Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Considerazioni generali La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo [1], modificata rispettivamente nel 1990 e nel 1998 [2], ha istituito il quadro comunitario relativo al credito al consumo al fine di contribuire alla creazione di un mercato unico nel campo del credito e di porre norme minime comuni a tutela del consumatore. Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva del 1987 [3] e sulla base di tale relazione ha proceduto ad una consultazione molto ampia delle parti interessate. Nel 1996 ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva 90/88/CEE che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa all'applicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) [4] Nel 1997 ha presentato una sintesi delle risposte alla relazione del 1995 [5]. Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che esistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. La direttiva 87/102/CEE non risponde più in modo adeguato alla realtà contemporanea del mercato del credito ed è pertanto opportuno procedere ad una sua revisione [6]. A tal fine la Commissione ha fatto realizzare una serie di studi su diverse problematiche specifiche [7] ed ha proceduto ad un'analisi dettagliata e comparativa del complesso delle norme nazionali di recepimento. Nel frattempo numerosi Stati membri hanno comunicato che prevedevano una revisione della loro legislazione nazionale. La presente proposta di direttiva offre alla Commissione l'opportunità di prevenire tali riforme e di integrarle in un quadro comunitario armonizzato. In data 8 giugno 2001 i servizi competenti della Commissione hanno presentato un testo di discussione che riprende i sei principali orientamenti di riforma della direttiva 87/102/CEE e, a partire dall'inizio del luglio 2001, hanno consultato i rappresentanti degli Stati membri, del settore e dei consumatori. I testi proposti nella presente direttiva riflettono i risultati di tale consultazione. 1.2. Valutazione complessiva È necessario innanzitutto osservare che la nozione di "credito al consumo" ha subito un'evoluzione spettacolare dal periodo in cui è stata concepita la legislazione in vigore. Negli anni '60 e '70 si viveva in una "cash society", una "società del pagamento in contanti" nella quale il credito giocava un ruolo estremamente limitato e riservato essenzialmente a due prodotti, vale a dire il contratto di "vendita a rate" o di "noleggio-vendita" che finanziava l'acquisto di beni mobili e il prestito classico sotto forma di prestito personale. Oggi il credito è offerto ai consumatori attraverso una miriade di strumenti finanziari ed è divenuto il lubrificante della vita economica. Tra il 50 e il 65% [8] dei consumatori dispone attualmente di un credito al consumo per finanziare, ad esempio, l'acquisto di un'autovettura o di altri beni o prestazioni di servizi, e il 30% dei consumatori dispone di un'agevolazione di sconfino sul conto corrente. Negli anni '70 quest'ultimo strumento di credito non era utilizzato per le esigenze di consumo. Da un punto di vista macroeconomico, l'importo del credito in corso nei 15 paesi membri dell'Unione europea ammonta a oltre 500 miliardi di euro, corrispondenti a più del 7% del PIL. Il tasso di crescita annuale complessivo è attestato attorno al 7% [9]. Pur rappresentando un volano per la crescita economica ed il benessere dei consumatori, il credito costituisce anche un rischio per i finanziatori, nonché un pericolo di insolvenza e di costi aggiuntivi per un numero crescente di consumatori. Non stupisce, pertanto, che gli Stati membri abbiano ritenuto insufficiente il livello di tutela offerto dalle attuali direttive e che nelle legislazioni di recepimento abbiano tenuto conto di altri tipi di credito e/o di nuovi contratti di credito che non rientrano nelle direttive. Sono annunciate nuove revisioni delle legislazioni nazionali in questo stesso senso. Tale evoluzione comporta delle distorsioni di concorrenza tra i finanziatori nel mercato comune e limita le possibilità che i consumatori hanno di ottenere un prestito in altri Stati membri. Tali distorsioni e restrizioni colpiscono a loro volta il volume e la natura del credito richiesto, nonché l'acquisto di beni e servizi. Le divergenze tra legislazioni e pratiche bancarie e finanziarie fanno inoltre sì che, in materia di credito al consumo, il consumatore benefici di una tutela diseguale nei vari Stati membri. Pertanto il quadro giuridico attualmente esistente dovrebbe essere modificato al fine di consentire ai consumatori e alle imprese di trarre il massimo beneficio dal mercato interno. Una tale revisione risponde peraltro alle preoccupazioni espresse a più riprese dai consumatori. I dati raccolti nel quadro dell'Eurobarometro a partire dal 1997 mostrano un tasso di insoddisfazione non trascurabile per quanto riguarda la qualità della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari: - oltre il 40% ritiene che tale legislazione non assicuri una trasparenza sufficiente per quanto riguarda i servizi finanziari, ivi compreso il credito; - il 40% ritiene che essa non garantisca adeguate possibilità di ricorso contro le banche; - più del 35% ritiene che essa non tuteli i loro diritti. Inoltre, non meno del 70% dei consumatori reclama un'armonizzazione rafforzata a livello europeo delle norme a tutela dei consumatori. 2. Valutazione circa i principi di sussidiarietà e di proporzionalità 2.1. Gli obiettivi della direttiva per quanto riguarda gli obblighi comunitari Il modesto grado di sviluppo del mercato europeo transfrontaliero del credito trova la sua spiegazione in diversi fattori, tra i quali figurano principalmente: - le difficoltà tecniche di ingresso in un altro mercato; - la mancanza di una sufficiente armonizzazione delle normative nazionali; - e l'evoluzione delle tecniche e delle forme di credito a partire dagli anni '80. La revisione della direttiva richiede: - un adattamento del quadro giuridico alle nuove tecniche di credito; - un riequilibrio dei diritti e degli obblighi sia dei consumatori sia dei finanziatori; - un elevato livello di tutela dei consumatori. L'obiettivo è quello di consentire la creazione di un mercato che sia più trasparente, più efficiente ed in grado di offrire un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta che per i soggetti che rappresentano la domanda. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che la revisione della direttiva sia realizzata sulla base delle sei linee direttrici indicate di seguito: (1) ridefinizione del campo di applicazione della direttiva per adattarla alle nuove realtà del mercato e per meglio delineare la demarcazione tra credito al consumo e credito edilizio; (2) l'introduzione di nuove disposizioni che considerino non soltanto i creditori, ma anche gli intermediari del credito; (3) la realizzazione di un quadro strutturato che offra maggiori informazioni al finanziatore, per consentirgli una più accurata valutazione dei rischi; (4) messa a punto di informazioni più complete per il consumatore e gli eventuali fideiussori; (5) divisione più equilibrata delle responsabilità tra il consumatore e il finanziatore; (6) miglioramento, sia per il consumatore che per il finanziatore, delle forme e delle pratiche con le quali gli operatori affrontano i problemi relativi ai pagamenti. 2.2 La misura si inscrive nell'esercizio delle competenze della Comunità L'azione ha per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno. Si tratta di un'azione che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di tutela dei consumatori attraverso una misura di armonizzazione presa nel quadro della realizzazione del mercato interno. Per tale motivo l'articolo 95 è stato scelto quale base giuridica. La proposta della Commissione è stata pertanto presentata al Consiglio e al Parlamento europeo per essere adottata in base alla procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato. L'articolo 95 prevede la consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale. Facendo ricorso alla clausola minima di cui all'articolo 15 della direttiva 87/102/CEE gli Stati membri hanno adottato per la maggior parte degli aspetti del credito al consumo disposizioni più dettagliate, più precise e più severe rispetto a quelle contenute nella direttiva, e questo al fine di tutelare i loro consumatori. Tali differenze possono rendere più difficile la conclusione di contratti transfrontalieri, a scapito sia dei consumatori che dei creditori. In effetti, la sfera di applicazione delle legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE va, in linea di massima, oltre quella della direttiva, ma presenta delle difformità da uno Stato membro all'altro. È per tale motivo che in taluni Stati membri la legislazione in materia di credito al consumo regola il leasing ai privati con opzione d'acquisto, o addirittura la locazione pura e semplice dei beni mobili ai consumatori, mentre in altri Stati membri tali contratti sono esclusi dalla sfera d'applicazione della legislazione. È così che le diverse forme di contratto di credito prevedono un calcolo del tasso e dei costi che differisce da una forma di credito all'altra e da uno Stato membro all'altro. A tal fine la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE ha introdotto il calcolo di un tasso annuo effettivo globale che incorpora tutti gli interessi e i costi richiesti e che consente al consumatore di meglio confrontare questi ultimi. Sono due i problemi ricorrenti che hanno accompagnato l'introduzione del TAEG: da un lato le convenzioni di calcolo per esprimere contemporaneamente gli intervalli di tempo e gli arrotondamenti e, dall'altra, la determinazione delle spese, vale a dire la base di calcolo da prendere in considerazione. Per garantire la totale affidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta l'Unione europea, è necessario che gli Stati membri effettuino il calcolo in modo uniforme e includano nello stesso modo tutte le componenti di costo connesse con il contratto di credito. Ebbene ciò ancora non accade malgrado le modifiche apportate dalla direttiva 98/7/CE. Si riscontrano, ad esempio, difficoltà nel provare il carattere "obbligatorio" delle assicurazioni e delle fideiussioni previste a copertura del rimborso del credito (obbligatorietà che rappresenta il criterio per includerne il relativo costo nella base di calcolo) che hanno portato alcuni Stati membri ad introdurre una regolamentazione ulteriore rispetto a quella della direttiva mediante il ricorso alla clausola minima. L'esclusione di taluni tipi di costi nella direttiva non ha, o non ha più, ragione di essere e numerosi Stati membri hanno pertanto incorporato tali costi nelle basi di calcolo nazionali. Nella direttiva è presente, da ultimo, una certa mancanza di precisione per quanto riguarda, ad esempio, l'effetto delle commissioni dovute agli intermediari o i tassi legati alla concessione o all'esecuzione del contratto di credito. Tutto ciò può comportare una differenza di percentuale significativa, a seconda che uno Stato membro sia più o meno rigido nella definizione della composizione della base di calcolo nazionale. La presente proposta di direttiva contiene una rivalutazione tanto delle convenzioni di calcolo quanto dell'inclusione o dell'esclusione di taluni costi sulla base della loro giustificazione economica, in modo da giungere a un livello minimo di esclusione dei costi del credito e a un massimo di chiarezza. Ciò dovrebbe condurre a un significativo ravvicinamento delle basi di calcolo nazionali e ad una più elevata uniformità di calcolo. Tali misure di comparabilità di costi possono essere realizzate solo su scala europea. Esse avranno un effetto sufficiente solo se la direttiva si applicherà a tutti i contratti di credito offerti ai consumatori. È possibile fornire altri esempi. È per tale motivo che le legislazioni degli Stati membri contengono differenti procedure e termini di "ripensamento", di "riflessione" o di "annullamento" del contratto di credito. Tali differenti termini e procedure rappresentano ostacoli per il finanziatore che desidera presentare offerte di credito in altri Stati membri e si trova alle prese con un termine di tre giorni in Lussemburgo, uno di 7 giorni in Belgio, la proibizione di dare esecuzione al contratto di credito durante il periodo di ripensamento in Francia, l'obbligo di citare i termini e le procedure nel contratto di credito, ecc. Uno squilibrio legislativo nelle condizioni in base alle quali è possibile formulare, concludere e rescindere un contratto di credito comporta una distorsione della concorrenza. Taluni Stati membri prevedono un divieto assoluto di effettuare contratti di credito presso l'abitazione del consumatore, mentre altri prevedono un termine di ripensamento o ancora misure particolari nei riguardi di operazioni di commercializzazione aggressive. Ciò che è perfettamente legale in uno Stato membro può comportare una condanna penale in un altro. Un creditore che lavora in uno Stato membro che prevede condizioni giuridiche particolarmente severe potrà penetrare più facilmente in uno Stato membro che applica condizioni meno severe e si troverà così in una posizione concorrenziale più vantaggiosa. Nell'ambito della mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione il creditore si troverà ad affrontare procedure e termini di messa in mora differenti a seconda dello Stato membro di residenza del consumatore. Le legislazioni degli Stati membri differiscono in maniera significativa rispetto ai periodi di attesa prima del ricorso ad azioni giudiziarie nei confronti dei consumatori, dei fideiussori o ancora in materia di pignoramento dei beni. Termini più lunghi e procedure speciali comportano costi aggiuntivi per il creditore che deve subire il rischio della mancata esecuzione, possono rappresentare uno svantaggio concorrenziale rispetto a un creditore che non deve sopportare tali costi o che li sopporta in condizioni meno restrittive, pur avendo concesso un credito allo stesso consumatore. Misure che garantiscono un elevato grado di tutela del consumatore sono formulate in ottemperanza all'articolo 153, paragrafi 1 e 3a del trattato, in congiunzione con l'articolo 95 citato in precedenza. In effetti tali misure di tutela sono finalizzate a rafforzare le misure che consentono la realizzazione del mercato interno e dovrebbero consentire agli Stati membri di accettare un'armonizzazione di elevato livello senza che sia necessario ricorrere in modo generalizzato a misure di tutela aggiuntive. È con questo spirito che la presente direttiva incoraggia il ricorso alle procedure amichevoli prima di ricorrere a procedure di recupero, la conformità di tali procedure di recupero a ciò che è stato pattuito nel contratto, l'equilibrio tra gli interessi reciproci del creditore e del consumatore in caso di ritardo nel saldo, la possibilità di tenere conto degli interessi di ciascuno in caso di accordo sulla ripresa dei beni finanziati a credito e la possibilità per il consumatore di cambiare creditore, se del caso, senza dover sopportare il pagamento di indennità che non possono essere giustificate. 2.3. Lo strumento più adatto agli obiettivi L'azione proposta è volta a soddisfare le esigenze del mercato interno istituendo delle norme comuni e armonizzate valide per tutti i soggetti (creditori, intermediari del credito, ecc.), consentendo, al tempo stesso, ai creditori di distribuire i loro servizi più facilmente e ai consumatori di poter beneficiare di un elevato grado di tutela. È stato studiato, ma non accettato, il ricorso a una legislazione uniforme sotto forma di un regolamento direttamente applicabile, senza recepimento, nelle legislazioni degli Stati membri. Una direttiva offrirà agli Stati membri la possibilità di modificare la legislazione in vigore in seguito al recepimento della direttiva 87/102/CEE nella misura necessaria per uniformarvisi. Durante l'elaborazione della proposta di direttiva la Commissione si è sforzata di pervenire a un equilibrio fondato sulla massima estensione del campo d'applicazione della direttiva che copre tutte le forme di contratto di credito e di fideiussione e sulla volontà di limitare l'impatto di tale riforma sulle legislazioni degli Stati membri. Tenuto conto della nuova impostazione per l'armonizzazione e delle numerose modifiche sostanziali introdotte, la nuova proposta sostituirà la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 87/7/CE. 2.4. Vantaggi della direttiva proposta Un'armonizzazione delle norme in materia di credito offerto ai consumatori migliorerà il funzionamento e la stabilità dei mercati europei del credito. Essa migliorerà il funzionamento del mercato in quanto si moltiplicheranno le possibilità di esercitare le attività transfrontaliere nel mercato interno, intensificando così la concorrenza sul mercato. In effetti, se le norme sono identiche nei confronti sia dei creditori e/o degli intermediari del credito che dei consumatori e dei fideiussori, questi ultimi dovrebbero vedere accresciuta la loro fiducia nei confronti di tipologie di credito sconosciute, a tassi o sotto forme particolarmente interessanti e offerte da creditori o intermediari situati in altri Stati membri. Risulterà inoltre migliorata la stabilità del credito, in quanto un insieme di disposizioni in materia di prestito responsabile, d'informazione e di tutela sia all'atto del perfezionamento del contratto di credito che al momento della sua esecuzione o della sua eventuale mancata esecuzione, ridurranno la probabilità che un creditore o un intermediario del credito possano indurre in errore i consumatori di un altro Stato membro pregiudicandone la situazione finanziaria, o ancora che i primi agiscano in modo irresponsabile. La direttiva proposta, e in particolare le disposizioni in essa contenute circa le misure per la prevenzione dell'eccessivo indebitamento, nonché le norme in materia di consultazione delle banche dati centralizzate, migliorerà inoltre la qualità del prestito e diminuirà il rischio che i consumatori siano vittime di impegni squilibrati ai quali non sono più in grado di fare fronte, con conseguente emarginazione economica per i consumatori stessi e costosi interventi sociali per gli Stati membri. 3. Esame del dispositivo Articolo 1 (finalità) La direttiva ha per finalità l'introduzione di un'elevata armonizzazione nel campo del credito offerto ai consumatori garantendo a questi ultimi un alto grado di tutela. In linea di principio, tutte le tipologie e le forme di credito offerte ai privati rientreranno in questa armonizzazione. È per tale motivo che il titolo della direttiva fa riferimento al credito concesso ai consumatori e non al credito al consumo. Le poche eccezioni a tale campo d'applicazione estremamente allargato rispetto a quello della direttiva 87/102/CEE sono elencate all'articolo 3. Rientrano nel campo di applicazione anche i contratti di fideiussione. Per tali contratti l'armonizzazione riguarderà principalmente le informazioni da fornire ai consumatori che stipulano questi contratti, anche se relativi a un credito accordato per finalità in ambito professionale. Articolo 2 (definizioni) Nell'articolo sono definiti alcuni termini utilizzati nella direttiva. In linea di principio è stata conservata una terminologia identica a quella della direttiva 87/102/CEE. Talune modifiche si sono rese necessarie al fine di coprire l'ampliamento della sfera di applicazione della direttiva o di meglio precisare talune nozioni. Sono state introdotte alcune nuove definizioni al fine di coprire le novità apportate dal testo. Le definizioni di "creditore", "consumatore" e di "contratto di credito" sono rimaste praticamente inalterate rispetto al testo della direttiva originale, fatta salva una migliore integrazione della nozione di "promessa di credito". Sono contemplate tutte le transazioni di credito, comprese le promesse di contrarre. È contemplato anche il contratto per la fornitura di servizi. La seconda frase della definizione non ha per finalità l'istituzione di un'eccezione. Essa chiarisce i casi, quali la fornitura di gas, acqua o elettricità, nei quali la prestazione, continua, di servizi procede di pari passo con un pagamento corrispondente senza prefigurare un "credito". La nozione di "intermediario del credito" è una nozione generica che può coprire numerosi tipi di attività e svariate categorie di operatori: - un agente delegato, incaricato di firmare, a titolo esclusivo, a nome e per conto del creditore; - un mediatore di credito, vale a dire una persona indipendente (che lavora a proprio nome) che può presentare delle richieste di credito presso più creditori; - un "fornitore di beni o prestatore di servizi" e dunque una persona (quale un venditore) che può essere sia un agente delegato che un mediatore di credito, o addirittura un creditore che cede i suoi diritti a un terzo creditore/finanziatore principale che prenderà la (co)-decisione di concedere il credito e la cui attività di mediazione non è che un mezzo per sostenere la sua attività principale, vale a dire la vendita di prodotti o di servizi. La definizione proposta permette di contemplare tutti i soggetti che contribuiscono alla conclusione di un contratto di credito, vale a dire non solo l'intermediario del credito, ma anche gli agenti delegati o bancari, nonché i fornitori di beni e i prestatori di servizi, le attività commerciali principali o secondarie, compresi i procacciatori d'affari. Si tratta dunque di tutti i soggetti che forniscono a un creditore degli elementi di identificazione del consumatore e che indirizzano quest'ultimo, dietro compenso, a un creditore in vista della conclusione di un contratto di credito. Tale compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito: supporto informatico, accesso alla rete commerciale del creditore, agevolazioni di cassa, ecc. In linea di principio, gli avvocati e i notai non rientrano nella presente direttiva, anche se il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare il contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori ben determinati. Il "contratto di fideiussione" copre tutte le garanzie, personali e reali: fideiussione, solidarietà, ipoteca, pegno, ecc. Tale contratto deve essere sottoscritto da un consumatore, denominato "fideiussore" al fine di distinguere quest'ultimo dal consumatore che ha concluso il contratto di credito. Il contratto di fideiussione può riguardare tutte le transazioni di credito, sottoscritte a fini privati o professionali, a patto che il fideiussore agisca in ambito non professionale. Il "costo totale del credito per il consumatore" deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi debitori e gli altri indennizzi, commissioni, tasse e costi di qualsivoglia natura, che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi siano pagabili al creditore, all'intermediario del credito, all'autorità competente che impone tasse su una forma particolare di credito o a qualsiasi altro soggetto terzo che avrà il diritto di reclamare pagamenti in seguito alla mediazione o alla conclusione di un contratto di credito o di fideiussione. Sebbene la direttiva 87/102/CEE includa già tale interpretazione, la definizione è stata leggermente modificata al fine di chiarire l'incorporazione di taluni costi senza tuttavia giungere a un elenco positivo ed esaustivo di tutti gli elementi di costo. Le nozioni di "somme percepite dal creditore" e "tasso creditore nominale" sono nuove rispetto alla direttiva 87/102/CEE e devono consentire di individuare i costi propri del servizio di credito offerto e reclamati dal creditore, ad esclusione di tutti i costi correlati reclamati da terzi: spese notarili, costo delle fideiussioni, commissioni da pagare agli intermediari del credito, costi per assicurazioni facoltative, ecc. Il tasso debitore è il tasso d'interesse utilizzato per calcolare un versamento periodico in funzione dell'ammontare del credito prelevato e della durata di tale prelievo, esclusi tutti gli altri costi. La menzione di tale tasso dovrà permettere al consumatore di verificare gli interessi debitori che gli sono richiesti per un dato periodo. All'articolo 6 della direttiva 87/102/CEE la nozione di "tasso d'interesse annuale" era utilizzata senz'altra precisazione. Taluni Stati membri hanno scelto, in particolare in materia di credito di lunga durata e, se del caso, comprensivo di ipoteca, un tasso effettivo, nonché il metodo della conversione equivalente, evitando che il calcolo degli interessi periodici sia effettuato in una molteplicità di forme attraverso l'applicazione di diverse regole pro rata temporis caratterizzate da un rapporto estremamente vago con il carattere lineare del tempo. Altri Stati membri ammettono un tasso nominale periodico utilizzando un metodo di conversione proporzionale. La presente direttiva vuole dissociare un'eventuale ulteriore regolamentazione dei tassi debitori da quella dei tassi effettivi e limitarsi all'indicazione del tasso utilizzato. La nozione di "tasso debitore" è comunque conservata per poter compiere la distinzione con un tasso creditore o un tasso di risparmio. Il tasso debitore è pertanto un tasso che permette, in base ad una metodologia propria del creditore, di calcolare in modo periodico gli interessi dovuti su un capitale prelevato. Tale tasso si distingue dal tasso detto "di ricarico", talvolta utilizzato in alcuni Stati membri e calcolato sul prezzo netto da finanziare di un bene o servizio, ma che non apporta un valore aggiunto per il consumatore. Il tasso annuo effettivo globale consentirà di indicare il vero "peso" della metodologia utilizzata per calcolare tale tasso debitore. L'espressione "valore residuo" è spesso utilizzata nel campo della locazione finanziaria e del leasing. Il pagamento di tale valore al momento in cui si esercita l'opzione d'acquisto o al termine del contratto di credito deve consentire al consumatore di divenire il proprietario del bene finanziato. L'espressione "prelievo di credito" descrive l'importo che un consumatore può prelevare o ha prelevato in un'unica soluzione in un determinato momento. Si tratta dell'insieme dei prelievi di credito autorizzati che indicherà, in linea di principio, il massimale, vale a dire "l'importo totale del credito". La definizione di "supporto durevole" è identica a quella utilizzata nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. L'espressione "terzo che ricostituisce il capitale" precisa la persona, diversa dal creditore e dal consumatore, che si impegna nei confronti del consumatore, ed eventualmente del creditore, a ricostituire il capitale dovuto in forza di un contratto di credito, in modo che il consumatore possa rimborsarlo al creditore secondo le condizioni previste nel contratto di credito. In genere tale persona è un assicuratore o un fondo di investimento. Articolo 3 (campo d'applicazione) Questo articolo definisce i tipi di contratti ai quali si applica la direttiva. La direttiva 87/102/CEE si applicava unicamente ai contratti di credito [10], e dunque ai contratti in virtù dei quali un creditore accetta, o s'impegna ad accettare, di garantire a un consumatore un credito sotto la forma di un ritardo nel pagamento, di un prestito o di una qualsivoglia altra agevolazione di pagamento simile. La presente proposta di direttiva è volta ad ampliare la sfera di applicazione tutelando le garanzie, vale a dire ogni fideiussore e dunque ogni consumatore che costituisce una fideiussione, personale o reale, che copre un credito concesso a un consumatore o a un commerciante. In effetti, non si possono privare tali soggetti del minimo d'informazione e di una tutela simile a quella di cui dispone il consumatore/mutuatario [11]. È opportuno sopprimere le esenzioni di cui all'articolo 2 della direttiva 87/102/CEE che si riferiscono alle soglie, ai massimali, al credito gratuito o a tasso ridotto, alla locazione che comprende un'opzione d'acquisto di beni o di servizi, al credito sotto forma di atto autentico, agli anticipi di conto corrente, agli sconfini autorizzati, non autorizzati o taciti, nonché a tutte le forme di credito di breve durata che comportano costi o interessi per il consumatore [12]. I contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile e che sono stati oggetto di una raccomandazione della Commissione non sono coperti dalla presente direttiva. Per contro, la direttiva si applicherà a tali contratti di credito se permettono di finanziare, eventualmente con un nuovo prelievo di credito, operazioni diverse dall'acquisizione o dalla trasformazione di un bene immobile. È inoltre opportuno esentare i contratti che prevedono ritardi o agevolazioni di pagamento, eventualmente con l'utilizzo di una carta di credito o di debito a supporto, nei casi di transazioni gratuite e per periodi di tempo non superiori a tre mesi. La presente direttiva non è volta a coprire la situazione in cui un datore di lavoro accorda, a titolo occasionale, e dunque al di fuori della sua attività commerciale o professionale principale, un credito o un anticipo sul salario al proprio personale. Non esiste, per contro, alcun motivo per permettere agli Stati membri di sottrarre all'applicazione della direttiva talune forme di credito offerte a un pubblico particolare o a tassi ridotti concessi a condizioni particolari, nella misura in cui tali crediti sono offerti in modo sistematico nel quadro di attività commerciali o professionali ai membri di una cooperativa creata a tale fine, oppure nel caso in cui un datore di lavoro organizzi un servizio di "credito" all'interno della sua impresa. In questi casi il credito deve essere accordato con la stessa prudenza prevista dalla presente direttiva e deve essere accompagnato dalle stesse informazioni, consulenze e misure destinate a tutelare i consumatori. Da ultimo è opportuno esentare i contratti di credito conclusi tra le imprese d'investimento di cui all'articolo 1, punto 2) della direttiva 93/22/CEE e un investitore [13]. In effetti in quel caso si tratta di crediti assolutamente particolari per i quali esistono disposizioni simili, in particolare in materia d'informazione e di consulenza. Articolo 4 (pubblicità) L'articolo 3 della direttiva 87/102/CEE recita che: "...nella pubblicità o nelle offerte esposte negli uffici commerciali e con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito o a farsi intermediaria per la conclusione di contratti di credito e indichi il tasso di interesse o altre cifre riguardanti il costo del credito, deve essere citato anche, espresso in percentuale, il tasso annuo effettivo globale, eventualmente mediante un esempio tipico se non è possibile avvalersi di altre modalità". La finalità era quella di evitare la pubblicità sleale o ingannevole in seguito all'esposizione di un tasso d'interesse o di un costo senza che il consumatore fosse informato del costo o del tasso reale del contratto di credito. La formulazione dell'articolo 1bis, paragrafo 3, e dell'articolo 3 dimostra che inizialmente sussistevano incertezze fra gli Stati membri circa le possibilità e i metodi di calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Da allora sono state accettate talune deroghe che consentono di sostituire l'accenno al TAEG con un metodo approssimativo per mezzo di un esempio rappresentativo qualora la menzione pura e semplice del TAEG sia impossibile, senza spiegare tuttavia né le circostanze esatte nelle quali si dovrebbe ricorrere all'esempio rappresentativo, né la composizione di tale esempio. In realtà è sempre possibile calcolare un TAEG, ma ricorrendo alle ipotesi elencate all'articolo 1bis, paragrafo 7 della direttiva 87/102/CEE, sostituito dall'articolo 12 della presente proposta di direttiva. Il vantaggio della menzione del TAEG rispetto alla menzione separata dei vari elementi di costo (annuale o periodico) consiste nel fatto che il TAEG tiene conto dei "periodi" durante i quali il creditore esige i pagamenti. Il TAEG è pertanto l'indicatore per eccellenza del peso dei costi da sostenere durante un dato periodo nel quadro del rimborso di un qualsivoglia contratto di credito. In caso di pubblicità, tuttavia, non si conosce sempre a priori il ritmo di prelievo e/o di rimborso e ciò spiega la necessità di ricorrere a delle ipotesi. È tuttavia possibile che in talune situazioni, come nel caso di anticipi su conto corrente, si applichino contemporaneamente tre o quattro ipotesi: prelievo immediato, rimborso dopo un anno, tasso fisso per il periodo indicato. Rendere obbligatoria la menzione di un'informazione di questo tipo in un esempio rappresentativo attraverso una pubblicità audiovisiva potrebbe essere considerato sproporzionato, mentre proibire ogni menzione del costo o dei tassi nei casi di cui all'articolo 3 pare altrettanto inconcepibile. La soluzione più flessibile contemplata all'articolo 4 della presente proposta di direttiva è di rinviare alle disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa. La valutazione del carattere ingannevole dipenderà dunque dal tipo di contratto di credito e dagli elementi di fatto che accompagnano la pubblicità. Articolo 5 (proibizione di negoziare i contratti di credito e di fideiussione al di fuori dei locali commerciali) Svariati Stati membri [14] hanno ritenuto che la vendita attiva a domicilio di contratti di credito non era concepibile nell'ambito di una normale relazione commerciale tra un creditore o un intermediario del credito e un consumatore, visto, in particolare, l'effetto della vendita a domicilio sugli impegni dei consumatori. La vendita a domicilio dei contratti di credito può avere delle conseguenze particolarmente importanti per un consumatore che, nelle circostanze di cui alla direttiva 85/577/CEE [15], e nonostante la tutela offerta da tale direttiva, non sarà sempre stato in grado di valutare il reale effetto finanziario di un contratto stipulato. Effettivamente le ripercussioni si manifesteranno solo all'atto del primo pagamento per il rimborso del credito. A causa della specificità del credito e delle conseguenze finanziarie ad esso collegate si ritiene necessario adottare un'impostazione più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla direttiva 85/577/CEE, vietando ogni vendita a domicilio non sollecitata che riguardi i crediti oggetto dalla presente direttiva. Si propone pertanto una proibizione che riguarda i contratti di credito e di fideiussione conclusi in circostanze assimilabili a quelle dei contratti di cui all'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE, partendo dall'ipotesi che la nozione di "commerciante" riguardi sia un creditore che un intermediario del credito. Articolo 6 (informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza) Il presente articolo regola le informazioni preventive per il consumatore, nonché il dovere di consulenza del creditore e dell'intermediario del credito [16] Il creditore ed eventualmente l'intermediario del credito possono chiedere al consumatore e al fideiussore solo le informazioni che, a termini dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CEE, sono adeguate, pertinenti e che non sono eccessive rispetto alle finalità per le quali esse sono raccolte e trattate. Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere in buona fede alle precise domande poste dal creditore ed eventualmente dall'intermediario del credito. Prima della conclusione del contratto di credito il consumatore deve ricevere informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi. Le regole proposte si ispirano in larga misura, in materia di informazione preventiva, alla raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001 relativa all'informazione precontrattuale che deve essere fornita ai consumatori dai creditori che offrono mutui per le abitazioni [17]. L'informazione deve pertanto riguardare tutte le caratteristiche del contratto di credito (si tratta di un contratto a tasso fisso o a tasso variabile- Quali sono le condizioni di variabilità, di prelievo, di rimborso- ecc.) e taluni di questi elementi devono figurare sotto forma di menzioni obbligatorie nel contratto di credito. Per il contratto di credito a distanza l'informazione preventiva deve inoltre essere presentata nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. L'informazione personalizzata deve comprendere una menzione del tasso annuo effettivo globale. Il TAEG citato in tale informazione non può differire dal TAEG finale che compare nel contratto di credito se non nella misura in cui esso è basato su elementi contrattuali che non possono essere conosciuti all'atto della fornitura delle informazioni. In effetti è opportuno che il consumatore sappia almeno che le informazioni sono basate su ipotesi e che conosca tali ipotesi, in modo che ne sia prevenuto e possa verificare gli elementi costitutivi del TAEG e, di conseguenza, del credito proposto: importo da prelevare, importo da rimborsare e periodicità. Le stesse condizioni si impongono al tasso creditore nominale. Citare un tasso o un costo al di fuori di una tale ipotesi è considerato ingannevole. In base a quanto esposto in precedenza è opportuno assicurare, per i contratti di credito a distanza, nel caso di comunicazione delle informazioni preventive a mezzo di telefonia vocale, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva .../...CE, che l'informazione riguardi il TAEG e il tasso creditore nominale, nonché i loro elementi costitutivi. L'impiego delle ipotesi è limitato. L'articolo 1bis, paragrafo 7, della direttiva 87/102/CEE impone già ora delle condizioni severe che sono riprese dalla presente proposta di direttiva. La sostituzione dello scadenzario con l'ipotesi dell'estinzione completa dopo un anno, ad esempio, è autorizzata solo se l'esistenza dello scadenzario non deriva dalle clausole del contratto e del mezzo di pagamento del credito concesso. È inoltre opportuno prevedere nei confronti del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito, un obbligo generalizzato di consulenza, in modo che il consumatore possa compiere la scelta migliore tra le tipologie di credito abitualmente offerte da questi ultimi. Tale consulenza deve in particolare tenere conto della solvibilità del consumatore, del rischio incorso, della presenza di uno scadenzario fisso o meno, della possibilità di effettuare prelievi, nonché della finalità del credito richiesto. L'articolo 28 della presente direttiva regola la posizione degli intermediari del credito che, in assenza di un'iscrizione a un albo, lavorano sotto la responsabilità del creditore o di un intermediario del credito patrocinatore. In questo caso l'intermediario del credito deve fornire l'informazione e la consulenza, ma sotto la responsabilità del creditore o dell'intermediario del credito. Il paragrafo 4 dell'articolo 6 regola il caso in cui un intermediario del credito è un fornitore di beni o un prestatore di servizi che interverrà solo a titolo secondario nella procedura di offerta e conclusione del contratto di credito. Il dovere d'informazione e di consulenza è dunque totalmente a carico del creditore o dell'intermediario del credito per il quale tale fornitore interviene nella conclusione del contratto di credito, se del caso a titolo di procacciatore. Articolo 7 (raccolta e trattamento dei dati) Le informazioni di carattere estremamente personale fornite dal consumatore o dal fideiussore nel quadro della conclusione, della gestione o dell'esecuzione di un contratto di credito o di fideiussione sono spesso raccolte in vista di un trattamento con finalità diverse dalla valutazione del rischio: pubblicità, marketing, offerte di contratti di assicurazione, commercializzazione e vendita di tali dati a terzi, ecc. L'assenso del consumatore è spesso ottenuto per mezzo di un modulo di richiesta di credito o di una clausola riportata nel contratto di credito o di fideiussione e in circostanze che non consentono realmente al consumatore di rifiutare, tenuto conto del rischio che questi corre di vedersi rifiutare la concessione del credito o le agevolazioni di pagamento. Nella maggior parte dei casi il consumatore non è nemmeno consapevole del fatto di aver sottoscritto una tale clausola. Il presente articolo non autorizza la raccolta e a maggior ragione il trattamento di tali informazioni da parte dei soggetti che intervengono nelle transazioni oggetto della presente direttiva, se non in vista della valutazione della situazione finanziaria del consumatore o di un eventuale fideiussore e della loro solvibilità. Si tratta pertanto di un obbligo formale che esclude ogni finalità di marketing, di commercializzazione o di vendita di dati personali raccolti nel quadro della presente direttiva. Essa deve in particolare consentire di garantire e di rendere più sicuro l'obbligo, oggetto dell'articolo 6, di comunicare al creditore e all'intermediario del credito dati talvolta estremamente personali e sensibili, fatta salva l'applicazione della direttiva 95/46/CE. La finalità determinata, tuttavia, riguarda anche l'informazione raccolta durante la gestione del contratto di credito o di fideiussione, compresa la mancata esecuzione. Le persone interessate non sono pertanto solo le persone che concedono prestiti e gli intermediari del credito, ma anche gli uffici d'informazione, nonché gli assicuratori del credito ai quali il finanziatore si rivolge nella sua ricerca d'informazioni in ossequio all'articolo 9. L'elenco può essere completato dagli uffici di recupero e in generale da ogni persona che abbia rilevato il credito dal creditore. Articolo 8 (banca dati centralizzata) Esiste un interesse generale ad evitare un indebitamento eccessivo, sia nei confronti del consumatore che del fideiussore. La creazione di banche dati centralizzate di questo tipo può in parte essere soggetta a tale problematica e il creditore potrà essere responsabilizzato allo stesso tempo attraverso sanzioni a carattere civilistico o commerciale qualora sulla base delle informazioni ricevute avesse dovuto ragionevolmente astenersi dal concedere un nuovo credito. È opportuno che in una prima fase gli Stati Membri [18] rendano obbligatoria almeno l'esistenza di banche dati centralizzate di tipo negativo, neutre e affidabili, contenenti i ritardi nei pagamenti, che permettano d'identificare i consumatori e i fideiussori e che coprano almeno il territorio dello Stato membro e garantiscano l'accesso a tutti i creditori. L'articolo 8 rende obbligatoria tale banca dati centralizzata e introduce una base comune per l'accesso, il trattamento e la consultazione dei dati. L'ultimo paragrafo dell'articolo 8 prevede che gli Stati membri possano spingersi oltre nella creazione di banche dati centralizzate di tipo positivo registrando tutti gli impegni dei consumatori in materia di credito. Il creditore disporrà così di uno strumento ancor più affidabile rispetto allo schedario negativo che gli permetterà di verificare se un consumatore, o eventualmente un fideiussore, abbia concluso altri contratti di credito o di fideiussione che non sono oggetto di un contenzioso, ma il cui carico totale è tale da rendere un ulteriore credito insostenibile per il consumatore o, eventualmente per il fideiussore. La nozione di "prestito responsabile" come figura all'articolo 9 comporta che il creditore sia obbligato a consultare la banca dati centralizzata prima che il consumatore contragga un credito o che un fideiussore si veda impegnato ad assicurarne il rimborso. È chiaro che la consultazione di tale centrale non costituisce per il creditore che una prima indicazione utile che deve essere completata da altre misure, descritte all'articolo 9. Ai fini della trasparenza si ritiene comunque utile che il creditore comunichi al consumatore, su richiesta di quest'ultimo, il risultato della consultazione della banca dati centralizzata. Tale comunicazione deve permettere al consumatore e al fideiussore di esigere, se del caso, che il detentore della banca dati operi le rettifiche necessarie. La consultazione può avvenire esclusivamente su base individuale. I dati comunicati da tale centrale possono essere trattati esclusivamente al fine di valutare il rischio della mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione ed è esclusa ogni finalità di marketing, vendita, ecc. I dati personali possono essere conservati solo per la durata necessaria alla valutazione del rischio e devono pertanto essere distrutti subito dopo la conclusione del contratto di credito o di fideiussione, ovvero dopo il rifiuto della richiesta di credito. Il detentore dello schedario della banca dati centralizzata può tuttavia conservare una prova della consultazione e comunicarla, all'occorrenza, all'interessato o al tribunale, nel caso in cui, ad esempio, la responsabilità del creditore sia impegnata o contestata in forza delle disposizioni che regolano il "prestito responsabile". Articolo 9 (prestito responsabile) In taluni Stati membri [19] esistono delle norme in materia di credito che impongono al creditore di esercitare prudenza o di agire da "buon creditore". Tale articolo mira a stabilire un principio simile su scala europea, non solo nell'interesse dei consumatori o dei fideiussori, ma anche in quello di tutti i creditori. Questi ultimi rischiano in effetti di veder diminuire la solvibilità dei loro clienti a causa di contratti di credito ulteriori accordati dai loro concorrenti, quando tali contratti sono accordati in circostanze che mettono a grave rischio la solvibilità del consumatore o del fideiussore. Il principio del "prestito responsabile" rappresenta l'obbligo di consultare le banche dati centralizzate e di esaminare le risposte fornite dal consumatore o dal fideiussore, di richiedere la costituzione di fideiussioni, di verificare i dati forniti dagli intermediari del credito e di selezionare il tipo di credito da offrire. Non si tratta pertanto di un obbligo volto ad ottenere risultati, quale la solvibilità o l'incapacità di rimborso da parte del consumatore. Regole di prudenza analoghe richiedono inoltre una valutazione dei fatti, o un esame caso per caso, svolto di preferenza dalle autorità giudiziarie. La valutazione da parte del creditore della solvibilità del consumatore non è tuttavia neutra: è in gioco la sua responsabilità contrattuale ed è opportuno precisare a tale riguardo il legame tra la conclusione del contratto di credito e tale valutazione preventiva. Tale disposizione non solleva il consumatore dall'obbligo di agire con prudenza durante la ricerca di un credito e di rispettare i suoi obblighi contrattuali. Articolo 10 (informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione) Dato che si tratta di informazioni che devono comparire nel contratto di credito, al paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva 87/102/CEE è riportato solo un minimo di informazioni. Al paragrafo 3 di tale articolo si fa riferimento all'allegato I della direttiva che comprende un elenco di condizioni "essenziali" delle quali gli Stati membri possono esigere la menzione nel contratto scritto. Ne consegue che quasi tutti gli Stati membri hanno regolamentato la forma e il contenuto dei contratti di credito in generale e di taluni contratti di credito specifici in modi estremamente diversificati. Il primo paragrafo dell'articolo 10 contiene un'introduzione comune per i contratti di credito e di fideiussione. È opportuno che tutte le parti ricevano una copia del contratto di credito, compreso l'intermediario del credito che non è una "parte" nel senso stretto del termine, ma che ha interesse ad esserne informato, in particolare per quanto riguarda il pagamento del suo compenso. Sia il contratto di credito che quello di fideiussione devono contenere una clausola che riporti le eventuali procedure stragiudiziali. L'articolo 10 della presente direttiva propone un elenco completo e obbligatorio di informazioni che riprende principalmente quelle di cui all'articolo 6. Sebbene il contratto di credito debba contenere una quantità minima di informazioni obbligatorie è inoltre necessario che tali informazioni siano pertinenti, leggibili e corrette e che corrispondano a quanto comunicato in precedenza, prima della conclusione del contratto di credito. Le condizioni generali, in particolare quelle in materia di funzionamento di un conto o che regolano la variabilità di un tasso, costituiscono parte integrante del contratto di credito. L'importo totale del credito deve essere sempre riportato, in quanto nessun creditore accorda un credito illimitato, e tale importo non può essere modificato senza un nuovo contratto (novazione). Le parole "eventuale" e "eventualmente" di cui all'allegato dell'articolo 4 della direttiva 87/102/CEE è pertanto soppressa. Taluni creditori fissano dei massimali intermedi e aumentano (o diminuiscono) tali massimali (o soglie) in modo unilaterale a seconda che il consumatore rimborsi in modo più o meno regolare, che ricorra o meno alla sua linea di credito, che il credito sia o meno redditizio, che i tassi massimi nazionali siano cambiati, ecc. Se una delle parti vuole aumentare l'importo totale del credito, vale a dire il massimale, è necessario che chieda un nuovo contratto e il creditore deve essere tenuto ad effettuare un nuovo controllo di solvibilità (ciò implica che i "massimali intermedi" non sono, o non sono più, autorizzati). La dicitura "importo prelevato" nel contratto di credito non ha senso e non viene conservata. Per contro s'impone la necessità di un'informazione complementare rispetto all'articolo 6 della presente proposta di direttiva, e in particolare la tabella di ammortamento, un riferimento all'oggetto finanziato nel caso di un "credito assegnato", l'eventuale acconto da pagare in contanti se si tratta di una vendita a rate, i tassi e i costi applicabili in caso di mancata esecuzione del contratto di credito, ecc. Anche i contratti di fideiussione dovranno contenere un numero minimo di dati, vale a dire la menzione dell'"importo garantito" e dei costi legati alla mancata esecuzione del contratto di fideiussione che sono assolutamente distinti da quelli relativi al contratto di credito. Le spese di conclusione del contratto di fideiussione sono in pratica addebitate al consumatore e devono essere pertanto inserite nel tasso annuo effettivo globale. Anche se il fideiussore fosse obbligato a pagarle direttamente, questi vanterebbe, a norma del diritto nazionale di tutti gli Stati membri, un diritto di ricorso contro il consumatore; ciò comporta che anche il pagamento di un tale debito deve essere incluso nel costo totale del credito. Articolo 11 (diritto di ripensamento) La pausa di riflessione e la facoltà di ripensamento sono tradizioni ben consolidate [20] grazie alle quali il consumatore può liberarsi da un impegno sconsiderato e tornare su una decisione presa in circostanze nelle quali le pressioni esercitate dal venditore hanno avuto la meglio sul consenso libero e informato del consumatore. Il presente articolo propone una facoltà di recesso in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. La Commissione ha scelto tale impostazione al fine di ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in campi analoghi. La Commissione è consapevole dell'esistenza di soluzioni divergenti in altre direttive in materia di diritto dei consumatori. Come già constatato nella sua "strategia per i consumatori 2002-2006", la Commissione prevede di procedere a un'ulteriore revisione nel quadro del seguito alla sua comunicazione in materia di giurisprudenza contrattuale. L'articolo non impedisce un prelievo di credito immediato. Il creditore può, in tale caso, chiedere al consumatore che esercita il diritto al prelievo il pagamento di un'indennità massima che corrisponde alla somma ottenibile applicando il tasso annuo effettivo globale all'importo prelevato, e ciò a partire dalla data del prelievo fino al momento in cui questo termina con la restituzione dei fondi o dei beni. Tale indennità sarà estremamente bassa per crediti di poco conto, ma permetterà almeno di evitare gli abusi e le speculazioni per somme più importanti. Il consumatore sarà inoltre tenuto a restituire al creditore i beni ricevuti in relazione al contratto di credito, nella misura in cui la messa a disposizione del bene è regolata nel contratto di credito. Se esiste una distinzione giuridica tra il contratto di credito e il contratto d'acquisto il consumatore sarà tenuto ad onorare il contratto d'acquisto, a meno che questo non sia stato concluso sotto una condizione risolutiva legata all'effettiva conclusione del contratto di credito. Articolo 12 (tasso annuo effettivo globale) L'articolo 12 introduce il calcolo del tasso annuo effettivo globale. Esso sostituisce e completa l'articolo 1bis della direttiva 87/102/CEE, inserito dalla direttiva 90/88/CEE. La formula del tasso annuo effettivo globale, di cui all'allegato I, è mantenuta ad eccezione della differente terminologia utilizzata per riflettere le nuove definizioni che compaiono nella presente proposta di direttiva. Si propone una standardizzazione completa per quanto riguarda gli arrotondamenti e la nozione di anno, mantenendo unicamente il metodo delle frazioni di anno. L'allegato II prevede numerosi esempi di calcolo che consentono di coprire tutti i contratti di credito. Il costo totale del credito deve comprendere tutti i costi, compresi gli interessi debitori e le altre indennità, commissioni, tasse e costi di qualsivoglia natura, che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi siano pagabili al creditore, all'intermediario del credito, all'autorità competente che impone tasse o a qualsiasi altro soggetto terzo autorizzato a esigere pagamenti in seguito alla mediazione o alla conclusione di un contratto di credito o di fideiussione. Nel paragrafo 2 sono riportati due esempi, già introdotti dalla direttiva 90/88/CEE: le spese per la mancata esecuzione, nonché i costi pagabili in contanti o a credito. È fornito un chiarimento circa taluni "supporti" al contratto di credito: le carte e i conti. Le spese legate a tali supporti devono essere comprese nel costo totale del credito, e dunque nel TAEG, a meno che il creditore non abbia definito in modo chiaro e distinto i costi per tali supporti legati alle operazioni di credito e i costi legati ad altre operazioni di pagamento. È evidente che un'assicurazione che garantisce il rimborso del credito riduce il grado di rischio per il creditore e che il premio, in questo caso, deve essere considerato come un elemento di costo del credito. Tale principio è stato mantenuto per taluni tipi di assicurazione nell'eccezione v) dell'articolo 1bis della direttiva 87/102/CEE. Taluni Stati membri [21] hanno ampliato l'aspetto della "libertà di scelta" ad altri tipi di assicurazione oppure hanno ampliato la nozione di "costo totale del credito" a qualsiasi tipo di assicurazione obbligatoria il cui premio deve essere incluso obbligatoriamente nel calcolo del TAEG. Tali paesi hanno constatato che in pratica non esiste alcuna libertà di scelta per il consumatore e che il creditore preferisce, per prudenza o per ragioni di profitto commerciale, negoziare d'ufficio una polizza di assicurazione, anche nel caso in cui il consumatore non richieda in partenza una tale assicurazione. Essi hanno tuttavia incontrato delle difficoltà per provare l'aspetto di "obbligatorietà" delle assicurazioni e delle fideiussioni che coprono il rimborso del credito, dato che il carattere di obbligatorietà rappresentava il criterio di inclusione del costo delle prime nella base del costo. La presente proposta di direttiva intende porre fine a questa discussione proponendo d'includere di ufficio ogni premio d'assicurazione nel costo totale del credito, se tale assicurazione è sottoscritta al momento della conclusione del contratto di credito. Per contro, i benefici derivanti da un'assicurazione che copre il decesso, l'invalidità, la malattia, nonché la disoccupazione, in modo particolare l'importo corrispondente al rimborso anticipato del capitale e l'indennità di estinzione anticipata, nonché la commissione d'impegno non devono essere inclusi nel TAEG. In effetti, il pagamento di tali importi non è convenuto ad una data precisa indicata nel contratto di credito e il consumatore non prevede, a priori, di procedere a tali transazioni. Il beneficio derivante da un'assicurazione vita che copre la ricostituzione del capitale al termine del contratto di credito risponde invece a un obbligo entro un periodo e un termine convenuti, anche se le condizioni sono descritte in un accordo aggiuntivo allegato al contratto di credito. Ove sia necessario, è opportuno utilizzare alcune ipotesi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 per calcolare il tasso annuo effettivo globale. Queste devono essere comunicate al consumatore ogni volta che si esegue un calcolo basandosi su tali ipotesi. Il loro impiego è autorizzato solo se gli elementi di calcolo corrispondenti non sono conosciuti al momento della promozione, della consegna dell'informazione oppure se non sono evidenti nelle clausole del contratto o per il mezzo di pagamento del credito concesso. L'ipotesi di assenza di limiti al credito, di cui al primo trattino dell'articolo 1bis, paragrafo 7, della direttiva 87/102/CEE è stata abbandonata. In effetti la presente proposta di direttiva prevede che l'importo totale del credito debba sempre esistere ed essere menzionato. Per contro, è stata introdotta un'ipotesi per quanto riguarda i prelievi di credito. Nella misura in cui un consumatore può prelevare del credito in qualsiasi momento e per qualsiasi importo, ma nei limiti del contratto di credito, il creditore non sarà in grado di includere tali elementi in anticipo nel calcolo del TAEG. Esso deve pertanto presumere che l'importo totale del credito sia stato prelevato in modo immediato e completo in modo che tale tipo di contratto sia comparabile con il prestito classico. Il paragrafo 6 regola il caso particolare del leasing. Tale contratto di credito prevede in genere dei parametri che permettono di determinare il valore residuo del bene finanziato e pagabile nel momento in cui il consumatore sceglie di acquistare il bene. In questo caso o il contratto di credito prevede delle disposizioni che consentono di calcolare in anticipo e fino all'ultimo centesimo di euro tale importo e si utilizzano tali dati per calcolare il tasso annuo effettivo globale, oppure il contratto utilizza dei parametri che consentono esclusivamente un calcolo ex post e in tal caso si applica l'ipotesi dell'ammortamento lineare del bene. Da ultimo, l'allegato III prevede una formula e degli esempi che consentono di calcolare l'effetto di un risparmio obbligatorio preventivo sul tasso annuo effettivo globale. Articolo 13 (tasso creditore nominale) Il tasso creditore nominale è un tasso che indica ciò che il creditore esige per il suo "servizio di credito" ad esclusione di ogni costo reclamato da terzi. Tale tasso è calcolato con un metodo identico a quello utilizzato per il TAEG, con una base di calcolo limitata ai costi propri del creditore. In tali costi sono inclusi in particolare gli interessi reclamati, le spese per la pratica, le spese di gestione, i premi di assicurazione del credito e in generale i premi d'assicurazione che il consumatore deve pagare al momento della conclusione del contratto di credito, a patto che sia il creditore ad imporre l'assicurazione e a designare l'assicuratore. In altre parole, il premio sarà escluso dalla base di calcolo se l'assicurazione, come qualsiasi altro servizio accessorio, è facoltativa. Sono inoltre esclusi i costi legati alle fideiussioni, le spese per il notaio, le tasse, le spese di registrazione, ecc. Articolo 14 (tasso debitore) L'articolo 2, lettera k), ha definito il concetto di tasso debitore come un tasso d'interesse che esclude qualsiasi altro costo. La presente proposta di direttiva introduce principalmente delle norme relative alla variabilità di tale tasso debitore. I periodi durante i quali tale tasso debitore può variare devono essere indicati nel contratto di credito. La scelta degli indici o dei tassi di riferimento è libera a patto che il loro funzionamento sia soggetto a norme obiettive, chiare e indipendenti dalla volontà delle parti. Solo questo tasso può essere variabile. Nessun'altra spesa può essere variata ed è inconcepibile che i "costi" possano variare. Sarebbe molto difficile ammettere che i costi collegati alla conclusione o alla gestione di un contratto di credito (commissioni, spese per bolli, spese postali, ecc.) possano aumentare o diminuire. In realtà solo il costo del denaro può variare nel corso del tempo. È per tale motivo che non si può ammettere la variabilità di un tasso di ricarico: il prezzo di un bene o di un servizio è fissato in anticipo e i pagamenti sono scaglionati nel tempo. L'eventuale costo di rifinanziamento di tale operazione da parte del creditore è già compreso in questo tasso di ricarico e pertanto, per sua stessa natura, non è più soggetto a variazioni di qualsiasi tipo. Il consumatore deve essere informato di ogni modifica a tale tasso, ad esempio per mezzo di un estratto conto. Un riferimento al nuovo tasso annuo effettivo globale permetterà al consumatore di sapere se il suo credito, in seguito all'applicazione delle norme di variabilità, non è divenuto troppo caro rispetto al tasso del mercato. Articolo 15 (clausole abusive) L'elenco contenuto nel presente articolo deve essere considerato come una "lista nera" delle clausole specifiche che non possono comparire nei contratti di credito o di fideiussione. Non si può interpretare tale elenco come un elenco speciale che si applica in luogo della lista (grigia) o della clausola generale della direttiva 93/13/CEE relativa alle clausole abusive. È per tale motivo che è specificato che l'articolo si applica "fatta salva l'applicazione della direttiva 93/13/CEE all'intero contratto". La proibizione di cui al punto a) riguarda le pratiche che consistono nell'esigere o nel riservare una parte delle somme prese a prestito per costituire una fideiussione, un deposito o una cauzione, oppure per acquistare azioni di una società di fideiussione, di finanziamento, ecc., pratiche che comporterebbero un doppio profitto per il creditore o, eventualmente, per l'intermediario del credito. La disposizione di cui al punto b) è volta a regolare l'offerta congiunta di un contratto di credito e di un altro contratto che riguarda nella maggior parte dei casi una prestazione di servizio correlata (assicurazione, manutenzione, conto corrente, ecc.) senza che il consumatore abbia la scelta di rifiutare il servizio o di scegliere un altro prestatore di servizi. In assenza della libertà di scelta i costi relativi a tale contratto aggiuntivo devono essere incorporati nel costo totale del credito. La disposizione di cui al punto c) implica che una modifica del TAEG può riguardare solo la variabilità del tasso debitore, ad esclusione di qualsiasi altra spesa. È difficile immaginare che le spese per i bolli, la pratica, gli estratti conto, la gestione, ecc. siano soggette a regole in materia di variabilità. Un aumento unilaterale dei costi comporta la necessità di un nuovo contratto di credito. La disposizione di cui al punto d) ha per oggetto l'interdizione di ogni condizione di variabilità sproporzionata nei confronti del consumatore, ove tale condizioni utilizzi, ad esempio, calcoli differenti a seconda che il tasso aumenti o diminuisca, oppure tassi o indici di variabilità che non sono perfettamente neutri o che addirittura dipendono dalla volontà unilaterale del creditore, ecc. La proibizione di cui al punto e) riguarda una pratica che consiste nell'applicare, in un primo tempo, un tasso di richiamo o un tasso scontato utilizzando in seguito un tasso di base più elevato per applicarvi le norme di variabilità. Il tasso pubblicato deve essere il tasso di base e lo sconto deve essere comunicato in modo distinto. Il disposto del punto f) si riferisce ai contratti denominati "balloon". È stato notato come questo tipo di "scadenzario", il cui ultimo pagamento (valore residuo) è piuttosto elevato, è offerto soprattutto da società "vincolate" con finalità commerciali, in particolare quella di fidelizzare il consumatore alla loro marca di autovettura. Tali contratti comportano spesso un rifinanziamento o alla consegna dell'oggetto finanziato come acconto per il secondo acquisto di un'automobile che comprende un nuovo contratto di credito. Tale pratica commerciale appare discutibile nella misura in cui può impedire al consumatore di cambiare marca di automobile a causa dell'onere finanziario finale. Articolo 16 (rimborso anticipato) L'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE accorda al consumatore la facoltà "di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito". Tale facoltà è stata modificata e l'articolo ora recita che "il consumatore ha la facoltà, in ottemperanza alle disposizioni degli Stati membri, a un'equa riduzione del costo del credito" e che pertanto il creditore può esigere un'indennità di reimpiego equo, per compensare i costi e la perdita dell'investimento. Numerosi Stati membri hanno precisato o addirittura proibito tale indennità [22]. Considerate le attuali possibilità di reinvestimento del capitale sul mercato internazionale dei capitale, è difficile giustificare un'indennità o una compensazione finanziaria. È stato pertanto proposto di confermare innanzitutto il diritto al rimborso anticipato, sia parziale che integrale. Cercando un equilibrio tra i vantaggi per il consumatore e gli svantaggi per il creditore (gestione del rimborso anticipato e reinvestimento dei capitali ricevuti) si prevede di contemplare un'indennità di estinzione anticipata che sia obiettiva, equa e calcolata sulla base dei principi attuariali. In altri termini, il metodo utilizzato deve essere oggettivo e permettere di rilevare automaticamente i casi nei quali l'indennizzo non si applica, in particolare nei casi di condizioni al rialzo, nei quali tale indennizzo deve essere negativo e garantire, in realtà, un beneficio per il consumatore. Si rispetta pienamente, in questo caso, il principio dell'"equità attuariale" che consente di prendere meglio in considerazione i punti di vista delle due parti. Si propone comunque di esentare il consumatore dal pagamento di un'indennità per tutti i contratti di credito le cui condizioni non sono tali da giustificarla: - il punto a) è volto in questo senso ad escludere i crediti a tasso debitore variabile, i cui costi di rimborso anticipato sono in larga misura spalmati sul tasso. La variabilità del tasso deve tuttavia essere effettuata su periodi di durata inferiore a un anno. - Il punto b) esclude i crediti coperti da un'assicurazione. Nessuna delle parti coinvolte ha interesse a mantenere il credito, al contrario, le somme versate in forza del contratto di assicurazione devono permettere di porre fine alla relazione contrattuale. - Il punto c) si riferisce ai crediti senza ammortamento di capitale, quali gli anticipi in conto corrente e in generale ogni forma di credito nella quale gli interessi sono calcolati ex post in funzione della durata dei prelievi effettuati. L'assenza di un obbligo di rimborsare "a rate" o per periodi comporta inoltre che non esista alcun rimborso "anticipato". I contratti di credito che prevedono la ricostituzione del capitale, di cui all'articolo 20, sono esclusi dal punto c) in quanto contengono delle tecniche particolari di rimborso al termine del periodo e delle condizioni particolari di calcolo distinto degli interessi. Articolo 17 (cessione dei diritti) Il presente articolo corrisponde all'articolo 9 della direttiva 87/102/CEE. Il testo è stato modificato unicamente al fine di integrare le nuove definizioni e la tutela accresciuta del fideiussore. Per nuovo titolare si intende ogni persona che ha assunto i diritti del creditore, in altre parole, un assicuratore del credito, una società di recupero, una società di risconto o di securitizzazione, ecc., senza che sia fatto riferimento alla procedura giuridica applicata: cessione del credito, surrogazione, delega, ecc. Articolo 18 (proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli) Tale articolo sostituisce l'articolo 10 della direttiva 87/102/CEE sopprimendo completamente l'utilizzo delle cambiali, delle cambiali all'ordine e degli assegni quali strumenti di pagamento e/o forma di garanzia personale. Articolo 19 (responsabilità solidale) Il presente articolo sostituisce l'articolo 11 della direttiva 87/102/CEE. L'articolo 11 aveva origine nel concetto di "joint and several liability" (responsabilità solidale) presente nella Common Law, vale a dire la responsabilità di più persone che, per legge, sono tenute insieme e singolarmente ad adempiere ai propri obblighi. La formula utilizzata in ultima analisi nella direttiva 87/102/CEE, denominata della "responsabilità sussidiaria" è un compromesso e prevede che in talune circostanze il "consumatore" possa esigere un pagamento dal creditore se il suo reclamo nei confronti del venditore è giustificato e quest'ultimo si rifiuta di pagare. Il recepimento puro e semplice dell'articolo 11 da parte di taluni Stati membri ha reso inoperante la loro legislazione. Altri Stati membri sono andati oltre la disposizione, sopprimendo in particolare il concetto di legame esclusivo nelle relazioni tra creditore e fornitore o fornitore di una prestazione [23]. È auspicabile riconoscere al consumatore il diritto ad agire direttamente contro il creditore nel caso in cui il creditore tragga vantaggi commerciali operando con determinati fornitori e disponga di mezzi commerciali di azione nei confronti dei fornitori stessi. Dal momento che il creditore è strettamente legato, da un punto di vista commerciale, al fornitore del bene o del servizio, qualora il consumatore riceva beni o servizi difettosi, ovvero una parte dei beni o dei servizi ordinati, ovvero non li riceva affatto, il danno non deve essere sopportato dal consumatore, ma dal creditore e dal fornitore. Il consumatore deve avere la facoltà di perseguire in giudizio l'uno o l'altro ovvero entrambi in modo da recuperare la somma corrispondente al danno subito. Si propone pertanto di adottare per intero la soluzione di responsabilità solidale nella misura in cui sia il finanziatore che il fornitore di beni o di servizi operano congiuntamente sul mercato. È pertanto contemplato in caso in cui il fornitore abbia operato, anche a titolo accessorio, quale intermediario del credito. In questo caso si possono presumere un accordo preesistente e un controllo effettivo da parte del creditore che il consumatore non sarà più tenuto a dimostrare. Tale possibilità copre non solo il credito assegnato in senso stretto, ma anche ogni forma di apertura di credito o di conto debitore proposto dal fornitore al consumatore all'atto del primo acquisto. Si ricorda in tal senso che la presente proposta di direttiva contiene una disposizione che prevede che l'identità dell'intermediario debba comparire nel contratto di credito. Articolo 20 (contratto di credito che prevede la ricostituzione del capitale) Da qualche anno la gamma dei tipi di credito disponibili è cresciuta con l'introduzione di ipoteche collegate ad assicurazioni sulla vita oppure legate a fondi d'investimento, note nel Regno Unito con la denominazione generica di "endowment mortgages" (ipoteche miste). Fino a poco tempo fa solo le tradizionali assicurazioni sulla vita erano utilizzate per ricostituire un credito. La nuova tecnica, che prevede il ricorso a un fondo, comporta tuttavia dei rischi per il consumatore. In effetti, come avviene per le SICAV o gli investimenti in azioni, le somme costituite dipendono dal comportamento dei mercati finanziari. È pertanto possibile che al momento della scadenza del contratto di credito il capitale sia insufficiente a rimborsare il credito, eventualità inammissibile per un prodotto offerto al grande pubblico. Una situazione di questo tipo si è prodotta sul mercato britannico con conseguenti difficoltà di rimborso da parte dei consumatori. È pertanto opportuno che il creditore assuma in un modo o nell'altro la responsabilità del rimborso, eventualmente utilizzando un'assicurazione aggiuntiva a tal fine, nel caso in cui non si giunga alla ricostituzione del capitale. I paragrafi 1 e 2 sono volti a regolare tale situazione. Il paragrafo 3 contempla delle norme particolari circa il calcolo del TAEG e il tasso creditore nominale che inglobano tutti i pagamenti che il consumatore deve effettuare, sia quelli legati al contratto di credito principale che quelli legati al contratto allegato relativo alla ricostituzione del capitale. Articolo 21 (contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore) Il presente articolo propone un metodo standard per la comunicazione delle informazioni durante l'esecuzione del contratto di credito che deve permettere al consumatore di verificare l'esattezza dei prelievi di credito effettuati, il tasso debitore applicato, i costi da pagare, ecc., in particolare in relazione ai contratti di credito legati alla gestione di un conto i cui interessi debitori sono calcolati ex post. Articolo 22 (contratto di credito a durata indeterminata) Tale articolo propone di offrire al consumatore, e al creditore, il diritto di mettere fine al contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di tre mesi. Si ritiene che un periodo di preavviso di tre mesi sia il minimo nei confronti del consumatore che deve essere in grado di rimborsare l'importo totale del credito prelevato. Il consumatore mantiene il diritto di esigere danni e interessi se la rescissione operata dal creditore gli ha arrecato danno. Articolo 23 (esecuzione del contratto di fideiussione) Il primo paragrafo proibisce i contratti di fideiussione relativi a contratti di credito di durata indeterminata. Spesso un fideiussore dispone solo di una visione limitata circa la solvibilità del consumatore. La pretesa che un fideiussore offra una fideiussione "a vita" deve essere considerata eccessiva rispetto ai suoi interessi e rischia di condurlo all'indebitamento. Il secondo e il terzo paragrafo limitano la possibilità di ricorso nei confronti del fideiussore. Le disposizioni della presente direttiva evidenziano in primo luogo la valutazione del rischio nei confronti del consumatore, mentre la solvibilità del fideiussore e la valutazione del rischio nei suoi confronti rivestono un'importanza secondaria. Si propone pertanto che il creditore possa rivalersi sul fideiussore solo dopo che sia trascorso un periodo di "insolvenza". Il creditore deve avvisare per tempo il fideiussore che il consumatore si trova in una situazione di mancato pagamento, in modo che il fideiussore possa prendere le misure necessarie per non aggravare ulteriormente la situazione debitoria del consumatore. Da ultimo, si propone che l'importo garantito riguardi esclusivamente il saldo rimanente dell'importo totale del credito dovuto dal consumatore, nonché gli interessi arretrati e le eventuali spese, ad esclusione di ogni forma di penale o di indennizzo per la mancata esecuzione a carico del consumatore. Tali spese, che in linea di principio devono essere pagate dal consumatore, possono limitarsi a tale importo se il fideiussore adempie immediatamente ai propri obblighi. Chiedere al fideiussore di pagare delle penali aggiuntive dovute al mancato adempimento degli propri obblighi da parte del consumatore rappresenterebbe in effetti una situazione anomala. Se, per contro, il fideiussore ritarda l'adempimento degli obblighi a lui incombenti, il creditore potrà rivalersi sul fideiussore per gli interessi di mora e le penali aggiuntive calcolate sull'importo garantito e non rimborsato. Articolo 24 (messa in mora e esigibilità) Il paragrafo 1, punto a), di questo articolo deve essere considerato l'elemento principale che lega tutti gli articoli di questo capitolo riguardante la mancata esecuzione del contratto di credito. Nel paragrafo si stabilisce il principio generale di proporzionalità per quanto riguarda il recupero di debiti derivanti da un contratto di credito o di fideiussione. Il paragrafo 1, punto b), è volto ad evitare che il consumatore o il fideiussore siano costretti a rimborsare immediatamente l'importo totale del credito senza essere stati in precedenza invitati a rimediare a un eventuale ritardo o a formulare una proposta per un accordo amichevole circa un nuovo scadenzario per il rimborso del credito. È indispensabile che gli Stati membri incoraggino le parti interessate a cercare accordi extra giudiziali. Al paragrafo 2 sono contemplate due eccezioni a tale principio: la frode manifesta e il caso particolare dell'alienazione del bene finanziato che deve essere assimilato alla frode a patto che il consumatore sia stato debitamente e preventivamente informato dei diritti di proprietà o di privilegio che spettano al creditore. Il fatto che il consumatore si sia trasferito senza comunicare il nuovo indirizzo oppure sia partito per l'estero non è, di per sé, una ragione sufficiente per escludere questa messa in mora: si pensi, in particolare, a casi di ricovero di lunga durata in ospedale o in istituti, di errori amministrativi delle autorità comunali, di disservizi postali, ecc. Il punto c) del paragrafo 1 riguarda le misure di sospensione dei diritti del consumatore da parte del creditore circa i prelievi di credito futuri. Tali misure possono essere indispensabili per il creditore, in particolare al fine di scartare l'ipotesi di frode o addirittura di indebitamento manifesto del consumatore che potrebbe aver nascosto altri crediti o che addirittura potrebbe essere coinvolto in una procedura di fallimento. Il creditore deve tuttavia avvisare il consumatore della sua decisione precisando i motivi che l'hanno indotto a prendere un tale misura, in modo che il consumatore possa, se necessario, contestarla di fronte ai tribunali competenti. Il punto d) del paragrafo 1 regola la comunicazione dei conteggi. Articolo 25 (superamento dell'importo totale del credito e scoperto tacito) Lo sconfino al quale si fa riferimento nella presente direttiva presuppone che esista già un contratto di credito. Uno sconfino o uno scoperto senza che esista un contratto iniziale è contrario ai principi generali di prudenza e d'informazione oggetto della presente direttiva. Contrariamente a quanto disposto dall'articolo 6 della direttiva 87/102/CEE, le spese e i tassi applicabili devono essere indicati nel contratto di credito. Il paragrafo 1 tratta la questione dello sconfino autorizzato. Lo sconfino tacito è assimilato a quello autorizzato. Le condizioni non differiscono affatto dalle condizioni esistenti nel contratto di credito, in particolare rispetto al tasso debitore e ai costi applicabile, salvo per quanto riguarda l'importo totale del credito che viene temporaneamente superato. Il paragrafo 2 tratta la questione dello sconfino non autorizzato. In ottemperanza all'articolo 10, le spese supplementari devono comparire nel contratto sotto forma di un elenco degli elementi di costo che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che incombono al consumatore in talune circostanze. In entrambi i casi il consumatore deve essere informato dell'importo in sconfino e delle condizioni ad esso applicabili. Si deve porre rimedio alla situazione entro tre mesi per mezzo di un nuovo contratto di credito che riporta un importo totale del credito più elevato oppure con il ritorno a una situazione "normale", con un'altra procedura di rescissione del contratto o attraverso una sospensione temporanea dei prelievi. Articolo 26 (recupero dei beni) L'articolo 7 della direttiva 87/102/CEE consente, ma non impone, il controllo del recupero dei beni per via giudiziaria. Un controllo giudiziario è necessario per quanto riguarda l'opportunità di recuperare beni finanziati quando il consumatore ha dimostrato la volontà di procedere al rimborso. Un controllo analogo è stato suggerito nella relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE [24]. Anche se la situazione può essere differente in base all'interpretazione giuridica utilizzata (vendita "a rate", prestito con surrogazione nei diritti del venditore che ha espresso una riserva di proprietà, leasing, ecc.) e alle procedure civili e giudiziarie che ne conseguono, si propone comunque di completare l'articolo 7 con disposizioni che garantiscono l'intervento di una terza persona [25] per tutti i contratti di credito quando l'importanza del valore monetario del bene e dell'interesse economico del creditore è divenuta chiaramente inferiore rispetto agli interessi del consumatore e quest'ultimo non ha acconsentito al recupero del bene finanziato. Articolo 27 (riscossione) L'articolo si riferisce a tutte le persone incaricate dell'esecuzione del contratto di credito, in altre parole i creditori, gli assicuratori del credito, le agenzie di riscossione, ecc. ad eccezione, tuttavia, delle persone che sono incaricate di recuperare il denaro nel quadro di una procedura giudiziaria o di avviare procedure di pignoramento, in particolare gli ufficiali giudiziari. Non si intende regolamentare la professione delle "agenzie di riscossione" o dei "mediatori del debito", quanto proibire talune pratiche nel quadro della mancata esecuzione del contratto di credito. Il paragrafo 1 conferma un principio già contenuto nell'articolo 10: le spese per la mancata esecuzione devono essere determinate nei contratti di credito o di fideiussione e le persone incaricate della riscossione non possono esigere somme superiori a quelle che sono state così determinate. Nel paragrafo 2 sono elencate le pratiche illecite: - l'impiego di buste riportanti parole o sigle che danno l'impressione che si tratti di lettere provenienti da un ente ufficiale, ad esempio un'autorità giudiziaria o un ente di mediazione dei debiti; - lettere che minacciano il consumatore o il fideiussore di un pignoramento o di una procedura penale ove tale azione non sia possibile; - azioni di riscossione che non rispettano le procedure di recupero del bene di cui all'articolo 26 oppure che comportano costi aggiuntivi non contemplati nel contratto di credito; - azioni che possono essere assimilate a una violazione della vita privata dei consumatori o dei fideiussori, in particolare le molestie nel caso in cui il debito sia contestato o non sussista più, le molestie indirette attraverso contatti con persone vicine al consumatore o al fideiussore: vicini di casa, parenti o datori di lavoro, ecc. Questo tipo di "comportamento, di cui al punto f), deve comportare domande circa dati personali, in particolare la "solvibilità" del consumatore, simili ai dati di cui all'articolo 7 della presente direttiva. In linea di principio sono contemplate le informazioni pubbliche relative al cambiamento d'indirizzo. Articolo 28 (registrazione dei creditori e degli intermediari del credito) Il presente articolo sostituisce e completa l'articolo 12 della direttiva 87/102/CEE. Si propone di rendere obbligatorie in modo cumulativo le tre opzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 [26]. Un controllo più severo dei creditori e degli intermediari del credito comporta innanzitutto l'istituzione di una licenza per tali persone, l'effettuazione di controlli, la possibilità, se necessario, di sospendere o ritirare la loro licenza e la conoscenza di eventuali lamentele nei loro confronti. In forza del presente articolo, i creditori e gli intermediari del credito devono pertanto ottenere una licenza rilasciata da un'istituzione o un organismo ufficiale che organizza il loro controllo e garantisce la sorveglianza del rispetto delle disposizioni della presente direttiva che li riguardano. Esiste un grave problema per quanto riguarda le informazioni che i "venditori" devono fornire al consumatore. In effetti, spesso tali persone non dispongono delle conoscenze di base richieste per la vendita dei prodotti finanziari che distribuiscono, mentre il controllo e i requisiti imposti dagli Stati membri circa la qualità dell'informazione fornita da tali persone e circa la loro idoneità alla distribuzione del credito sono spesso insufficienti. La soluzione proposta consiste nel considerarli come intermediari del credito e di responsabilizzare al tempo stesso i creditori che ricorrono ai venditori come canali di distribuzione dei loro contratti di credito, in particolare per quanto riguarda le informazioni preliminari e l'obbligo di consulenza di cui all'articolo 6 della presente direttiva che tali intermediari del credito devono fornire. Lo stesso statuto è previsto per gli "agenti delegati" indipendenti. Un venditore può comunque lavorare senza il controllo diretto di un creditore, ma in questo caso è necessaria un'autorizzazione. Sono previste eccezioni, come avviene nella direttiva 87/102/CEE, per quanto riguarda i creditori e gli intermediari del credito che devono essere considerati come enti creditizi a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. Articolo 29 (obblighi degli intermediari del credito) Il presente articolo contiene disposizioni particolari relative agli intermediari del credito. La disposizione di cui al punto a) è volta a definire l'intermediario del credito. Il consumatore deve essere informato in modo corretto circa la qualità e l'estensione dei poteri dell'intermediario del credito, nonché circa l'eventuale carattere esclusivo della sua collaborazione con il creditore, in modo che il consumatore non confonda l'intermediario con il creditore. La disposizione di cui al punto b) è volta ad evitare che l'intermediario spinga il consumatore a contrarre un debito superiore alla sua capacità di rimborso o a realizzare un raggruppamento di debiti pregiudizievole per il consumatore, in particolare presentando alla stesso tempo due o tre richieste di credito per un importo totale del credito presso più creditori. Ogni domanda riguarda un piccolo importo che, in sé, può risultare accettabile per ciascuno dei creditori. Nessun creditore accetterebbe, tuttavia, di finanziare l'importo totale dei crediti richiesti e di conseguenza ne dovrebbe essere informato. Al punto b) si propone pertanto l'obbligo per l'intermediario di informare tutti i creditori che sono stati contattati preventivamente per un'offerta o un contratto di credito indicando l'importo totale del credito richiesto. Le disposizioni al punto c) contemplano una regolamentazione della remunerazione dell'intermediario. Si ricorda che le commissioni dell'intermediario del credito devono essere comprese nel TAEG. È opportuno che un intermediario del credito non sia abilitato ad esigere un compenso direttamente dal consumatore in relazione a una richiesta di credito o di informazioni, a meno che non siano soddisfatte contemporaneamente le tre condizioni che seguono: - il creditore deve essere messo al corrente attraverso la menzione dell'importo della remunerazione nel contratto di credito; - l'intermediario del credito non può ricevere delle commissioni dal consumatore se è remunerato dal creditore; - il contratto di credito deve essere condotto a buon fine. Articolo 30 (massima armonizzazione e carattere imperativo delle disposizioni della direttiva) Il paragrafo 1 conferma il principio dell'armonizzazione totale. Gli Stati membri non possono prevedere altre disposizioni per le materie regolate nella presente direttiva, salvo contraria precisazione. All'articolo 33 è contemplata un'analoga eccezione per quanto riguarda l'onere della prova e all'articolo 8, paragrafo 4, per quanto riguarda la creazione di una banca dati centralizzata di dati positivi. Possono continuare ad esistere le disposizioni nazionali in materia di tassi annui effettivi globali massimi o usurai o qualsiasi altro tipo di fissazione o di valutazione dei tassi massimi o usurai: la presente direttiva non regola tale materia. Il paragrafo 2 sostituisce l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 87/102/CEE incorporando la nozione di "fideiussore". Il paragrafo 3 conserva l'articolo 14, paragrafo 2, integrando un ulteriore esempio. In effetti, l'esempio iniziale riguardava la ripartizione dell'importo totale del credito su più contratti il cui limite minimo consentiva un'esclusione, mentre nella presente proposta di direttiva è stato soppresso ogni riferimento ai limiti minimi in relazione alla sfera di applicazione della direttiva. Per contro, si deve evitare che le esenzioni di cui all'articolo 3, in particolare quelle che riguardano il credito edilizio e il contratto di locazione, vengano distorte in modo da integrare in tali contratti le operazioni oggetto della presente direttiva. In altri termini, se un consumatore chiede un prelievo di credito in forza del suo credito edilizio oppure dispone di un'opzione di tacito acquisto nel quadro del suo contratto di locazione, e questo prelievo deve permettergli di finanziare l'acquisto di una vettura, la direttiva sarà applicabile e gli Stati membri sono invitati ad evitare tali distorsioni. I paragrafi 4 e 5 precisano il carattere imperativo delle disposizioni della direttiva. Il paragrafo 4 precisa che i diritti accordati al consumatore e previsti dalla presente direttiva non possono in alcun caso essere oggetto di una rinuncia da parte del consumatore stesso. La finalità del paragrafo 5 è quella di garantire al consumatore il rispetto del beneficio dei diritti conferitigli dalla presente direttiva, impedendo che l'esercizio di tali diritti sia pregiudicato applicando al contratto di credito o di fideiussione le leggi di uno Stato terzo. Perché questa norma possa essere valida è, tuttavia, opportuno che il contratto presenti un legato stretto con il territorio di uno o di più Stati membri. Norme analoghe in termini identici sono contemplate dalle direttive 93/13/CE in materia di clausole abusive, 97/7/CE in materia di contratti a distanza, nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. Articolo 31 (sanzioni) Il nuovo articolo 31 della presente proposta di direttiva recita che gli Stati membri possono imporre le sanzioni appropriate qualora i creditori interessati non rispettino le disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva. Le possibilità includono la perdita degli interessi e/o l'applicazione di penali, nonché il ritiro dell'autorizzazione o della licenza. Articolo 32 (ricorso stragiudiziale) La finalità dell'articolo 32 è quella di facilitare la composizione stragiudiziale delle controversie transfrontaliere invitando gli Stati membri a incoraggiare la collaborazione tra gli organismi di composizione stragiudiziale delle controversie. Un misura di cooperazione ipotizzabile è la possibilità per un consumatore di ricorrere all'organismo di composizione stragiudiziale delle controversie del suo Stato di residenza che entrerebbe in contatto con il proprio omologo nello Stato del fornitore, evitando in tal modo al consumatore di dover presentare la propria controversia in un altro Stato membro. L'articolo 32 è formulato in termini simili a quelli previsti in altre direttive, come ad esempio l'articolo 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE e che incoraggio il principio del ricorso stragiudiziale nell'interesse di tutte le parti in causa. Articolo 33 (onere della prova) Il nuovo articolo 33 è formulato in termini simili a quelli previsti nella direttiva 97/7/CE e dall'articolo 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. Le precisazioni apportate sono necessarie al fini di chiarire, tra le altre, la nozione di "intermediario del credito". È presunta la natura remunerativa di quest'ultimo e gli Stati membri possono sancire il principio che il consumatore non debba apportarne la prova. Articolo 34 (contratti in corso di validità) Tale articolo instaura un regime transitorio per assicurare che la presente direttiva si applichi ai contratti in corso e, in particolare, ai contratti di credito di lunga durata o a durata indeterminata. Sebbene non sia possibile imporre ex post delle diciture obbligatorie nel contratto di credito o delle norme di responsabilità o d'informazione prima della conclusione del contratto, è pur vero che la maggior parte delle misure può e deve essere applicata ai contratti di credito in corso, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite al consumatore e al fideiussore durante l'esecuzione e la mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione. Articolo 36 (abrogazione) L'articolo 36 contiene delle disposizioni formali che abrogano la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE, visto che è sostituita dalla presente direttiva. Articoli 35, 37 e 38 (recepimento, entrata in vigore, destinatari) Tali articoli contengono delle disposizioni e delle formule standard che non richiedono alcun commento particolare.
2002/0222 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [27], visto il parere del Comitato economico e sociale [28], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [29], considerando quanto segue: (1) Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione [30] circa l'applicazione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [31], in seguito alla quale ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione [32]. Nel 1996 è stata prodotta una seconda relazione [33] relativa all'applicazione della direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [34]. (2) Da tali relazioni e consultazioni appare chiaro che sussistono disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale e del credito al consumo in particolare. In effetti l'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE rivela che gli Stati membri hanno considerato insufficiente il livello di tutela offerto da tale direttiva. Nei loro testi di recepimento hanno pertanto preso in considerazione altri tipi di credito o nuovi contratti di credito non coperti dalla direttiva. È pertanto opportuno prevenire le riforme delle legislazioni nazionali già contemplate da numerosi Stati membri e prevedere un quadro comunitario armonizzato. (3) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali da un lato comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e, dall'altro, limita le possibilità per i consumatori di ottenere un credito in altri Stati membri. Tali distorsioni e restrizioni influenzano a loro volta il volume e la natura della richiesta di credito transfrontaliero e questo può avere conseguenze sulla richiesta di beni e servizi. Le disparità tra le legislazioni e le pratiche hanno inoltre come effetto quello di impedire al consumatore di beneficiare dello stesso livello di tutela in tutti gli Stati membri. (4) Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate notevolmente negli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a svilupparsi. È pertanto opportuno adattare, modificare e completare le disposizioni esistenti ed estendere la loro sfera d'applicazione. (5) È opportuno favorire la creazione di un mercato interno del credito più trasparente e più efficace. È opportuno che tale mercato offra un livello di tutela dei consumatori tale da rendere possibile la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che rappresentano la domanda. Tale obiettivo comporta l'impegno per un'armonizzazione di altissimo livello che garantisca a tutti i consumatori della Comunità un elevato grado di tutela dei loro interessi e un identico livello di informazioni. (6) Tenuto conto della crescente diversificazione dei tipi di offerta e dei soggetti che offrono credito è opportuno considerare come intermediario del credito ogni persona che fornisce a un creditore degli elementi atti ad identificare il consumatore e che contribuisce alla conclusione di un contratto di credito dietro compenso, quale che sia la forma di tale compenso. In linea di principio, tuttavia, gli avvocati e i notai dovranno essere considerati come intermediari del credito quando il consumatore chiede loro consiglio circa la portata di un contratto di credito oppure se aiutano a formulare o ad autenticare un contratto, a patto che il loro ruolo si limiti alla consulenza giuridica e che non indirizzino la loro clientela a creditori determinati. (7) È opportuno escludere dalla sfera di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi per oggetto la concessione di un credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile. Questo tipo di credito ha una propria specificità ed è oggetto di una raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2001 relativa all'informazione precontrattuale che deve essere fornita ai consumatori dai creditori che offrono mutui per le abitazioni [35]. (8) Tenuto conto dei rischi che gravano sui loro interessi economici, la situazione delle persone fisiche che agiscono da fideiussori necessita di disposizioni particolari che garantiscano un livello di informazione e di tutela analogo a quello previsto per il consumatore. (9) La direttiva 84/450/CEE del Consiglio del 10 settembre 1984 in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa [36] deve assicurare una tutela quando viene menzionata una cifra, un costo o un tasso in una pubblicità o in un'offerta pubblicitaria relativa a un contratto di credito. Ciò comporta, in pratica, che tale cifra, costo o tasso sia accompagnato da elementi di calcolo che consentano di valutare tale informazione numerica nel quadro dell'insieme degli obblighi che incombono al consumatore per effetto del contratto di credito. (10) Per garantire una reale tutela del consumatore è necessario prevedere un'impostazione più severe nei confronti delle pratiche di vendita di credito a domicilio non sollecitata rispetto a quella contemplata dalla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali [37]. (11) Le disposizioni della presente direttiva si devono applicare fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [38]. In taluni casi si dovrà, tuttavia, contemplare un quadro appropriato alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari alla valutazione del rischio in materia di credito. (12) Al fine di contribuire a ridurre il rischio in materia di credito, sia per il creditore che per il consumatore, l'esperienza e la pratica mostrano l'utilità dell'esistenza di informazioni adeguate e sicure relative agli eventuali incidenti di pagamento. Gli Stati membri devono pertanto assicurare l'esercizio, sul loro territorio, di una banca dati centralizzata, pubblica e privata, eventualmente sotto forma di una rete di banche dati. Tale base o tale rete dovrà registrare i consumatori e i fideiussori dello Stato membro che sono incorsi in problemi di pagamento. Per garantire la massima efficacia, i creditori devono avere l'obbligo di consultare tale banca dati centralizzata prima dell'accettazione di ogni sottoscrizione d'impegno da parte del consumatore o del fideiussore. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, l'accesso delle persone o delle imprese alla banca dati centralizzata di un altro Stato membro deve essere garantito alle stesse condizioni previste per le persone o le imprese di tale Stato membro, sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzati dello Stato membro d'origine. (13) Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela dei dati a carattere personale è opportuno che i dati ottenuti possano servire unicamente alla valutazione del rischio di mancata esecuzione da parte del consumatore o del fideiussore. Allo stesso modo dovrà essere proibito ogni altro trattamento o utilizzo dei dati personali ottenuti grazie alla base centralizzata dei dati. Da ultimo, per evitare ogni rischio, la distruzione dei dati deve avvenire subito dopo la conclusione del contratto di credito o il rifiuto della richiesta di credito. (14) Per garantire che possa prendere una decisione con piena cognizione di causa è necessario che il consumatore riceva informazioni adeguate circa le condizioni e il costo del credito, nonché circa i suoi obblighi, prima della conclusione del contratto di credito. Per assicurare una perfetta trasparenza e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni devono comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale relativo al credito corredato da un esempio rappresentativo, nonché il tasso creditore nominale. (15) A causa della complessità tecnica e giuridica degli strumenti di credito è opportuno prevedere un obbligo generico di consulenza da parte dell'intermediario del credito e del creditore, in modo che il consumatore possa scegliere tra i vari tipi di credito offerti con cognizione di causa. Analogamente, spetta al creditore, in conformità al principio del "prestito responsabile, verificare se un consumatore, ed eventualmente un fideiussore, è in grado di rispettare i nuovi impegni. (16) Le condizioni previste da un contratto di credito possono in taluni casi andare a discapito del consumatore. È necessario assicurare una migliore tutela dei consumatori attraverso l'imposizione di talune condizioni variabili per tutte le forme di credito. Il contratto di credito deve confermare e completare le informazioni fornite prima della conclusione del contratto di credito, se del caso con l'aiuto di una tabella di ammortamento e con la menzione delle spese per la mancata esecuzione. (17) A causa della specificità delle clausole utilizzate nei contratti di credito e di fideiussione è opportuno precisare quelle che sono considerate abusive, fatta salva l'applicazione alla totalità del contratto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori [39]. (18) Per riavvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è necessario prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in condizioni simili a quelle previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del {...} relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE [40]. (19) Al fine di promuovere l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela sull'intero territorio della Comunità, è opportuno affinare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale e determinare i componenti del costo totale del credito che intervengono in tale calcolo. In effetti, il tasso annuo effettivo globale è uno strumento di raffronto che consente al consumatore di misurare e di confrontare gli effetti, nel tempo, degli impegni derivanti dalla conclusione di un contratto di credito sul suo bilancio personale. Il costo totale del credito deve pertanto comprendere tutti i costi che il consumatore è tenuto a pagare per il credito, che tali costi debbano essere pagati al creditore, all'intermediario del credito o a un qualsiasi altro terzo. In tale ottica, anche se il consumatore ha sottoscritto volontariamente un'assicurazione all'atto della conclusione del contratto di credito, i costi legati a tale assicurazione devono essere incorporati nel costo totale del credito. (20) È inoltre opportuno comunicare al consumatore, sotto forma di un tasso creditore nominale, un'informazione circa le somme reclamate dal creditore, escludendo tuttavia le somme da pagare a terzi. Si tratta di un tasso che consente al consumatore di confrontare i costi propri del creditore di differenti prodotti proposti da quest'ultimo, nonché dei differenti prodotti offerti sul mercato. (21) Al consumatore deve essere concessa la facoltà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi. In tal caso, che il rimborso anticipato sia parziale o integrale, il creditore deve poter esigere unicamente un indennizzo equo e obiettivo, a patto che il rimborso comporti per lui un'effettiva perdita economica. (22) Se il fornitore dei beni o dei servizi acquisiti nel quadro di un contratto di credito può essere considerato come un intermediario del credito, il consumatore deve poter beneficiare di diritti nei confronti del creditore, al di là dei suoi normali diritti contrattuali nei confronti di un fornitore di beni o di servizi. (23) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non deve avere come conseguenza quella di indebolire la posizione del consumatore. Per le stesse ragioni, il creditore che offre un contratto di credito collegato a una ricostituzione di capitale deve assumerne il rischio nel caso il cui il terzo che deve ricostituire il capitale venga meno al suo impegno. (24) È opportuno creare delle norme comuni nei riguardi delle misure di mancata esecuzione dei contratti di credito. In particolare, talune pratiche in materia di recupero manifestamente sproporzionate devono essere considerate illecite. (25) Al fine di garantire la trasparenza e la stabilità del mercato è opportuno che gli Stati membri adottino misure appropriate, da un lato per registrare le persone che propongono crediti o che agiscono da intermediari del credito per la conclusione dei contratti di credito, dall'altro per controllare o sorvegliare i creditori e gli intermediari, nonché per permettere ai consumatori di presentare reclami per quanto concerne i contratti di credito o le condizioni del credito. (26) Per garantire in modo duraturo la tutela degli interessi del consumatore e del fideiussore, i contratti di credito o di fideiussione non dovranno derogare, a scapito di questi ultimi, alle disposizioni di applicazione della presente direttiva o ad essa corrispondenti. (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali, nonché i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a carattere personale, di proprietà, di non discriminazione, di tutela dalla vita familiare e di tutela dei consumatori in applicazione degli articoli 8, 17, 21, 33 e 38 della carta. (28) Dato che l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme che consentano di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito accordato ai consumatori non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può prendere delle misure, in ottemperanza al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità quale enunciato al detto articolo, la presente direttiva non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. (29) Gli Stati membri devono determinare il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni della presente direttiva e assicurare l'attuazione di quest'ultima. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. (30) È opportuno pertanto abrogare e sostituire la direttiva 87/102/CEE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capitolo I: Oggetto, definizioni e campo d'applicazione Articolo 1 Oggetto La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito accordati ai consumatori, nonché dei contratti di fideiussione conclusi dai consumatori. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni: a) "consumatore": la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale; b) "creditore": una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale; c) "contratto di credito": un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria. I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva; d) "intermediario del credito": una persona fisica o giuridica che, dietro compenso, esercita a titolo abituale un'attività d'intermediazione che consiste nel presentare o nel proporre dei contratti di credito, nell'esercitare altre attività preparatorie alla loro conclusione o nel concludere i contratti stessi; il compenso può essere di natura pecuniaria o assumere una qualsiasi altra forma di tornaconto economico pattuito; e) "contratto di fideiussione": un contratto accessorio concluso da un fideiussore e che garantisce o offre la promessa di garantire l'esecuzione di ogni forma di credito concessa a persone fisiche o giuridiche; f) "fideiussore" il consumatore che conclude un contratto di fideiussione; g) "costo totale del credito al consumatore", tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre indennità, commissioni, tasse e le spese di qualsiasi natura che il consumatore deve pagare per il credito; e) "tasso annuo effettivo globale": il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'ammontare totale del credito concesso; i) "somme percepite dal creditore": l'insieme dei costi obbligatori legati al contratto di credito e versati dal consumatore al creditore; j) "tasso creditore nominale": le somme percepite dal creditore espresse in percentuale annuale dell'importo totale del credito; k) "tasso debitore": il tasso espresso quale percentuale periodica applicata per un determinato periodo all'importo del credito prelevato; l) "valore residuo": il prezzo di acquisto del bene finanziato al momento in cui si esercita l'opzione di acquisto o si trasferisce la proprietà; m) "prelievo di credito": un importo di credito messo a disposizione del consumatore sotto forma di ritardo nel pagamento, di prestito o di qualsiasi altra agevolazione di pagamento analoga; n) "importo totale del credito" il massimale o la somma di tutti i prelievi di credito che possono essere concessi; o) "supporto durevole" ogni strumento che consente al consumatore di memorizzare le informazioni a lui personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità alle quali sono destinate le informazioni e che permette la riproduzione identica delle informazioni contenute. p) "terzo che ricostituisce il capitale": una persona fisica o giuridica, diversa dal creditore o dal consumatore, che si impegna nei confronti del consumatore e, se del caso, del creditore, attraverso un contratto allegato al contratto di credito, a ricostituire il capitale da rimborsare in forza di tale contratto di credito. Articolo 3 Campo d'applicazione 1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione. 2. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito che seguono e, se del caso, ai contratti di fideiussione corrispondenti: a) contratti di credito che hanno per oggetto la concessione di credito per l'acquisto o la trasformazione di un bene immobile di cui il consumatore è proprietario o che cerca di acquisire e che è garantito da un'ipoteca su un immobile oppure da una fideiussione comunemente utilizzata a tale fine in uno Stato membro. b) contratti di locazione che escludono il trasferimento di proprietà al conduttore e ai suoi aventi diritto; c) contratti di credito in forza dei quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito in un'unica soluzione entro un termine non superiore ai tre mesi, senza il pagamento di interessi o di altre spese; d) contratti di credito che rispettano le seguenti condizioni: i) sono concessi a titolo accessorio, vale a dire al di fuori dell'attività commerciale o professionale principale del creditore, ii) sono concessi a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, iii) non sono offerti al pubblico in genere; e) i contratti di credito conclusi con una società d'investimento a norma dell'articolo 1, punto 2), della direttiva 93/22/CEE del Consiglio [41], e che hanno per oggetto di consentire a un investitore di effettuare una transazione su uno o più strumenti elencati alla sezione B dell'allegato alla suddetta direttiva, quando la società che concede il credito interviene in tale transazione [42]. Capitolo II Informazioni e pratiche preliminari alla formazione del contratto Articolo 4 Pubblicità Fatta salva la direttiva 84/450/CEE, ogni pubblicità o ogni offerta esposta all'interno di locali commerciali che contiene informazioni relative ai contratti di credito, in particolare in materia di tasso debitore, di tasso creditore nominale e di tasso annuo effettivo globale, deve essere fornita in modo chiaro e comprensibile, nel rispetto, in particolare dei principi di lealtà in materia di transazioni commerciali. La finalità commerciale di tali informazioni deve comparire chiaramente. Articolo 5 Proibizione di negoziare i contratti di credito e di fideiussione al di fuori dei locali commerciali. È proibita la negoziazione di un contratto di credito o di fideiussione al di fuori dei locali commerciali nelle circostanze di cui all'articolo 1 della direttiva 85/577/CEE. Articolo 6 Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza 1. Fatta salva l'applicazione della direttiva 95/46/CE, e in particolare dell'articolo 6, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito possono chiedere al consumatore che chiede un contratto di credito, nonché a ogni fideiussore, informazioni esatte, complete e necessarie unicamente per valutare la loro situazione finanziaria e la loro solvibilità. Il consumatore e il fideiussore sono tenuti a rispondere a tali richieste di informazione in modo puntuale e completo. 2. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono al consumatore ogni informazione necessaria circa il contratto di credito in questione in modo esatto e completo. Il consumatore ha diritto a ricevere tali informazioni su un supporto cartaceo o su un qualsiasi altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva .../.../CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE], l'informazione deve comprendere una descrizione chiara e concisa del prodotto, dei suoi vantaggi e, se del caso, dei sui inconvenienti. L'informazione comunicata deve fare menzione in particolare: a) delle garanzie e delle assicurazioni richieste; b) della durata del contratto di credito; c) dell'importo, del numero e della periodicità dei pagamenti da effettuare, d) delle spese ricorrenti e non ricorrenti, comprese le spese aggiuntive non ricorrenti che il consumatore deve sostenere quando sottoscrive un contratto di credito, in particolare le tasse, le spese amministrative, gli onorari giuridici e le spese di perizia delle garanzie richieste; e) dell'importo totale del credito e delle condizioni di prelievo del credito, f) se del caso, del prezzo in contanti del bene o del servizio finanziato, dell'acconto da pagare e del valore residuo, g) se del caso, del tasso debitore, delle condizioni applicabili a tale tasso, nonché, eventualmente, di ogni indice o tasso di riferimento che si riferisce al tasso debitore iniziale, nonché dei periodi, delle condizioni e delle modalità di variazione; h) del tasso annuo effettivo globale e del tasso creditore nominale con l'impiego di un esempio rappresentativo che deve riportare tutti i dati finanziari e le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; i) del periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso. Nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva .../.../CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE], tale informazione dovrà comprendere almeno le informazioni di cui ai punti c), e) e h) del presente paragrafo. 3. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l'importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fornitori di beni o di servizi che intervengono esclusivamente a titolo accessorio quali intermediari del credito. Capitolo III tutela della vita privata Articolo 7 Raccolta e trattamento dei dati I dati personali raccolti presso i consumatori e i fideiussori o presso qualsiasi altra persona nel quadro della conclusione o della gestione dei contratti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria dei primi e la loro solvibilità. Articolo 8 Banca dati centralizzata 1. Fatta salva l'attuazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri assicurano l'esercizio, sul proprio territorio, di una banca dati centralizzata avente per finalità la registrazione dei consumatori e dei fideiussori dello Stato membro che hanno avuto problemi nel rimborso di un debito. Tale banca dati può assumere la forma di una rete di banche dati. I creditori devono consultare la banca dati centralizzata prima di ogni assunzione d'impegno da parte del consumatore o del fideiussore, nei imiti di cui all'articolo 9. Il consumatore e, se del caso, il fideiussore sono informati, su loro richiesta, senza ritardo e a titolo gratuito, del risultato di ogni consultazione. 2. L'accesso alla banca dati centralizzata di un altro Stato membro deve essere garantito alle stesse condizioni previste per le imprese e le persone di tale Stato membro, sia direttamente, che attraverso la banca dati centralizzata dello Stato membro d'origine. 3. I dati personali ricevuti a titolo del paragrafo 1 possono essere trattati unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria del consumatore e del fideiussore nonché la loro solvibilità. La distruzione di tali dati avrà luogo immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito o di fideiussione oppure dopo il rifiuto da parte del creditore della richiesta di credito o della fideiussione proposta. 4. La banca dati centralizzata di cui al paragrafo 1 può comprendere la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione. Capitolo IV formazione dei contratti di credito e di fideiussione Articolo 9 Prestito responsabile Quando il creditore conclude un contratto di credito o di fideiussione oppure aumenta l'importo totale del credito o la somma garantita, si ritiene che questi abbia stimato preventivamente, con ogni mezzo a sua disposizione, che il consumatore e, se del caso, il fideiussore, saranno in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto. Articolo 10 Informazioni da citare nei contratti di credito e di fideiussione 1. I contratti di credito e i contratti di fideiussione sono redatti su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Tutte le parti contraenti, compreso il fideiussore e l'intermediario del credito, ricevono una copia del contratto di credito. Il fideiussore riceve una copia del contratto di fideiussione. Nei contratti è riportata l'esistenza o l'assenza di procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore che è parte del contratto e, se tali procedure esistono, le modalità di accesso a queste ultime. 2. Il contratto di credito riporta: a) l'identità e l'indirizzo delle parti contraenti, nonché l'identità e l'indirizzo dell'intermediario del credito coinvolto; b) i dati elencati all'articolo 6, paragrafo 2, il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore sono calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e sulla base di tutti i dati finanziari e di tutte le ipotesi applicabili al contratto; c) in caso di ammortamento del capitale, un estratto, sotto forma di una tabella di ammortamento, degli importi dovuti, nonché i periodi le condizioni di pagamento di tali importi; d) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale: un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi debitori e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate; e) un estratto degli elementi di costo che non sono compresi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale, ma che sono a carico del consumatore in talune circostanze, in particolare le commissioni di prenotazione, le spese per lo sconfino non autorizzato dell'importo totale del credito e le spese di mancata esecuzione, nonché un elenco che precisa tali circostanze; f) eventualmente il bene e/o il servizio finanziato; g) il diritto al rimborso anticipato, nonché la procedura che il consumatore deve seguire per esercitare tale diritto; h) la procedura da seguire per esercitare il diritto di recesso. La tabella di cui al punto c) contiene la composizione di ciascun rimborso periodico per mostrare il capitale soggetto ad ammortamento, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e gli eventuali costi aggiuntivi. Se, nel caso di cui al punto c), un nuovo prelievo del credito è possibile solo previo consenso del creditore, la decisione del creditore deve essere comunicata su un nuovo supporto cartaceo, o su un altro supporto durevole, messo a disposizione del consumatore e contenente le informazioni modificate di cui al presente paragrafo. Se l'importo esatto degli elementi di cui al punto e) è conosciuto, lo si indica. In caso contrario, deve essere almeno possibile determinare tali elementi di costo nel contratto di credito, in particolare indicando una percentuale legata a un indice di riferimento, un metodo di calcolo o una stima quanto più realistica possibile. In questo caso il creditore comunica al consumatore su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole le informazioni relative a tali costi senza ritardi e, al più tardi, al momento della loro applicazione. 3. Il contratto di fideiussione riporta l'importo massimo garantito, nonché le penali per la mancata esecuzione secondo le modalità di cui al paragrafo 2, punto e). Articolo 11 Diritto di recesso 1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni solari per recedere dall'accettazione del contratto di credito senza dichiarare la motivazione. Tale periodo ha inizio a partire dal giorno il consumatore riceve una copia del contratto di credito. 2. Il recesso deve essere notificato dal consumatore al creditore prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova. Si ritiene che il termine sia stato rispettato se la notifica è stata inviata prima della scadenza del termine, a condizione che sia messa a disposizione del creditore su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole al quale il creditore ha accesso. 3. Il ricorso al diritto di recesso obbliga il consumatore a restituire contemporaneamente al creditore le somme che egli ha ricevuto in forza del contratto di credito o i beni che ha ricevuto a tale titolo, nella misura in cui la loro messa a disposizione è regolata nel contratto di credito. Il consumatore deve versare gli interessi dovuti per il periodo di prelievo del credito, calcolati sulla base del tasso annuo effettivo globale convenuto. Nessun'altra indennità potrà essere reclamata in seguito al recesso. Ogni acconto versato dal consumatore in forza del contratto di credito deve essere immediatamente rimborsato al consumatore. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti di credito collegati a un'ipoteca o a una garanzia analoga, né ai contratti di credito edilizio e ai contratti di credito risolti in forza: a) dell'articolo 6 della direttiva .../2002/CE [relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE]; b) dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [43]; c) dell'articolo 7, della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [44]; Capitolo V tasso annuo effettivo globale e tasso debitore Articolo 12 Tasso annuo effettivo globale 1 Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori reali di tutti gli impegni (prelievi del credito, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato I. Nell'allegato II si danno svariati esempi di calcolo a titolo indicativo. 2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito per il consumatore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi. I costi relativi al mantenimento di un conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come costi del credito, salvo il caso in cui tali costi siano stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. I costi legati ai premi d'assicurazione devono essere inseriti nel costo totale del credito se l'assicurazione è sottoscritta all'atto della conclusione del contratto di credito. 3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiano agli obblighi nei termini ed entro le date convenute. 4. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore ripreso nel tasso annuo effettivo globale, ma che non possono essere quantificate al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese si mantengano fisse rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito. 5. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale: a) se un contratto di credito lascia al consumatore la libera scelta in materia di prelievo del credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente per intero; b) se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno; c) salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima al prelievo del credito prevista nel contratto. 6. Quando un contratto di credito è stipulato sotto forma di contratto di noleggio con opzione di acquisto e il contratto prevede che l'opzione d'acquisto possa essere esercitata in diversi momenti, il tasso annuo effettivo globale è calcolato per ciascuno di questi momenti. Se il valore residuo non può essere determinato il bene noleggiato sarà oggetto di un ammortamento lineare che porta il valore pari a zero al termine della durata normale del noleggio fissata nel contratto di credito. 7. Quando un contratto di credito prevede, in via preventiva o in concomitanza con la sua conclusione, la costituzione di un risparmio ed il tasso debitore è definito in funzione di tale risparmio, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base alle modalità definite all'allegato III. Articolo 13 Tasso creditore nominale 1. Al fine di calcolare il tasso creditore nominale, si determinano le somme percepite dal creditore, ad eccezione delle penali che il consumatore sarà tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi riportati nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di beni o di servizi. 2. I costi relativi al mantenimento di un conto che registra al tempo stesso delle operazioni di pagamento e di credito, i costi relativi all'impiego o al funzionamento di una carta o di un altro mezzo di pagamento che permette al tempo stesso delle operazioni di pagamento e dei prelievi di credito, nonché i costi relativi alle operazioni di pagamento in generale saranno considerati come somme percepite dal creditore, salvo il caso in cui tali costi siano stati determinati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. 3. Ai fini del calcolo del tasso creditore nominale sono escluse le somme percepite dal creditore: a) i costi legati ai servizi connessi al contratto di credito che il consumatore è libero di sottoscrivere con il creditore o con un altro fornitore di servizi; b) i costi che il consumatore deve versare all'atto della conclusione del contratto di credito a persone diverse dal creditore, in particolare il notaio, l'amministrazione fiscale, il conservatore delle ipoteche e, in generale, i costi imposti dall'amministrazione competente in materia di registrazione e di garanzie. 4. Il tasso creditore nominale è calcolato in base alle modalità e alle ipotesi di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 a 7, e agli allegati I e II. Articolo 14 Tasso debitore 1. Il tasso debitore può essere fisso o variabile. 2. Se sono stati stipulati uno o più tassi debitori fissi, questi si applicano durante il periodo stipulato nel contratto. 3. Il tasso debitore variabile può variare unicamente al termine dei periodi convenuti e previsti nel contratto di credito e nella stessa proporzione dell'indice o del tasso di riferimento convenuto. 4. Il consumatore è informato di ogni modifica del tasso debitore con comunicazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Tale informazione deve comprendere l'indicazione del nuovo tasso annuo effettivo globale, del nuovo tasso totale del creditore e, eventualmente, la nuova tabella d'ammortamento. Il calcolo del nuovo tasso annuo effettivo globale e del nuovo tasso totale del creditore è eseguito in ottemperanza all'articolo 12, paragrafo 3. Capitolo VI clausole abusive Articolo 15 Clausole abusive Fatta salva l'applicazione della direttiva 93/13/CEE all'insieme del contratto, sono considerate abusive a norma della suddetta direttiva le clausole che compaiono in un contratto di credito o di fideiussione che hanno come obiettivo o come effetto: a) d'imporre al consumatore, quale condizione per il prelievo, di mettere in pegno per intero o in parte delle somme prese a prestito o concesse o di destinarle, per intero o in parte, alla costituzione di un deposito o all'acquisto di titoli mobiliari o di altri strumenti finanziari, salvo il caso in cui il consumatore ottiene per tale deposito, acquisto o pegno un tasso identico al tasso annuo effettivo globale convenuto; b) obbligare il consumatore, all'atto della conclusione di un contratto di credito, a sottoscrivere un altro contratto con il creditore, con l'intermediario del credito o con una persona terza designata da questi, salvo il caso in cui le spese relative a tale contratto sono incluse nel costo totale del credito; b) di fare variare i costi, le indennità o tutte le spese contrattuali diverse dal tasso debitore; c) d'introdurre norme sulla variabilità del tasso debitore che siano discriminatorie nei confronti del consumatore; d) d'introdurre un sistema di variabilità del tasso debitore che non si riferisce al tasso debitore iniziale netto proposto all'atto della conclusione del contratto di credito e che prescinde da ogni forma di sconto, riduzione o di altri benefici; e) di obbligare il consumatore a far finanziare nuovamente dallo stesso creditore il valore residuo e, in genere, ogni ultimo pagamento di un contratto di credito che serve a finanziare l'acquisto di un bene mobile o di un servizio. Capitolo VII esecuzione del contratto di credito Articolo 16 Rimborso anticipato 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in via anticipata, in modo totale o parziale, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. 2. Il creditore può esigere un indennizzo per un rimborso anticipato unicamente nella misura in cui tale indennizzo è obiettivo, equo e calcolato sulla base dei principi attuariali. Non può essere reclamato alcun indennizzo: a) per i contratti di credito per i quali il periodo preso in considerazione per fissare il tasso debitore è inferiore a un anno; b) se è stato effettuato un rimborso in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire in modo convenzionale il rimborso del credito; c) per i contratti di credito che prevedono il pagamento di spese e interessi senza ammortamento del capitale, ad eccezione dei contratti di credito di cui all'articolo 20. Articolo 17 Cessione dei diritti Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono ceduti a un terzo, il consumatore e, se del caso, il fideiussore possono far valere nei confronti del nuovo titolare dei crediti derivanti da detto contratto le stesse eccezioni ed i mezzi di difesa che potevano far valere nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto alla compensazione ove questa sia ammessa nello Stato membro in questione. Articolo 18 Proibizione dell'utilizzo della cambiale e di altri titoli È fatto divieto al creditore o al titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione di esigere dal consumatore o dal fideiussore, o di proporre a questi, di garantire, per mezzo di una cambiale o di un effetto all'ordine, il pagamento degli impegni che essi hanno contratto in forza del contratto stesso. È altresì vietato costringere il consumatore o il fideiussore a firmare un assegno che garantisce il rimborso totale o parziale dell'importo dovuto. Articolo 19 Responsabilità solidale 1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti che il consumatore può far valere nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o i servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura. 2. Se il fornitore di beni o di servizi è intervenuto a titolo di intermediario del credito, il creditore e il fornitore sono tenuti in solido a indennizzare il consumatore nel caso in cui i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non siano forniti o siano forniti soltanto in parte, o non siano conformi al relativo contratto di fornitura. Capitolo VIII contratti di credito particolari Articolo 20 Contratto di credito che prevede la ricostituzione del capitale 1. Se i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un ammortamento corrispondente dell'importo totale del credito, ma servono a ricostituire il capitale nei periodi e alle condizioni previste dal contratto di credito, la ricostituzione deve avvenire attraverso un contratto allegato al contratto di credito. 2. Il contratto allegato di cui al paragrafo 1 deve garantire senza riserve il rimborso dell'importo totale del credito prelevato. Se il terzo che ricostituisce non adempie ai suoi obblighi, il creditore ne assume il rischio. 3. I pagamenti, i premi, le spese ricorrenti o non ricorrenti dovute dal consumatore in forza del contratto allegato di cui al paragrafo 1 costituiscono, con gli interessi e le spese del contratto di credito, il costo totale del credito. Il tasso annuo effettivo globale e il tasso creditore globale sono calcolati sull'insieme degli impegni sottoscritti dal consumatore. Articolo 21 Contratto di credito sotto forma di anticipo in conto corrente o sotto forma di conto debitore Quando un contratto di credito è concesso sotto forma di un anticipo in conto corrente o di un conto debitore, il consumatore è informato a scadenze regolari della sua situazione debitoria per mezzo di un estratto conto su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole che riporta le seguenti informazioni: a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto; b) gli importi prelevati e la data dei prelievi; c) se del caso, il saldo rimanente dovuto e la data dell'estratto conto precedente; d) la data e l'importo delle spese dovute; e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore; f) l'ultimo tasso debitore convenuto; g) l'importo totale degli interessi dovuti; h) se del caso, l'importo minimo da pagare; i) se del caso, il nuovo importo a saldo dovuto ancora restante; j) il nuovo importo totale dovuto, compresi gli interessi di mora e le eventuali penali. Articolo 22 Contratto di credito a durata indeterminata Ciascuna delle parti può rescindere il contratto di credito a durata indeterminata per mezzo di un preavviso di tre mesi su un supporto cartaceo o su un altro supporto durevole seguendo le modalità riportate nel contratto di credito e in ottemperanza alla legislazione nazionale in materia di prova. Capitolo IX esecuzione del contratto di fideiussione Articolo 23 Esecuzione del contratto di fideiussione 1. Un fideiussore può concludere un contratto di fideiussione che garantisce il rimborso di un contratto di credito a durata indeterminata unicamente per un periodo di tre anni. Tale fideiussione può essere rinnovata solo attraverso l'accordo esplicito del fideiussore al termine di tale periodo. 2. Il creditore può agire contro il fideiussore solo se il consumatore che non adempie all'obbligo di rimborsare il credito non si è conformato entro un termine di tre mesi a partire dalla messa in mora. 3. L'importo garantito può riguardare esclusivamente il saldo restante dovuto dell'importo totale del credito e ogni arretrato dovuto in forza del contratto di credito, ad esclusione di qualsiasi altro indennizzo o penale previsti dal contratto di credito. Capitolo X mancata esecuzione del contratto di credito Articolo 24 Messa in mora e esigibilità 1. Gli Stati membri provvedono affinché: a) i creditori, i loro mandatari, nonché ogni persona che sia la nuova titolare dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione, non prendano misure sproporzionate per recuperare i loro crediti in caso di mancata esecuzione di tali contratti; b) il creditore non possa esigere il pagamento immediato dei versamenti maturandi o invocare una condizione risolutiva espressa se non per mezzo di una messa in mora preventiva con la quale si invita il consumatore o, se del caso, il fideiussore, ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali entro un termine ragionevole o a richiedere un nuovo scadenzario per il rimborso del credito; c) il creditore non possa sospendere i prelievi di credito se non motivando la sua decisione e sia tenuto a comunicare immediatamente tale decisione al consumatore; d) il consumatore e il fideiussore abbiano il diritto, su loro richiesta e senza indugio, a ricevere in caso di mancato adempimento dei loro obblighi o in caso di rimborso anticipato, un conteggio gratuito e dettagliato che consenta loro di verificare le spese e gli interessi reclamati. 2. La messa in mora di cui al paragrafo 1, punto b), non è necessaria: a) in caso di frode manifesta, che il creditore o il nuovo titolare del credito dovranno dimostrare; b) quando il consumatore aliena il bene finanziato prima che sia stato rimborsato l'importo totale del credito oppure ne fa un uso contrario a quanto stipulato nel contratto di credito, e il creditore o il nuovo titolare del credito possiede un privilegio, un diritto di proprietà o una riserva di proprietà sul bene finanziato, a patto che il consumatore sia stato informato dell'esistenza di tale privilegio, diritto o riserva di proprietà prima della conclusione del contratto. Articolo 25 Superamento dell'importo totale del credito e tacito scoperto 1. In caso di sconfino temporaneo autorizzato dell'importo totale del credito o di tacito scoperto, il creditore comunica senza indugio al consumatore su un supporto cartaceo o un altro supporto durevole l'importo dello sconfino o dello scoperto, nonché il tasso debitore applicabile. È esclusa l'applicazione di qualsivoglia penale, spesa o interesse di mora. 2. Il creditore avvisa senza indugio il consumatore che si trova in stato di sconfino o di scoperto non autorizzato e gli comunica il tasso debitore e le spese o le penali applicabili. 3. Ogni sconfino o scoperto di cui al presente articolo deve essere regolarizzato al termine di un periodo massimo di tre mesi, se necessario per mezzo di un nuovo contratto di credito che prevede un importo totale del credito più elevato. Articolo 26 Recupero dei beni Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali i beni possono essere recuperati per i contratti di credito concessi in vista dell'acquisizione di beni. Qualora il consumatore non abbia acconsentito in modo esplicito nel momento in cui il creditore procede al recupero dei beni ed abbia già effettuato pagamenti che corrispondono a un terzo dell'importo totale del credito, il bene finanziato può essere recuperato esclusivamente per via giudiziaria. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento. Articolo 27 Recupero 1. Le persone fisiche o giuridiche che praticano a titolo principale o secondario e al di fuori di una procedura giudiziaria, il recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o di fideiussione o che intervengono in tale recupero, non possono, sotto qualsivoglia forma, direttamente o indirettamente, esigere alcun compenso o indennizzo dal consumatore o dal fideiussore per il loro intervento, salvo il caso in cui tali compensi o indennizzi siano stati convenuti in modo esplicito nel contratto di credito o di fideiussione. 2. In materia di recupero dei crediti derivanti da un contratto di credito o da un contratto di fideiussione sono proibiti: a) gli scritti che lascino presumere a torto, a causa della loro presentazione, che si tratti di documenti emananti da un'autorità giudiziaria o di mediazione dei debiti; b) ogni comunicazione scritta che contenga informazioni erronee circa le conseguenze del mancato pagamento; c) il recupero non autorizzato del bene, senza procedura giudiziaria o senza esplicito consenso di cui all'articolo 26; d) ogni dicitura su una busta dalla quale sia possibile capire che la corrispondenza riguarda il recupero di un credito; e) la riscossione di spese non previste dal contratto di credito o di fideiussione; f) ogni azione presso i vicini, la famiglia o il datore di lavoro del consumatore o del fideiussore, in particolare ogni comunicazione d'informazioni o ogni richiesta d'informazioni circa la solvibilità del consumatore o del fideiussore, fatte salve le azioni intraprese nel quadro delle procedure legali di pignoramento stabilite dagli Stati membri; g) le molestie fisiche o morali nei confronti del consumatore o del fideiussore; h) il recupero di un debito caduto in prescrizione. Capitolo XI registrazione, statuto e controllo dei creditori e degli intermediari del credito Articolo 28 Registrazione dei creditori e degli intermediari del credito 1. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e gli intermediari siano registrati. L'obbligo della registrazione non si applica agli intermediari del credito per i quali un creditore o un intermediario del credito si assume la responsabilità all'atto della propria registrazione. Tale condizione deve essere pubblicizzata mediante un avviso esposto nel locale commerciale dell'intermediario del credito dispensato dalla registrazione. 2. Gli Stati membri: a) provvedono affinché le attività dei creditori e degli intermediari del credito siano controllate o sorvegliate da un'istituzione o da un organismo ufficiale; b) istituiscono appropriati organismi atti a ricevere i reclami in merito ai contratti di credito e ai contratti di fideiussione oppure alle condizioni di credito e di fideiussione e a fornire ai consumatori e ai fideiussori informazioni pertinenti o consulenza in materia. 3. Gli Stati membri possono stabilire che la registrazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo non è necessaria quando il creditore o l'intermediario del credito è un istituto di credito a norma dell'articolo 1, punto 1), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [45] ed è autorizzato in forza di quanto disposto da tale direttiva. Quando un creditore o un intermediario del credito è al tempo stesso registrato a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e dispone di un'autorizzazione in forza della direttiva 2000/12/CE del Parlamento e del Consiglio e quest'ultima autorizzazione viene in seguito ritirata, l'organismo competente che ha immatricolo il creditore o l'intermediario del credito ne è informata. Tale organismo decide se il creditore o l'intermediario del credito può continuare a concedere crediti o a servire da intermediario per la concessione di crediti, oppure se la sua registrazione deve essere ritirata. Articolo 29 Obblighi degli intermediari del credito Gli Stati membri provvedono affinché l'intermediario del credito: a) indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati alla sua clientela, l'entità dei suoi poteri, in particolare il fatto che egli lavora a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente; b) comunichi a tutti i creditori interpellati l'importo totale del credito delle altre offerte di credito che egli ha richiesto o ricevuto a beneficio dello stesso consumatore o fideiussore nel corso dei due mesi precedenti la conclusione del contratto di credito; c) non riceva, direttamente o indirettamente, un compenso, sotto qualsiasi forma, dal consumatore che ne ha richiesto l'intervento se non sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) l'importo del compenso è riportato nel contratto di credito, ii) l'intermediario del credito non è remunerato dal creditore, iii) il contratto di credito per il quale è intervenuto è stato concluso in modo valido. Capitolo XII disposizioni conclusive Articolo 30 Armonizzazione complessiva e carattere imperativo delle disposizioni della direttiva 1. Gli Stati membri non possono contemplare disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, salvo per quanto concerne: a) la registrazione dei contratti di credito e di fideiussione di cui all'articolo 8, paragrafo 4; b) le disposizioni in materia di onere della prova di cui all'articolo 33. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e di fideiussione non deroghino, a scapito del consumatore e del fideiussore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva. 3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere aggirate attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare con l'inserimento dei prelievi o dei contratti di credito che rientrano nella sfera di applicazione della presente direttiva, in contratti di credito la cui natura o finalità consentirebbe di evitare l'applicazione della direttiva stessa. 4. Il consumatore e il fideiussore non possono rinunciare ai diritti che sono loro conferiti in forza della presente direttiva. 5. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per fare in modo che il consumatore e il fideiussore non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva per il fatto che la legislazione scelta per il contratto è quella di uno Stato terzo, se il contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri. Articolo 31 Sanzioni Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni così determinate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono in particolare contemplare la perdita di interessi e di spese per il creditore e il mantenimento del beneficio per il consumatore del pagamento rateale dell'importo totale del credito nel caso in cui il creditore non rispetti le disposizioni relative al prestito responsabile. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi il [...][2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], e ogni eventuale ulteriore modifica nel più breve tempo possibile. Articolo 32 Ricorso stragiudiziale Gli Stati membri provvedono affinché siano attuate procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso in vista della composizione stragiudiziale della controversie in materia di consumo relative ai contratti di credito e di fideiussione con il ricorso, se del caso, agli organismi esistenti. Gli Stati membri favoriscono la cooperazione tra gli organismi incaricati della composizione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo per la soluzione delle controversie transfrontaliere relative ai contratti di credito e di fideiussione. Articolo 33 Onere della prova Gli Stati membri possono prevedere che l'onere della prova del rispetto degli obblighi d'informazione del consumatore che gravano sul creditore e sull'intermediario del credito, nonché del consenso da parte del consumatore alla conclusione del contratto ed eventualmente alla sua esecuzione, nonché l'onere della prova della natura remunerativa delle attività dell'intermediario del credito, possa spettare al creditore o all'intermediario del credito. Ogni clausola contrattuale che prevede che l'onere della prova del rispetto da parte del creditore, ed eventualmente da parte dell'intermediario del credito, di tutti gli obblighi loro imposti dalla presente direttiva, o di parte di essi, spetti al consumatore e, se del caso, al fideiussore, è una clausola abusiva a norma della direttiva 93/13/CEE. Articolo 34 Contratti in corso di validità 1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito e di fideiussione in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, ad eccezione di quanto disposto agli articoli 1, 2, 3 e 22, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 24 a 27 e agli articoli da 30 a 35. L'articolo 9 si applica ai suddetti contratti nella misura in cui si verifichi un aumento dell'importo totale del credito o dell'importo garantito dopo l'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva. 2. Per i contratti di credito in corso alla data d'entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, la tabella d'ammortamento di cui all'articolo 10 deve essere consegnata a titolo gratuito e senza indugio al consumatore quando sussiste una delle seguenti condizioni: a) la risoluzione del contratto di credito o la decadenza del termine; b) un ritardo nel pagamento. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito e i contratti di fideiussione a durata indeterminata e in corso alla data in vigore delle misure nazionali di recepimento, siano sostituiti da nuovi contratti conformi alla presente direttiva al più tardi in data [...][due anni dopo la scadenza del periodo di trasposizione]. Articolo 35 Recepimento Gli Stati membri notificano e pubblicano, al più tardi il [...][2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a partire da [...][2 anni dopo l'entrate in vigore della presente direttiva]. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 36 Abrogazione La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto dal [...][data di scadenza del periodo di recepimento della presente direttiva]. Articolo 37 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 38 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Titolo della proposta Proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori La proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà, per quale motivo è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore, e quali sono gli obiettivi principali- 1.2. Gli obiettivi della direttiva per quanto riguarda gli obblighi comunitari La direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, fondata sulla proposta della Commissione del 1979 e successivamente modificata nel 1990 e nel 1998, ha istituito il quadro comunitario relativo al credito al consumo al fine di contribuire alla creazione di un mercato comune nel campo del credito e di porre norme minime comuni a tutela del consumatore. È necessario innanzitutto osservare che la nozione di "credito al consumo" ha subito un'evoluzione significativa dal periodo in cui è stata concepita la legislazione in vigore. Negli anni '60 e '70 si viveva in una "cash society", una "società di monete e banconote" nella quale il credito giocava un ruolo estremamente limitato e basato essenzialmente su due prodotti: il contratto di "vendita a rate" o di "noleggio-vendita" che finanziava l'acquisto di beni mobili e il prestito classico sotto forma di prestito personale. Oggi il credito è offerto ai consumatori attraverso una miriade di strumenti finanziari ed è divenuto il lubrificante della vita economica. Tra il 50 e il 75% dei consumatori dispone attualmente di un credito al consumo per finanziare, ad esempio, l'acquisto di un'autovettura o di altri beni o prestazioni di servizi, e il 30% dei consumatori dispone di un'agevolazione di sconfino sul conto corrente. Negli anni '70 quest'ultimo strumento di credito non era utilizzato per le esigenze di consumo. L'offerta di credito ha peraltro conosciuto un'espansione ininterrotta. Tra il 1993 e il 2000 il tasso di crescita del credito ai consumatori era compreso tra il 129% (Italia) e il 22% (Belgio). Non stupisce, pertanto, che gli Stati membri abbiano ritenuto insufficiente il livello di tutela offerto dalle direttive del 1987 e del 1990; nelle legislazioni di recepimento essi hanno pertanto tenuto conto di altri tipi di credito e/o di nuovi contratti di credito non contemplati dalle direttive. Si rende pertanto indispensabile una revisione della direttiva 87/102/CEE che può offrire nuove opportunità nell'interesse tanto dei creditori che dei consumatori in vista della realizzazione di un mercato comune. Tale evoluzione comporta delle distorsioni di concorrenza tra gli erogatori del credito nel mercato comune e limita le possibilità che i consumatori hanno di ottenere un credito in altri Stati membri. Tali distorsioni e restrizioni colpiscono a loro volta il volume e la natura del credito richiesto, nonché l'acquisto di beni e servizi. Le divergenze tra legislazioni e pratiche bancarie e finanziarie fanno inoltre sì che, in materia di credito al consumo, il consumatore benefici di una tutela diseguale nei vari Stati membri. Pertanto appare opportuno rivedere il quadro giuridico attualmente esistente al fine di consentire ai consumatori e alle imprese di trarre il massimo beneficio dal mercato interno. In tale prospettiva, la revisione della direttiva 87/102/CEE richiede: - un adattamento alle nuove tecniche di credito, - un riequilibrio dei diritti e degli obblighi sia dei consumatori sia degli erogatori del credito, - un elevato livello di tutela dei consumatori nel quadro di una regolamentazione comune che offra al settore le opportunità di prosperare. Per conseguire tali obiettivi è opportuno basarsi sui sei orientamenti che seguono: (1) occorre ridefinire il campo di applicazione della direttiva 87/102/CEE per adattarlo alle nuove realtà del mercato e per meglio delineare la demarcazione tra credito al consumo e credito edilizio; (2) è necessario introdurre nuove disposizioni che tengano conto non soltanto dei creditori, ma anche degli intermediari del credito; (3) occorre realizzare un quadro strutturato che offra maggiori informazioni all'erogatore del credito, per consentirgli una più accurata valutazione dei rischi; (4) come corollario al punto precedente, occorre assicurare un'informazione più completa nei confronti sia del consumatore che degli eventuali fideiussori; (5) occorre stabilire una divisione più equilibrata delle responsabilità tra il consumatore e l'operatore del credito; (6) da ultimo è opportuno migliorare, sia per il consumatore che per l'erogatore del credito, le modalità e le pratiche con le quali gli operatori affrontano i problemi relativi ai pagamenti. 2.1. La misura si inscrive nell'esercizio delle competenze della Comunità Si tratta pertanto di un'azione che contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di tutela dei consumatori attraverso una misura di armonizzazione presa nel quadro della realizzazione del mercato interno. Per tale motivo l'articolo 95 è stato scelto quale base giuridica. La proposta della Commissione è stata pertanto presentata al Consiglio e al Parlamento europeo per essere adottata in base alla procedura di codecisione prevista all'articolo 251 del trattato. L'articolo 95 prevede la consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale. Facendo ricorso alla clausola minima di cui all'articolo 15 della direttiva 87/102/CEE gli Stati membri hanno adottato per la maggior parte degli aspetti del credito al consumo disposizioni più dettagliate, più precise e più severe rispetto a quelle contenute nella direttiva, e questo al fine di tutelare i loro consumatori. Tali differenze possono rendere più difficile la conclusione di contratti transfrontalieri, a scapito sia dei consumatori che dei creditori. Si osserva in particolare che il campo di applicazione delle legislazioni nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE va, in linea di massima, oltre quello della direttiva, ma presenta delle difformità da uno Stato membro all'altro. È per tale motivo che in taluni Stati membri la legislazione in materia di credito al consumo regola il leasing ai privati con opzione d'acquisto, o addirittura la locazione "pura e semplice" dei beni mobili ai consumatori, mentre in altri Stati membri tali contratti sono esclusi dal campo d'applicazione della legislazione. Di conseguenza, tali legislazioni nazionali prevedono, per le diverse forme di contratto di credito, un calcolo del tasso e dei costi che differisce da una forma di credito all'altra e da uno Stato membro all'altro. In questo senso la direttiva 87/102/CEE, modificata dalle direttive 90/88/CEE e 98/7/CE ha introdotto il calcolo di un tasso annuo effettivo globale che incorpora tutti gli interessi e i costi richiesti e che consente al consumatore di meglio confrontare questi ultimi. Sono due i problemi ricorrenti che hanno accompagnato l'introduzione del TAEG: da un lato le convenzioni di calcolo per esprimere contemporaneamente gli intervalli di tempo e gli arrotondamenti e, dall'altra, la determinazione delle spese, vale a dire la base di calcolo da prendere in considerazione. Ora, per garantire la totale affidabilità e utilizzabilità del TAEG in tutta l'Unione europea, sarebbe necessario che gli Stati membri effettuassero il calcolo in modo uniforme e includessero nello stesso modo tutte le componenti di costo connesse con il contratto di credito. Ciò non avviene ancora in tutti i casi, malgrado le modifiche apportate dalla direttiva 98/7/CE. Si riscontrano, ad esempio, difficoltà nel provare il carattere "obbligatorio" delle assicurazioni e delle garanzie previste a copertura del rimborso del credito (la natura obbligatoria di tali assicurazioni rappresenta il criterio per includerne il relativo costo nella base di calcolo) che hanno portato alcuni Stati membri a regolare tale questione attraverso il ricorso alla clausola minima. L'esclusione di taluni tipi di costi nella direttiva non ha peraltro, o non ha più, ragione di essere e numerosi Stati membri hanno pertanto incorporato tali costi nelle basi di calcolo nazionali. Nella direttiva è presente, da ultimo, una certa mancanza di precisione per quanto riguarda, ad esempio, l'effetto delle commissioni dovute agli intermediari o i tassi legati alla concessione o all'esecuzione del contratto di credito. Tutto ciò può comportare una differenza di percentuale significativa, a seconda che uno Stato membro sia più o meno rigido nella definizione della composizione della sua base di calcolo. La presente proposta di direttiva contiene una revisione tanto delle convenzioni di calcolo quanto dell'inclusione o dell'esclusione di taluni costi sulla base della loro giustificazione economica, in modo da giungere a un livello minimo di esclusione degli elementi di costo del credito e a un massimo di chiarezza. Ciò deve condurre a un significativo ravvicinamento delle basi di calcolo nazionali e ad una più elevata uniformità di calcolo. Tali misure volte a garantire la comparabilità dei costi del credito possono essere realizzate solo su scala europea. Esse avranno un effetto sufficiente solo se la direttiva si applicherà a tutti i contratti di credito offerti ai consumatori. Le legislazioni degli Stati membri contengono differenti procedure e termini di "ripensamento", di "riflessione" o di "annullamento" del contratto di credito. Tali differenti termini e procedure costituiscono dei regimi differenti per il creditore che desidera presentare offerte di credito in altri Stati membri e si trova alle prese con un termini di tre giorni in Lussemburgo, uno di 7 giorni in Belgio, la proibizione di dare esecuzione al contratto di credito durante il periodo di ritrattazione in Francia, l'obbligo di citare i termini e le procedure nel contratto di credito, ecc. Uno squilibrio legislativo nei confronti delle condizioni in base alle quali è possibile formulare, concludere e rescindere un contratto di credito può comportare, se non un ostacolo al mercato interno, quanto meno una distorsione della concorrenza. Taluni Stati membri prevedono un divieto assoluto di effettuare contratti di credito presso l'abitazione del consumatore, mentre altri prevedono un termine di ripensamento o ancora misure particolari nei riguardi di operazioni di vendita aggressive. Ciò che è perfettamente legale in uno Stato membro può comportare una condanna penale in un altro. Un creditore che lavora in uno Stato membro che prevede condizioni giuridiche particolarmente severe potrà fornire i suoi servizi con più facilità in uno Stato membro nel quale le condizioni sono meno severe e si troverà così in una posizione concorrenziale più vantaggiosa. Nell'ambito della mancata esecuzione del contratto di credito o di fideiussione il creditore si troverà ad affrontare procedure e termini di messa in mora differenti a seconda dello Stato membro di residenza del consumatore. Le legislazioni degli Stati membri differiscono in maniera significativa per quanto riguarda i periodi di attesa prima del ricorso ad azioni giudiziarie nei confronti dei consumatori e dei fideiussori, nonché in materia di pignoramento dei beni. Termini più lunghi e procedure speciali possono comportare costi aggiuntivi per il creditore che deve subire il rischio della mancata esecuzione e ciò può rappresentare uno svantaggio concorrenziale rispetto ad un altro creditore che non deve sopportare tali costi o al quale si applicano condizioni meno severe, sebbene abbia concesso un credito allo stesso consumatore. Misure che garantiscono un elevato livello di tutela del consumatore sono formulate in ottemperanza all'articolo 153, paragrafi 1 e 3a del trattato, in congiunzione con l'articolo 95 citato in precedenza. In effetti tali misure di tutela hanno una triplice finalità: - l'introduzione di misure di tutela che rafforzino la fiducia dei consumatori nel mercato, sia esso nazionale o transfrontaliero; - l'istituzione di un quadro regolamentare sufficientemente elaborato perché gli Stati membri accettino di non ricorrere più a misure di tutela aggiuntive; - attraverso queste due iniziative, di creare le condizioni che consentano la realizzazione di un mercato interno funzionante a beneficio, al tempo stesso, dei creditori e dei consumatori. È con questo spirito che la presente direttiva incoraggia il ricorso alle procedure amichevoli prima di ricorrere a procedure di recupero, la conformità di tali procedure di recupero a ciò che è stato pattuito nel contratto, l'equilibrio tra gli interessi reciproci del creditore e del consumatore in caso di ritardo nel saldo, la presa in considerazione valutazione degli interessi di ciascuno in caso di accordo sul recupero dei beni finanziati a credito e la possibilità per il consumatore di cambiare creditore, se del caso, senza dover sopportare il pagamento di indennizzi di natura dissuasiva. 1.3. Lo strumento più adatto agli obiettivi Al fine di superare le differenze materiali tra le legislazioni nazionali è opportuno ricorrere ad una regolamentazione a carattere vincolante e, all'occorrenza, a una direttiva. L'azione proposta è volta a soddisfare le esigenze del mercato interno istituendo delle norme comuni e armonizzate valide per tutti i soggetti (creditori, intermediari del credito, ecc.), consentendo, al tempo stesso, ai creditori di distribuire i loro servizi più facilmente e ai consumatori di poter beneficiare di un elevato livello di tutela; tali obiettivi sono conseguiti attraverso norme comuni e armonizzate. È stato studiato, ma non accettato, il ricorso a una legislazione uniforme sotto forma di un regolamento direttamente applicabile, senza recepimento, nelle legislazioni degli Stati membri. Una direttiva offre in effetti agli Stati membri la possibilità di modificare la legislazione in vigore in seguito al recepimento della direttiva 87/102/CEE. Durante l'elaborazione della proposta di direttiva la Commissione si è sforzata di pervenire a un equilibrio fondato sull'estensione del campo d'applicazione della direttiva che copre tutte le forme di contratto di credito e di fideiussione e sulla volontà di limitare gli effetti di tale riforma sulle legislazioni degli Stati membri. Tenuto conto della nuova impostazione per l'armonizzazione e delle numerose modifiche sostanziali introdotte, la nuova proposta sostituirà la direttiva 87/102/CEE, e abrogherà le direttive 90/88/CEE e 98/7/CE. L'impatto sulle imprese 2. Denominare l'incidenza della proposta Il settore interessato sarà principalmente quello finanziario e, nella misura in cui è coinvolta la mediazione, una parte del settore della distribuzione. In tali settori saranno interessate le imprese di ogni dimensione. In effetti, la direttiva proposta istituisce delle norme comuni e armonizzate nei confronti di tutte le persone che intervengono nella concessione e nella gestione del credito offerto ai consumatori: * per le banche e gli istituti di finanziamento (creditori) principalmente disposizioni in materia di concessione e di formazione del contratto; * per i mediatori, gli agenti i delegati, i fornitori di beni e i prestatori di servizi (intermediari del credito) la direttiva istituisce un regime comune e flessibile di registrazione che alleggerisce e armonizza il regime attualmente in vigore in taluni Stati membri; * per gli uffici di recupero e gli assicuratori del credito, gli uffici informazioni e le banche dati centralizzate che registrano informazioni personali relative ai contratti di credito e ai problemi di pagamento, un quadro preciso e armonizzato in materia di gestione dei contratti di credito e di fideiussione, compresa la loro eventuale mancata esecuzione. In tutti i casi si stabilisce un "level playing field" di livello qualitativamente elevato, rinforzando così le opportunità di concorrenza, a beneficio dei consumatori e del settore, compresi gli operatori che si affacciano sul mercato. Tenuto conto del loro carattere generale, tali regole sono non discriminatorie nei confronti di tali categorie di persone. 3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta In modo generale le imprese beneficeranno del fatto che la direttiva proposta introduce un quadro armonizzato che copre tutte le forme di credito ai consumatori. Al momento attuale, talune forme sono oggetto di un'armonizzazione delle norme, al contrario di altre. La situazione varia inoltre da uno Stato membro all'altro. Il quadro armonizzato garantito dalla direttiva porrà rimedio a tale situazione. A titolo illustrativo, i creditori e gli intermediari del credito dovranno in particolare adattare la loro gestione informatica e commerciale, nonché i prospetti informativi ed i contratti di credito in funzione dei dati da menzionare, quale il periodo di recesso armonizzato, le norme in materia di rimborso anticipato, l'applicazione dei tassi variabili e la comunicazione degli estratti conto. L'armonizzazione proposta costituirà nondimeno una semplificazione delle norme e delle procedure che risulterà vantaggiosa per il settore. Peraltro tale adattamento puntuale può essere pianificato e attuato nel corso di più anni. Per concludere, gli inconvenienti saranno ampiamente controbilanciati dai vantaggi a favore delle piccole e medio imprese. In particolare si possono citare i seguenti punti: - i creditori e gli intermediari del credito dovranno adattare la loro gestione del rischio, anche nei riguardi dei contratti di fideiussione. Essi dovranno far fronte a un aumento della loro responsabilità in seguito all'obbligo di consulenza, allo stesso modo del creditore per quanto riguarda l'obbligo di prestito responsabile, il rischio di corresponsabilità nel caso in cui esista un legame commerciale stretto tra il creditore e un fornitore di beni o di servizi. Ciò costituisce, tuttavia, un cambiamento d'impostazione piuttosto che un costo quantificabile che, peraltro, sarà compensato dalle crescenti opportunità di trattare con consumatori più fiduciosi e in un clima di concorrenza più leale. - In ottemperanza all'articolo 5, non sarà più possibile una strategia di "sorpresa" nei confronti del consumatore e ciò comporterà per taluni creditori e intermediari del credito la necessità di modificare i propri metodi di marketing. Ciò vale altresì per il trattamento dei dati personalizzati che richiederà il consenso esplicito del consumatore e del fideiussore. Ancora una volta, un tale risanamento del mercato va a vantaggio dell'intera professione. - La creazione di banche dati centralizzate, in ottemperanza all'articolo 8, stabilirà in taluni Stati membri per i creditori un obbligo indiretto di alimentare la base e un obbligo diretto di consultazione per l'offerta di ogni contratto di credito. L'assenza di basi regolamentate non significa tuttavia l'assenza di spese per la valutazione del rischio; l'impatto complessivo sarà neutro. Peraltro, nei paesi in cui tali obblighi esistono già è possibile constatare che le spese di consultazione sono marginali (tra 0,02 euro e 0,10 euro per consultazione). - La gestione del contenzioso per i creditori e i loro aventi diritto (assicuratori del credito/società di recupero) dovrà essere adattata alle procedure di messa in mora, di recupero dei beni finanziati, di sospensione dei prelievi di credito, di rescissione dei contratti di credito, di comunicazione dell'importo non pagato e di esecuzione sui fideiussori, e ciò in ossequio agli articoli 23, 24, 26 e 27. L'introduzione delle norme comuni rappresenta comunque un'ampia compensazione dell'eventuale aumento marginale delle spese attuali. - In ossequio all'articolo 28, taluni creditori e/o intermediari del credito, in taluni Stati membri, dovranno d'ora in poi essere registrati (con la possibilità del ritiro di tale "registrazione" e saranno considerati responsabili per i comportamenti degli intermediari del credito che lavorano nel loro canale di distribuzione "registrato" dagli organismi competenti. Si tratta tuttavia di introdurre un quadro regolamentato comune che, in taluni casi, sarà più snello dell'attuale quadro a livello nazionale. - In ossequio all'articolo 29, il pagamento delle commissioni degli intermediari del credito da parte del consumatore dovrà essere comunicato e centralizzato presso il creditore; ciò rafforza il controllo del creditore in caso di abuso a livello dell'intermediario e consente di meglio integrare tutte le spese all'interno del TAEG. Ciò comporterà una migliore trasparenza e quindi dei vantaggi sia per i consumatori che per le imprese per quanto concerne le condizioni concorrenziali. - I creditori saranno obbligati a rivedere tutti i contratti di credito in corso, in particolare per quanto riguarda taluni aspetti di esecuzione e di mancata esecuzione, e a sostituire, entro un termine di due anni, i contratti di credito a durata indeterminata. Si tratta dunque di un progetto pluriennale che stabilisce un quadro comune. 4. Qual è la possibile incidenza economica della proposta- Tenuto conto del rafforzamento del quadro d'armonizzazione, la proposta avrà come effetto quello di agevolare la libera circolazione dei servizi finanziari legati alla concessione e alla gestione del "retail-credit" destinata ad aumentare. Tale vantaggio controbilancia indubbiamente i pochi effetti negativi che potrebbero verificarsi a seguito dell'aumento degli obblighi a carico dei creditori e degli intermediari del credito. In linea di principio la proposta sarà neutra rispetto all'impiego e per quanto riguarda gli investimenti e la creazione di nuove imprese. Nel quadro dell'armonizzazione proposta, talune norme d'informazione e di tutela degli Stati membri saranno giudicate sproporzionate e troppo specifiche e non potranno essere mantenute. I creditori provenienti da altri Stati membri potranno accedere in modo più agevole alle banche dati nazionali. Il credito a distanza, in particolare per via elettronica, sarà reso più sicuro. I prezzi e le tariffe diverranno più trasparenti, in particolare grazie alla menzione del tasso annuo effettivo globale e le offerte di credito diverranno meglio confrontabili grazie alla loro standardizzazione. In breve, scompariranno numerosi ostacoli alla creazione del mercato unico e la proposta consentirà al settore di distribuire con maggiore facilità e in modo meno oneroso dei servizi di "credito" in tutti gli Stati membri. 5. La proposta contiene misure per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti più limitati o diversi, ecc.)- Sì nella misura in cui tali imprese possono essere assimilate ai fornitori di beni o di servizi che intervengono esclusivamente a titolo secondario quali intermediari del credito. Tale categoria di persone beneficerà di un regime "alleggerito" per quanto riguarda l'obbligo di consulenza da fornire ai consumatori e la registrazione delle loro attività presso l'organismo nazionale competente. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni. È stata organizzata una procedura di consultazione preventiva. In data 8 giugno 2001 i servizi competenti della Commissione hanno varato un documento di lavoro in vista della modifica della direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo. Tale documento, pubblicato sul sito della Direzione generale interessata, è stato inviato agli Stati membri, alle associazioni dei consumatori e degli esperti, nonché alle associazioni professionali invitandole a fornire le loro prime osservazioni. Sono state organizzate tre audizioni separate in data 4, 5 e 9 luglio. A ciascuna audizione sono stati organizzati sette tornate di consultazione basate su sette temi: un tema generale relativo alla pertinenza di una revisione e quindi i sei temi contenuti nel documento di lavoro. I partecipanti sono stati invitati a completare e a comunicare le loro ulteriori osservazioni attraverso un questionario entro e non oltre il 20 settembre 2001. In totale sono stati ricevuti 60 contributi scritti, 19 dei quali dagli Stati membri, 12 dei rappresentanti dei consumatori o degli esperti indipendenti e 30 da parte del settore. Due temi hanno dominato i contributi dei rappresentanti del settore: - gli elementi di spesa introdotti nel calcolo del TAEG (la "base di calcolo"). Per i rappresentanti del settore il TAEG deve comunicare ai consumatori ciò che essi pagano per il credito in quanto tale. Ora, la finalità del TAEG non è quella di misurare ciò che un creditore ha fissato come prezzo, quanto di determinare ciò che il consumatore deve pagare "effettivamente" per il credito proposto. La proposta di direttiva introduce una strategia che risponde a questi due differenti obiettivi, proponendo a fianco del TAEG un "Tasso creditore nominale"; - è stato contestato l'equilibrio delle rispettive responsabilità dei creditori e dei consumatori, in particolare la nozione di prestito responsabile, di cui all'articolo 9. La proposta offre tuttavia al settore maggiori opportunità di accesso ai dati relativi ai consumatori, al fine di migliorare la valutazione del rischio. Le nuove responsabilità che gravano sul settore rappresentano una contropartita ragionevole. In linea generale si può notare che tanto i rappresentanti degli Stati membri che i rappresentanti dei consumatori hanno accolto con favore il documento di lavoro. Taluni rappresentanti delle organizzazioni professionali hanno contestato la necessità di una riforma rispetto al credito immobiliare/credito edilizio, in particolare per quanto riguarda gli accordi per il recepimento del codice di condotta volontario del 5 marzo 2001 relativo all'informazione precontrattuale in materia di credito edilizio. Il progetto di direttiva ha tenuto conto di queste osservazioni escludendo il credito edilizio dalla sfera di applicazione della direttiva. La vasta maggioranza dei partecipanti si è espressa a favore di una vera revisione della direttiva e accetta, in linea di principio, un'armonizzazione di massimo livello che garantisca un elevato grado di tutela dei consumatori. Sono state apportate correzioni rispetto alla necessità, alla fattibilità o al grado di armonizzazione di taluni aspetti proposti nel documento di lavoro, anche se le linee principali sono state in genere accettate. Numerosi partecipanti del settore hanno inoltre indicato che auspicano la rimozione delle sovrapposizioni con altre (proposte di) direttive: vendita a distanza, servizi finanziari a distanza, contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, e desiderano una standardizzazione e armonizzazione di tutti i testi comunitari. La proposta di direttiva tiene conto di tali desideri nella misura in cui essa si allinea in particolare sulle disposizioni della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatori, che modifica le direttive 90/619/CEE del Consiglio, 97/7/CE e 98/27/CE. La Commissione ha scelto tale impostazione al fine di ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in campi analoghi. La Commissione è consapevole delle divergenze esistenti in altre direttive in materia di diritto dei consumatori. Come già constatato nella sua "strategia per i consumatori 2002-2006", essa prevede una revisione a seguito della sua comunicazione in materia di giurisprudenza contrattuale.
NOTE 1 Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo. |