TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS

SOUDN DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTV

EURPAI KZSSGEK BRSGA

DE EUROPISKE FLLESSKABERS DOMSTOL

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

GERICHTSHOF DER EUROPISCHEN GEMEINSCHAFTEN

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EUROOPA HENDUSTE KOHUS

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPLNOT EUROPEJSKICH

ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

TRIBUNAL DE JUSTIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

SDNY DVOR EURPSKYCH SPOLOČENSTIEV

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTS EUROPENNES

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

CIRT BHREITHINAIS NA gCMHPHOBAL EORPACH

EUROOPAN YHTEISJEN TUOMIOISTUIN

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

EIROPAS KOPIENU TIESA

 

 

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 90/08

16 dicembre 2008

 

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-524/06

Heinz Huber / Germania

UN REGISTRO CENTRALIZZATO DEGLI STRANIERI PU CONTENERE

UNICAMENTE DATI PERSONALI STRETTAMENTE NECESSARI PER

LAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO DI SOGGIORNO

 

Il trattamento e la conservazione di tali dati relativi ai cittadini dell'Unione a fini statistici o di lotta alla criminalit contrario al diritto comunitario

 

Lordinamento tedesco ha istituito un registro centralizzato (Auslnderzentralregister, AZR) che raccoglie taluni dati personali relativi agli stranieri che soggiornano nel territorio tedesco per un periodo superiore a tre mesi. LUfficio federale per limmigrazione e i rifugiati (Bundesamt fr Migration und Flchtlinge) responsabile della gestione di tale registro e coadiuva, segnatamente, le pubbliche amministrazioni competenti per lattuazione della normativa in materia di stranieri. In particolare, lAZR utilizzato a fini statistici e in occasione dellesercizio, da parte dei servizi di sicurezza e di polizia e delle autorit giudiziarie, di competenze in materia di azioni giudiziarie e di ricerche relative a comportamenti criminali o che mettano a rischio la pubblica sicurezza.

Il sig. Huber, cittadino austriaco, si stabilito in Germania nel 1996 per esercitarvi la professione di agente assicurativo indipendente. Ritenendosi discriminato perch dati personali che lo riguardano figurano nel registro centralizzato, e in particolare perch per i cittadini tedeschi non esiste una banca dati corrispondente, il sig. Huber ha richiesto la cancellazione di tali dati.

La Corte dappello amministrativa del Land Renania del Nord-Westfalia (Oberverwaltunsgericht fr das Land Nordhein-Westfalen), cui stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilit con il diritto comunitario del trattamento di dati personali effettuato nellambito di un registro centralizzato.

La Corte di giustizia constata, innanzi tutto, che i dati in questione sono dati personali ai sensi della direttiva sulla tutela dei dati personali 1. In conformit alla direttiva, il trattamento di questi dati lecito solo se necessario allesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso allesercizio di pubblici poteri.

 

La Corte ricorda che il diritto di soggiorno di un cittadino dellUnione nel territorio di uno Stato membro di cui egli non ha la nazionalit non incondizionato e pu essere soggetto a limitazioni. Cos, il fatto che uno Stato membro disponga di informazioni e di documenti pertinenti relativi agli stranieri ed utilizzi un registro, al fine di coadiuvare le autorit incaricate di applicare la normativa in materia di soggiorno risulta, in linea di principio, legittimo, a condizione che sia rispettato il requisito della necessit a norma della direttiva sulla tutela dei dati personali.

La Corte conclude che un sistema di trattamento di dati personali di questo tipo conforme al diritto comunitario se contiene unicamente i dati necessari per lapplicazione da parte di tali autorit di detta normativa e se il suo carattere centralizzato consente unapplicazione pi efficace della normativa in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dellUnione europea non aventi la nazionalit di detto Stato.

Per quanto riguarda la conservazione ed il trattamento di tali dati a fini statistici, la Corte osserva che il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a consentire alle autorit nazionali di essere esattamente informate circa i movimenti di popolazione sul loro territorio. Tali statistiche presuppongono la raccolta da parte degli Stati di una certa quantit di informazioni. Tuttavia, lesercizio di tale competenza non rende per questo necessarie la raccolta e la conservazione dei dati nominativi effettuate nellambito del registro in questione. Di conseguenza, la Corte dichiara che un siffatto trattamento dei dati personali non rispetta il requisito della necessit ai sensi della direttiva.

Infine, quanto allimpiego dei dati contenuti nel registro per finalit di lotta alla criminalit, la Corte rileva, tra laltro, che tale obiettivo concerne la repressione dei reati commessi, a prescindere dalla nazionalit dei loro autori. Ebbene, il registro non contiene dati personali dei cittadini dello Stato membro interessato, quindi un impiego per finalit di lotta alla criminalit viola il divieto di discriminazione ed dunque in contrasto con il diritto comunitario.

 

Note                                       

1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

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Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-524/06

Di regola tale testo pu essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

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