all'Autorità italiana concernente l'inserzione di messaggi di propaganda in newsletter tematiche richieste dagli utenti. In tale occasione, si è infatti riscontrato che l'informativa che accompagnava la richiesta di consenso all'invio delle comunicazioni, non permetteva di fare riferimento alla propaganda politico-elettorale ed era pertanto in contrasto con i principi dettati dalla disciplina sulla protezione dei dati. In particolare, appare necessario prevedere norme che assicurino il divieto di utilizzo dei dati raccolti per altri scopi e che la diffusione degli stessi sia effettuata in forma aggregata e tale da non rendere identificabili gli interessati. Al fine di predisporre adeguate garanzie in tale settore, può dirsi utile attingere dalle regole elaborate da molti ordinamenti in materia di protezione dei dati in ambito statistico, tenendo presente che i dati in questione, in quanto caratterizzati da una connotazione politica, appartengono a quella categoria di informazioni per le quali occorre predisporre garanzie particolarmente rigorose. Nell'individuazione di tali regole occorre inoltre considerare che la raccolta di dati a scopo di sondaggio può oggi avvenire con mezzi - si pensi ad esempio alla televisione interattiva o a Internet- che consentono all'interessato di cedere informazioni che lo riguardano con estrema facilità e rapidità e spesso senza rendersi conto del trattamento. E' pertanto ancor più necessario che siano predisposti principi in grado di garantire la riservatezza dei dati raccolti e di rendere il cittadino consapevole della particolare delicatezza delle informazioni cedute. A tal proposito, è necessario tenere presente che anche dall'invio di posta possono derivare alcuni aspetti problematici. Ciò, anche al di là del semplice "fastidio" derivante dal ricevere corrispondenza non desiderata. Al riguardo, basti considerare il fatto che la trasmissione di materiale non gradito può comportare danni alla riservatezza, ove la comunicazione, o anche solo il mittente della comunicazione, risultino visibili a terzi. Questo, in particolar modo quando il tipo di comunicazione (si pensi ad esempio ad una convocazione per un'assemblea di partito) o le circostanze (il fatto che l'invio non avvenga in campagna elettorale o le comunicazioni giungano continuativamente all'interessato) rendano palese che il materiale di propaganda è diretto ad un simpatizzante o a un aderente ad una determinata forza politica, potendo in tal modo rivelare a terzi vicini un dato sull'appartenenza politica del destinatario delle comunicazioni. Da questo punto di vista, è opportuno riflettere sulla possibilità che siano adoperati accorgimenti (ad es. l'occultamento del contrassegno di partito sulla busta) per evitare le conseguenze appena menzionate. In un simile quadro, occorre peraltro porsi il problema delle possibili ripercussioni anche sull'identità personale derivanti dalla propaganda. Il fatto che, ad esempio, in Italia, cittadini abbiano lamentato l'imbarazzo rispetto a familiari e vicini per essere stati destinatari di visite porta a porta, o per aver ricevuto lettere di propaganda da partiti non graditi solleva interrogativi: fino a che punto questi reclami sono fondati e quando no? Le prime sono spesso caratterizzate da regole più stringenti in materia di consenso (il cd opt in) per due principali ragioni. In primo luogo, per i costi della ricezione (ad es. di connessione) dei messaggi non richiesti che nel caso dell'impiego di mezzi quali l'e-mail o il fax, sono sopportati dal destinatario. In secondo luogo, in quanto la comunicazione mediante mezzo automatizzato appare particolarmente invasiva posto che il mancato contatto con un interlocutore pone il destinatario in una posizione di maggior debolezza, non potendo egli reagire con immediatezza al messaggio ricevuto anche al fine di esercitare i suoi diritti (si veda ad esempio il già citato paragrafo 7.11 della Raccomandazione N. R. (95) 4 del Consiglio d'Europa). Con specifico riferimento alla comunicazione politica, peraltro, l'interattività tra mittente e destinatario appare particolarmente utile anche al fine di offrire una più esauriente spiegazione del messaggio politico, accrescendo così la meritevolezza della stessa comunicazione come momento di reale partecipazione del cittadino alla vita politica. Tutto ciò premesso, si può tentare di compiere alcune osservazioni sui diversi mezzi che possono essere impiegati per l'invio di comunicazioni politiche. Le comunicazioni telefoniche (anche quelle effettuate da operatore), se -contrariamente alle e-mail- non presentano in molti casi il problema dei costi, (ma ciò non è sempre vero: si pensi ad es. alle chiamate ricevute sul cellulare quando il destinatario si trova all'estero), rivelano comunque un alto grado di intrusività (esse possono, ad esempio, cogliere l'individuo nel suo ambito domestico, luogo per eccellenza "privato"). Ciò è stato ampiamente dimostrato dal cospicuo numero di segnalazioni pervenute, ad esempio, all'Autorità garante italiana in occasione dell'iniziativa di candidati i quali -avvalendosi di risponditori automatici- hanno inoltrato chiamate, anche notturne, per invitare gli elettori a votare il proprio partito politico. In tale quadro, appare utile pensare all'opportunità che per l'invio di e-mail politiche, siano garantiti i requisiti minimi già fissati da diverse normative: * gli indirizzi di posta elettronica lasciati sul web (su siti, per partecipazione a forum, ecc.) non possono essere considerati a disposizione del pubblico e non possono essere raccolti e adoperati a fini di propaganda politica; * è necessario che l'e-mail contenga sempre una chiara informativa in merito all'opt out e che l'esercizio di tale opzione risulti agevole; * laddove l'ordinamento preveda l'obbligo del consenso, la richiesta del consenso stesso non può avvenire via e-mail; se si concedesse tale possibilità non solamente si finirebbe per contravvenire al dettato normativo degli ordinamenti che richiedono il prior consent per qualunque e-mail non sollecitata (anche dunque il primo contatto) ma si rischierebbe l'uso strumentale del messaggio di richiesta del consenso: tale messaggio potrebbe infatti celare un contenuto sostanzialmente propagandistico; Di fronte al crescente impiego della posta elettronica a fini di marketing, molti ordinamenti hanno risposto con la previsione di regole rigorose, prime tra tutte in materia di consenso del destinatario (ad es. opt in). Tuttavia, in considerazione della meritevolezza della comunicazione, si può pensare alla possibilità che il consenso dell'interessato risulti superfluo quando il messaggio pubblicitario sia inviato presso un indirizzo fornito dallo stesso destinatario in occasione di un precedente contatto e al fine di ricevere messaggio di tipo analogo (sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 13, par. 2 della direttiva n. 2002/58/CE). In linea generale, l'invio di sms non sollecitati appare particolarmente invasivo, posto che il cellulare, ancor più del telefono fisso per il quale da tempo esistono elenchi pubblici, conserva un carattere, nella percezione dei fruitori, ancora fortemente "privato". L'impiego di sms per propaganda politica, peraltro, per la limitatezza dei caratteri disponibili, non consente l'approntamento di un'adeguata informativa conformemente a quanto prescritto dalla normativa sulla tutela dei dati. Andrebbe pertanto scoraggiato l'impiego di sms a fini propagandistici, soprattutto tenendo conto che vi sono altri mezzi, ad esempio la posta elettronica, che -salve ovviamente le regole sul consenso- consentono un accesso più immediato ad un'informativa completa e conseguentemente un più agevole esercizio dei diritti da parte dell'interessato. Senza contare, tra l'altro, che l'impiego della posta elettronica, contrariamente agli sms, risponde anche all'interesse del destinatario ad ottenere una comunicazione politica più esaustiva (caratterizzata, ad esempio, dall'invio del programma politico del candidato o alla possibilità di rinviare ad appositi link) che non sia ridotta ad un mero spot elettorale. Nel quadro di riferimento finora delineato, occorre infine pensare anche all'impiego a fini di marketing politico della televisione interattiva: quest'ultima, infatti, se da una parte apre nuove possibilità, ad esempio, in termini di partecipazione alle scelte politiche da parte dell'utente, può determinare una "sovraesposizione" dell'identità, dei gusti e delle preferenze politiche di quest'ultimo, sollevando inevitabili questioni di tutela della privacy. A tal proposito, appare indispensabile riflettere sulla predisposizione di regole, anche nell'ambito delle citate normative speciali, che sappiano garantire un congruo bilanciamento tra la trasparenza dei contributi ai partiti e la riservatezza dei cittadini, al fine di evitare che un'eccessiva esposizione dell'identità dei sostenitori produca un allontanamento degli stessi dalla vita politica (si pensi, per citare uno solo dei possibili esempi, agli effetti discriminatori nell'ambito lavorativo, ove sempre più frequente risulta la prassi da parte dei datori di lavoro di effettuare indagini attraverso i motori di ricerca disponibili in Rete sui dipendenti o candidati all'assunzione). 1. rispetto del principio di finalità: i dati raccolti per finalità di marketing politico non possono essere utilizzati per altre finalità, ed in particolare per finalità di marketing commerciale; 2. ad ogni destinatario di comunicazioni riconducibili al marketing politico deve essere sempre fornita un'informativa esaustiva sul trattamento realizzato; 3. l'interessato deve sempre avere la possibilità di chiedere -gratuitamente ed in maniera agevole-di non essere in futuro destinatario di ulteriori messaggi riconducibili al marketing politico; 4. 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