Raccomandazione 10 luglio 2003 Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali Principio 1 Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione Il pubblico deve poter essere informato sullattività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono. Principio 2 Presunzione di innocenza Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato. Principio 3 Accuratezza delle informazioni Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Questultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione. Principio 4 Accesso alle informazioni Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta. Principio 5 Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualvolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate. Principio 6 Informazione regolare durante procedimenti penali Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti in rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari. Principio 7 Divieto di sfruttare le informazioni Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti allattuazione delle norme di legge. Principio 8 Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente allArticolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne lidentificazione. Principio 9 Diritto di rettifica o diritto di replica Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia. Principio 10 Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento. Principio 11 Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace. Principio 12 Ammissione dei giornalisti I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza necessitare di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dellArticolo 6 della Convenzione. Principio 13 Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile. Principio 14 Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici. Principio 15 Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze. Principio 16 Protezione dei testimoni Non si dovrebbe rivelare lidentità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, lidentificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare lidentità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari. Principio 17 Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sullesecuzione di condanne giudiziarie Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dellistituto di detenzione. Principio 18 Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva allesecuzione di condanne giudiziarie Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dallArticolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare lidentità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico. |