La privacy dei terzi estranei è una garanzia non un freno alle indagini della polizia

di
Ugo De Siervo
(Componente del Garante per la protezione dei dati personali)

Una deliberazione del dicembre scorso del Garante per la protezione dei dati personali in tema di indagini investigative penali ha suscitato alcuni rilievi critici da parte di Paolo Giordano, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Vale la pena di tornare sul tema per dissipare qualche equivoco sul contenuto della legge 675/1996 e sullo stesso contenuto della deliberazione del Garante, che incide certamente in un ambito particolarmente delicato.

Ricordiamo sommariamente la vicenda: un cittadino vede riportati sui giornali alcuni suoi dati riservati, collegati a una vicenda processuale alla quale risulta del tutto estraneo, avendo chiesto la fonte di questi dati ai giornalisti che li avevano diffusi, viene a sapere che le informazioni che lo riguardano provengono dal fascicolo processuale fornito agli avvocati dalle parti coinvolte in quella vicenda, a cui sono collegati anche vari documenti redatti da organi di polizia giudiziaria, che avevano utilizzato molteplici notizie, anche riservate (presenze in alberghi, luoghi di residenza, dati relativi al traffico telefonico), per indagare su un vasto numero di persone potenzialmente collegabili alla vicenda di interesse della magistratura penale.

Sembra evidente che si è proceduto a un'ampia preliminare indagine di investigazione, utilizzando alcune delle molteplici basi informative di cui legittimamente dispongono gli organi giudiziari e di polizia, salvo poi restringere, sulla base degli elementi indiziari emersi in questa fase, l'attenzione su solo alcune delle persone su cui si era in origine investigato.

Solo rispetto a questo ristretto numero di persone si è quindi proceduto ulteriormente in sede penale da parte della Procura interessata, ma la documentazione di tutte le investigazioni preliminari svolte è andata a comporre il fascicolo fornito alle parti e ai loro difensori, con la conseguenza che in tal modo sono stati resi noti non pochi dati riservati a persone ritenute dalla stessa magistratura estranee alla vicenda su cui si era indagato.

Rispetto a questa vicenda si pone la disciplina della legge sui dati personali. E' evidente che il legislatore ha usato una discutibile tecnica normativa; ha iniziato l'articolo 4 della legge 675/1996 con la solenne affermazione che la "presente legge non si applica al trattamento dei dati effettuato" da tutta una serie di importanti strutture fra cui gli organi di polizia, di giustizia, di sicurezza, trattamenti semmai da riformare in futuro (si veda la lettera i) dell'articolo 1 della legge 675/1996, integrata dalla legge 344/1998), subito dopo ha però aggiunto, al comma 2 del medesimo articolo 4, che anche questi trattamenti di dati personali devono già da ora rispettare una serie di disposizioni della legge, a cominciare - per quanto qui interessa - dall'articolo 9 della legge. Questa disposizione prescrive, tra l'altro, che i dati personali devono essere "pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati".

Sembra evidente che la pertinenza e la non eccedenza nel trattamento dei dati personali necessari per investigazioni penali è largamente opinabile e che in materia esiste in pratica una discrezionalità amplissima degli organi del pubblico ministero e della stessa polizia giudiziaria che opera sotto la sua direzione.

Ciò malgrado, al Garante è comunque apparsa alquanto equivoca l'operazione, presente in alcuni dei documenti diffusi, di assemblare confusamente un'eterogenea serie di dati personali, senza che risultassero espressi ragionevoli criteri investigativi;

Ma soprattutto è apparso del tutto inaccettabile quanto avvenuto nella fase successiva: gli stessi organi del pubblico ministero hanno ritenuto l'estraneità a ogni possibile forma di responsabilità di tutta una serie di soggetti, di cui paradossalmente si è però provveduto a comunicare tutta una serie di dati personali, di cui sicuramente una parte riservati.

Sembrerebbe, invece, assolutamente doveroso provvedere a depurare la documentazione relativa alle indagini preliminari da tutti quei riferimenti idonei a rivelare dati relativi a persone estranee alla vicenda processuale; dopo la legge 675/1996 i dati personali, infatti, sono nell'esclusiva disponibilità dell'interessato, salva l'applicazione delle sole previsioni legislative in senso contrario. Nel caso che ha originato la decisione del Garante ci si riferiva a dati abbastanza delicati, come la conoscenza o la frequentazione con alcuni soggetti, la presenza in determinati alberghi, i luoghi di dimora, le comunicazioni telefoniche intervenute fra diverse utenze. ma in altri casi, le preliminari investigazioni di polizia potrebbero riguardare dati personali ancora più delicati, relativi a persone che si dimostrino del tutto estranee alle vicende su cui si indaga: penso, ad esempio, ai possibili danni gravissimi che potrebbero derivare dalla pubblicizzazione di alcune indagini che ritengano necessario accedere ai dati relativi a soggetti malati di Aids o ai nominativi di persone che sono state oggetto di violenze sessuali, salvo poi orientarsi in tutt'altre direzioni.

Nè quest'opera di depurazione della documentazione relativa alle investigazioni preliminari rappresenta qualcosa di difficile o di nuovo, solo se si riflette, ad esempio, sull'assai più complesso dovere per le autorità giudiziarie di stralciare le parti delle intercettazioni effettuate che si dimostrino irrilevanti rispetto alle indagini per le quali sono state disposte.

Nè sinceramente si può accettare il suggerimento del Procuratore Giordano "di censurare il divulgare della notizia, anziché il produttore dell'indagine" (il giornale che ha pubblicato la notizia e non le procure interessate), poiché i vincoli di riservatezza riguardano anzitutto gli organi istituzionalmente chiamati a far rispettare la legge e che dovrebbero anche ben sapere che il deposito di materiali nei fascicoli processuali equivale a una loro larga conoscibilità, idonea anche a far nascere una (per quanto erronea) presunzione sulla legalità della loro successiva diffusione in pubblico.

Ciò ovviamente non toglie che anche gli organi di informazione debbano valutare con maggiore attenzione che in passato la possibilità di diffondere dati personali che a essi giungano anche tramite (o da) autorità giudiziarie. In materia il Garante è già dovuto intervenire con diversi provvedimenti e ha anche seguito l'adozione del "codice di deontologia" degli operatori informativi che contiene alcune utili specificazioni.

Non si può però pretendere di scaricare tutte le responsabilità solo su coloro che operano "a valle" negli strumenti di informazione, senza che coloro che operano "a monte" si pongano il problema di meglio selezionare la comunicazione dei dati personali.

Nel provvedimento del Garante non vi sono quindi intenti polemici o inutili freni nei riguardi delle investigazioni di polizia giudiziaria, ma semplicemente due richiami di fondo: "il materiale informativo da acquisire nel procedimento penale va selezionato in base alla necessità di assumere dati, informazioni e notizie necessari per la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati", la nuova legge "rende necessario operare in un quadro di maggiore attenzione per i diritti della personalità tutelati dalla legge stessa, e impone di non arrecare pregiudizi alle persone, specie qualora si tratti di terzi estranei alle vicende giudiziarie".

(Ndr: ripreso da "Guida al Diritto" de Il Sole-24 Ore del 27 febbraio 1999)