Commercio elettronico, i problemi non sono solo nella firma digitale
I sistemi di pagamento on line soffrono di numerose carenze normative

di
Renato Clarizia

In Italia il fenomeno del commercio elettronico cioè dell’acquisto di beni e servizi attraverso la Rete e del pagamento elettronico cioé di adempimento di una obbligazione pecuniaria utilizzando Internet sono ancora di modesta entità (un’indagine di Nielsen/NetRatings sul comportamento degli internauti europei colloca la Spagna e l’Italia agli ultimi posti nell’utilizzazione di Internet a questi fini).

Vi è ancora diffidenza a digitare il proprio numero di carta di credito sulla tastiera del computer, sicché la diffidenza che ancora ne impedisce un uso più diffuso costituisce essa stessa una causa dello stentato sviluppo del commercio elettronico.

Innanzitutto cerchiamo di definire il "pagamento elettronico". La Raccomandazione 87/598/Cee lo definisce come "ogni operazione di pagamento effettuata mediante una carta a pista o a piste magnetiche o incorporante un microprocessore, presso un terminale di pagamento elettronico (Tpe) o un terminale punto di vendita (Tpv)".

L’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 437/1999 recita che "la carta d’identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d’intesa tra il Comune interessato e l’intermediario incaricato di effettuare il pagamento, delle modalità di inserimento e validazione dei dati necessari".

Infine l’articolo 12 del Testo Unico n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa dispone che "il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato" con documenti informatici muniti di firma digitale.

Le definizioni dianzi richiamate presuppongono, sia nella previsione di terminali attivati da carte incorporanti microprocessori, sia nel richiamo alla figura dell’"intermediario incaricato di effettuare il pagamento", sia ancora nella trasmissione per via elettronica del proprio numero di carta di credito (che allo stato attuale rappresenta senz’altro la modalità più diffusa) un rapporto trilaterale secondo il tradizionale schema della delegazione di pagamento, ordinante-banca-beneficiario.

La norma legislativa risolve dunque i pagamenti in via informatica in documenti informatici con firma digitale, contenenti ordini o promesse di pagamento; mentre restano fuori dalla previsione normativa quegli strumenti di pagamento elettronici che non si avvalgono del documento informatico.

L’attenzione si focalizza perciò sulla "firma digitale" che non ha solo una mera funzione identificatrice del dichiarante, ma anche di "blindare" l’intero testo del documento, di costituirne quasi una busta che non può essere aperta da chiunque.

Si deve però rilevare, in prima battuta, che se con il documento elettronico munito di firma digitale si superano le problematiche dianzi rilevate di sicurezza ed integrità, dall’altro, in quanto criptato il documento informatico, e quindi il "pagamento", non ha una circolazione autonoma e svincolata dall’originario emittente.

La intelleggibilità del documento da parte di altri soggetti diversi dall’originario destinatario dovrà, cioè, essere necessariamente consentito dal sottoscrittore, con appositi contratti di cessione, adeguatamente redatti come documenti informatici con firma digitale.

Il legislatore pone con la firma digitale una indissolubile connessione e con evidenza pubblica tra la chiave privata e il suo titolare, connessione che viene meno soltanto se la chiave sia stata sospesa o revocata e il certificatore ne abbia data adeguata pubblicità, altrimenti, in ragione del principio di autoresponsabilità e di affidamento, il titolare risponde di quanto risulta dal documento informatico e quindi del pagamento, salvo a provare la conoscenza dell’abuso, inteso come sottrazione non autorizzata della "firma digitale".

Ancora una volta innanzi ad un tale aggravamento di responsabilità, mi sembra, si ponga la necessità che il legislatore intervenga con un provvedimento organico e completo per fare definitiva chiarezza su una materia così importante e rilevante economicamente.

(Ndr: ripreso da "la Repubblica" di lunedi 25 Giugno 2001)