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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITAĠ EUROPEE
Ricorso proposto il 3 aprile 2009 Kitou/Garante europeo della protezione dei dati (Causa T-164/09 – Pubblicata sulla GUUE n. C 153 del 4/7/2009) Lingua processuale: il francese
Parti Ricorrente: Erasmia Kitou (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato) Convenuto: Garante europeo della protezione dei dati Conclusioni della ricorrente — Constatare lĠinapplicabilit del regolamento (CE) n. 1049/2001; — in subordine, constatare lĠerrore di diritto nellĠapplicazione congiunta dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 45/2001; — conseguentemente, annullare la decisione del GEPD 2008- 0600; — constatare che la domanda di accesso al documento non soddisfa i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001; — condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti La ricorrente chiede lĠannullamento della decisione del Garante europeo della protezione dei dati con cui questĠultimo aveva dichiarato che la divulgazione, in occasione di un procedimento giudiziario nazionale, di taluni dati concernenti la carriera della ricorrente allĠinterno della Commissione delle Comunit europee non sarebbe contraria alle disposizioni dei regolamenti nn. 45/2001 ( 1 ) e 1049/2001 ( 2 ). A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere che: — la decisione impugnata priva di fondamento, in quanto si baserebbe sul regolamento n. 1049/2001 che non sarebbe applicabile nel caso di specie, dato che la domanda di accesso non ha ad oggetto un documento ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ma esclusivamente un dato personale; — anche supponendo che i regolamenti nn. 1049/2001 e 45/2001 fossero applicabili congiuntamente al caso di specie, il convenuto ne ha fatto unĠapplicazione erronea ritenendo che i requisiti posti dal regolamento n. 45/2001, relativi al trattamento dei dati personali, fossero applicabili solo in caso di applicabilit dellĠeccezione di cui allĠart. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1049/2001, concernente lĠaccesso ai documenti; — il convenuto ha disconosciuto le disposizioni del regolamento n. 45/2001, in quanto la domanda di accesso non avrebbe ad oggetto un documento n sarebbe fondata su alcuno dei requisiti di liceit del trattamento di dati personali di cui allĠart. 5 del regolamento n. 45/2001.
NOTE ( 1 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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