DALLA TEORIAALLA PRASSI DEMOCRATICA: LA LAICITA DI STEFANO RODOTA
di
Maurizio DiMasi
(Dottore magistrale in Giurisprudenza, specializzando pressola Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali L. Migliorini,Universit degli Studi di Perugia.)
SOMMARIO: 1Lalaicit come regola fondamentale del confronto in democrazia; 2 Lattualitnelle questioni eticamente sensibili: eclissi dei principi costituzionali?; 3La filosofia laica di Stefano Rodot.
1La laicit come regolafondamentale del confronto in democrazia
Questa non unaprofessione di fede. E una riflessione sulla laicit non come polo oppositivo,che pi duno vorrebbe rimuovere, ma come componente essenziale del discorsopubblico in democrazia. E dunque guidata da un profondo convincimentodemocratico, non da intransigenza astratta, meno che mai dallidea di spaccareil mondo in due, tra credenti e non credenti. Vuole tenere ferma la bussola deiprincipi, misurandosi per in ogni momento con i fatti.
Dallincipit de Perch laico (Editori Laterza, Bari, 2009) sipercepisce immediatamente la scelta che Stefano Rodot fa per il candore,esplicitando intento, strumenti e finalit del suo ultimo libro: la laicit principio costitutivo dello Stato democratico, fattore genetico dellaCostituzione Repubblicana che, tuttavia, oggi nuovi defensor fidei tendono pericolosamente a bypassare conla pretesa di imporre a tutti regole giuridiche in nome di valori nonnegoziabili, ergo fuorida ogni procedura democratica. Se, pertanto, nel tempo si passati da una laicitoppositiva, che dovevarivendicare il suo posto nella sfera pubblica monopolio della culturacattolica, ad una laicit costitutiva, desumibile dalla trama dei valori costituzionali edespressamente riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 203 del1989, i tempi moderni – vuoi per la crisi delle agenzie sociali qualipartiti politici e sindacati, vuoi per le innovazioni apportate dalla scienza edalle biotecnologie – sembrano spostare le lancette dellorologioindietro, lasciando ampio margine dazione ad una Chiesa romana immersa nelpuro temporalismo, soggetto politico a tutti gli effetti. Eppure allinternodellambiente cattolico si pu riscontrare una frattura tra Chiesa istituzione,soggetto detentore di posizioni ufficiali politicamente ambite, e ambienticattolici aperti al confronto, con i quali i laici devono essere attentiinterlocutori. Daltronde, come afferma Rodot, la vicenda storica dellareligione ha sempre incontrato non la tentazione, ma la realt dura deltemporalismo (cit. pag.7), tutto sta nel riconoscerla come tale e valutarla con le categorie adeguate;se vero che il discorso pubblico non deve trascurare il profondo contributoche la religione pu dare, altrettanto vero che nella sfera pubblica valgonole regole della democrazia, prima fra tutte il rispetto delle minoranze.Quando, invece, ci sono soggetti politici che proclamano e impongono una Veritapodittica ci si potrebbe trovare di fronte a un clash of absolutes, a uno scontro tra assoluti, chestoricamente ha portato alla soppressione della libert e alla negazionedelleguaglianza e della dignit: i totalitarismi ne sono lesempio pieloquente. E allora non si tratta di ricacciare la fede nel privato e la Chiesanelle sacrestie, ma di porsi nella sfera pubblica in condizione di parit congli altri interlocutori, tenendo ben a mente che le regole del gioco, deldialogo e del confronto, in definitiva le regole della sfera pubblica, leuniche che si devono imporre erga omnes, sono quelle democratiche pluraliste presenti nellaCostituzione e nei Trattati internazionali cui lItalia aderisce.
La Costituzione repubblicana,difatti, nasce in un clima di rispetto e riconoscimento reciproco tra forzepolitiche distanti che porter allapprovazione dellart. 7 della CartaFondamentale, in un tempo in cui si aveva, profondo, il senso di unrapporto tra religione e sfera pubblica che non doveva convertirsi nellapretesa di affermare primati o esclusivit, di sovrapporre un ordine di valoridiverso da quello che si affidava a una libera dichiarazione dei diritti (cit. pagg. 12-13). Equilibrio che sarmesso a dura prova negli anni 50, quando si abus del vilipendio dellareligione di Stato per perseguitare i difensori della libert religiosa e dellalibert despressione e dellarte, per rasserenarsi apparentemente negli anni60 a seguito del disgelo costituzionale e del mutamento del quadro politico.Costante rester, per, lambiguit dei rapporti tra Stato e Chiesa elingerenza di questultima nella vita politica, tanto che saranno proprio lebattaglie referendarie per il divorzio (1974) e laborto (1981) a renderenecessari unautonomia della politica e una ridefinizione del metodo diconfronto: al disgelo costituzionale si accompagna cos un disgeloculturale e politico che, ad esempio, indurr Aldo Moro (), a sottolineare lanecessit che i cattolici testimonino la loro fede nella societ piuttosto checercar di imporre il loro punto di vista con lo strumento della legge (cit. pag. 15). Peraltro appaiono benlontani allAutore cattolici democratici della fattezza di Moro o De Gasperi: oggi piuttosto iltempo di atei devotie teodem, mentre lagerarchia vaticana dichiara esplicitamente di considerare lItalia terra dimissione, base per una nuova reconquista, proiettandosi oltre il Concordato e cancellando luoghi eoccasioni di un confronto libero e rispettoso delle posizioni diverse e delleminoranze. Il rischio quello di un allineamento delle istituzionirepubblicane ad un indirizzo etico dominante, di cui la Chiesa romana si fa unicadepositaria, come ben dimostra la circostanza che ormai nelle discussionipubbliche, dovendosi individuare principi di riferimento, si ricorre sempre pialle encicliche dei pontefici e sempre meno alle norme della Costituzione. Sista forse assistendo, nei fatti, ad una revisione della Costituzione italianada parte del Vaticano? Il rifarsi a principi costituzionali, invece cheesclusivamente canonici, vuol forse dire escludere la religione dalla sferapubblica, come qualcuno paventa? Certo, osserva Stefano Rodot, la distinzionetra sfera privata e sfera pubblica importante e non va perduta perch haconsentito una garanzia profonda della libert religiosa, non confinata nellacoscienza, ma collocata appunto in un luogo fisico intoccabile da poteriesterni, risultato consentito proprio da quel rispetto per le ragionidellindividuo e della sua intimit che il pensiero laico ha reso possibile conla sua affermazione dellautonomia della persona (cit. pag. 20). Tale accettazione fortedella religione nella sfera privata consente alla religiosit tout court (non solo a quella cattolica romana) diesprimersi al meglio nella sfera pubblica. Il problema rimane il quomodo di tale espressione, che non pu esserelimposizione di una sola voce, ma la somma di varie voci, in un contestocaratterizzato dalluguaglianza e dal riconoscimento della diversit, comedaltronde emerge dalla Costituzione: lart. 3 afferma leguaglianza deicittadini senza distinzione di religione e lart. 19 proclama che tuttihanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasiforma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privatoo in pubblico il culto, purch non si tratti di riti contrari al buoncostume. E la presenza nella sfera pubblicadella religiosit, una cum convinzioni filosofiche e appartenenza politica, ulteriormenterafforzata dallart. 21 Cost. sulla libert di manifestazione del pensiero, checonsente a tutti di partecipare alla discussione democratica con le proprieopinioni. Occorre, dunque, riconsiderare la classica dicotomia cattolico/laico,clericale/anticlericale: la laicit che promana dalla nostra CartaFondamentale, infatti, va considerata come il modo dessere della societ edella politica, un carattere della stessa democrazia, modus operandi nella sfera pubblica, strumento per lalibera formazione della personalit.
In tale prospettiva lapolitica stessa che deve ridefinirsi, tanto pi in unet che si apre al post-umanoe al trans-umano, rivalutando il ruolo primario delcompromesso tra diverse posizioni ed evitare di ricorrere al diritto in unalogica di proibizione, in nome di fini non negoziabili imposti da una solaagenzia morale. In sostanza, una cosa attribuire rilevanza allareligione nella sfera pubblica, altro la pretesa di riconoscere a essa unasorta di monopolio dei valori, riprendendo anche atteggiamenti del passato adavvicinarsi assai, fino a sovrapporle, religione e morale, vedendo poi nellaChiesa il luogo dove si trovano i veri esperti della natura umana (cit. pagg. 46-47). Solo riconoscendola diversit e la pari dignit degli altri interlocutori democratici possibile il dialogo e la paziente costruzione di valori comuni. Ci implica un ripensamento delconcetto di tolleranza, che non pu essere intesa semplicemente in sensopassivo, come sopportazione del/separazione dal diverso: la laicit sispinge oltre, implica accettazione e rispetto. Non possiamo appagarci diuna societ che tollera sempre pi, e accetta sempre di meno (cit. pag. 62). Non solo. Ci implica,infatti, una riconsiderazione delle tecniche di disciplina giuridica: lalaicit democratica anche presidio del pluralismo religioso, morale,ideologico e filosofico, e perci richiede lidea di un diritto non come regoladi supremazia di unsolo valore o sistemi di valori, ma come regola di compatibilit tra valori differenti.
Risulta in tal modotratteggiata compiutamente dallAutore la missione del laico: esso Deveessere capace di esprimere con forza e convinzione il suo punto di vista, ma altempo stesso deve lavorare perch vi siano le condizioni per un confrontoaperto e continuo tra i diversi punti di vista. Deve quindi impedire laformazione di qualsiasi tipo di ghetto, religioso, etnico, localistico,ideologico. Deve incessantemente lavorare per distinguere quel che deve essereregolato dalla norma giuridica e quel che deve restare affidato alla norma moralee alla coscienza individuale. Siamo ben lontani dalla vecchia diatriba traclericali e anticlericali, e ben entro il difficile lavoro che ci impongonotempi di grande cambiamento (cit. pag. 111).
2 Lattualit nellequestioni eticamente sensibili: eclissi dei principi costituzionali?
Dalla teoria Rodot passasubito alla pratica, analizzando quali sono i risultati del lassismodemocratico e dellallineamento ad un indirizzo etico dominante. Cosa succedequando la politica incontra valori non negoziabili, sui quali solo la Chiesaromana pu pronunciarsi? Accade che nasce una costituzione parallela, volta amettere in discussione o a cancellare del tutto la prima parte dellaCostituzione italiana, quella dei diritti, dei principi fondamentali e dellelibert. Di pi. A essere tacciate di relativismo, invero, sono tutte le Cartedei diritti, a cominciare dalla Dichiarazione universale dei diritti umanidellONU, del 1948. Si assiste allabbandono di una politica costituzionale eal ritorno ad un diritto di natura, di cui il Vaticano si fa unicointerprete, ad un conflitto tra poteri che ogni giorno sotto i nostri occhi, inprimis sulle questionieticamente sensibili quali obiezione di coscienza, procreazione assistita,testamento biologico, unioni non fondate sul matrimonio, diritti degliomosessuali. Il conflitto temporale tra Stato laico e Chiesa cattolica emergedalle recenti prese di posizione di questultima, che pi nitide e radicalinon potrebbero essere.Cos il Papa attualmente regnante, Benedetto XVI, dopo aver indicato valorifondanti della natura umana e non negoziabili, invita i legislatori cattolici apresentare e sostenere leggi ispirate ad essi (13 marzo 2007), mentre laPontificia Accademia per la vita raccomanda una coraggiosa obiezione dicoscienza a tutti icredenti ed in particolare a medici, infermieri, farmacisti e personaleamministrativo, giudici e parlamentari e altre figure professionalidirettamente coinvolte nella tutela della vita umana individuale laddove lenorme legislative prevedessero azioni che la mettano in pericolo (16 marzo). In concreto, osservalAutore, ci significa che i valori di riferimento dei legislatori non devonopi essere quelli democratici e pluralisti previsti dalla Costituzione, maquelli esclusivamente determinati e interpretati dalla Chiesa. A questo siaccompagna un esplicito rifiuto dellordine civile, rappresentato dallalegittima legislazione dello Stato ritenuta non conforme a quei valori, chepersino i giudici non dovrebbero applicare. La rottura netta. Viene posto unlimite esplicito al potere del Parlamento di decidere liberamente sul contenutodelle leggi, con lulteriore ammonimento che, qualora quel limite non fosserispettato, si troverebbe di fronte alla rivolta dellintera societ cattolica (cit. pagg. 127-128).
Di fronte a prese diposizioni cos estreme, che negano la logica democratica, ci si rimette intermini di libert e di eguaglianza, come dimostra il governo della vita daparte del legislatore italiano negli ultimi anni. Diversamente dovrebbemuoversi almeno nel campo specificamente giuridico: quando il dirittodisciplina la vita (movimento ineguale, irregolare e multiforme, per dirla alla Michel de Montaigne),infatti, lo deve fare nel modo pi leggero possibili, salvaguardando al massimolautodeterminazione dei cittadini, adattando una tecnica legislativa chiara elineare che proceda per principi condivisi e rispettosi delle diversit.
Figlia di un proibizionismoideologico e miope,dincontestabile derivazione cattolica, invece, la legge 40/2004 in materiadi procreazione medicalmente assistita, normativa che rappresenta una forteinversione di tendenza nel processo che dagli anni 70 in poi ha vistoaffermarsi i diritti delle donne, la libert riproduttiva e i progressiviallargamenti a ci che riconosciuto come socialmente possibile e lecito nelcampo della famiglia, poich pretende di normare chi, in quali condizionipersonali e di capacit fisiologiche, pu avere un figlio con lutilizzo dellebiotecnologie. Cos nel disposto della legge 40 possono accedere alla tecnichedi PMA solo coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, inet potenzialmente fertile, entrambi viventi, sempre purch sia accertatalimpossibilit di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione,ed comunque circoscritto ai casi di sterilit o di infertilit da causaaccertata e certificata da atto medico. Complementare allo sfavore dellegislatore per la procreazione artificiale – non naturale e dunquenon buona a priori –,nonch allaffermazione del modello tradizionale e cattolico di famiglia(nucleare, bigenitoriale, eterosessuale), la proibizione della fecondazioneeterologa, attraverso la donazione di gameti (cellule sessuali) estranei allacoppia richiedente, e della maternit surrogata. Fingendo di non sapere chelaspirazione delle coppie ad avere un bambino spesso non pu esseresoddisfatta n con la fecondazione omologa (e in tal modo il legislatore discriminatra sterilit e sterilit), n per difficolt o impossibilit di ricorrereallistituto delladozione a causa delle sue strette maglie selettive,ignorando che in Italia si era gi affermata quale prassi diffusa quelladelleterologa, che di conseguenza si creato un florido turismoprocreativo – viaggidella speranza chefiniscono per riaffermare una cittadinanza censitaria subordinando leffettivit di undiritto alla condizione economica – e che, in definitiva, il desiderio diun figlio pu determinare stati patologici psico-fisici e sociali tali per cuinessunaltra terapia sufficientemente valida (se non quella di ottenerla congameti estranei alla coppia), il legislatore della 40/2004 ha optato per undivieto pi simbolico che assoluto della fecondazione eterologa. Con relativi costiumani e illogichecostrizioni del corpo femminile.
Inoltre, come nota lAutore,la scelta legislativa non pu che incontrare vizi di legittimitcostituzionale, dato che la procreazione assistita collocata nellambitodegli atti medici, di conseguenza riguarda il diritto alla Salute1,dichiarato fondamentale dallart. 32 della Carta Repubblicana e, quindi, noncomprimibile attraverso una legge ordinaria che vieti il ricorso ad alcunetecniche mediche generalmente accettate nel mondo (cit. pag. 80). Altro vizio dilegittimit costituzionale riguarda, poi, il divieto daccesso alle tecniche diprocreazione assistita alla donna single, discriminata, nel divieto dellart. 3 Cost., in base aduna condizione personale. Senza parlare dellinapplicabile ed insensato obbligo per ladonna di farsi impiantare tutti e tre gli embrioni prodotti, salvo poi poterabortire. In questottica, allora, il diritto assume tinte autoritarie, sipresenta come unimposizione, e non come il riflesso di un sentire comune,generando la reazione dei sacrificati, degli esclusi (cit. pag.69). Tinte che si fannodrammatiche passando a considerare le scelte di fine vita e il governo delmorire, dove il ricorsoallindisponibilit della vita, proclamata a gran voce in ambito cattolico,porta alla negazione dellautodeterminazione, del rispetto della dignit edella responsabilit delle persone. Di chi il corpo che muore? Anche inquesto caso si impone una lettura volta a privilegiare la costituzionalizzazione del corpo. LAutore, difatti, consideracome tecnicamente si parli giustamente di indisponibilit della vita altrui, ma un vincolo alla libert di decisionedella persona interessata non pu essere dedotta dal riconoscimento e dallagaranzia dei diritti inviolabili delluomo, ai sensi dellart. 2 Cost., poichla portata di questa norma deve essere intesa alla luce di altre normecostituzionali: lart. 13 sulla libert personale, lart. 21 sulla libertdespressione, e – ancora una volta – lart. 32 che, tutelando lasalute, afferma solennemente una soglia invalicabile per la legge stessa, laquale in nessun caso pu violare i limiti imposti dal rispetto dellapersona umana. Nessunavolont esterna, –osserva lAutore – fosse pure quella coralmente espressa da tutti icittadini o da un Parlamento unanime, pu prendere il posto di quelladellinteressato (cit.pag. 84). Daltra parte che la vita sia satura dessere e, perci, bene in s,valore supremo, discusso tuttora anche in ambiente cattolico2,tanto che Rodot, a buona veduta, richiama una bozza di testamento biologicoproposta nel 2008, in Spagna, dalla Conferenza episcopale, progetto chepresenta una duplice peculiarit: si afferma che la volont della personadeve essere rispettata come se si trattasse di un testamento, escludendo cosla possibilit di un rifiuto o di una obiezione di coscienza da parte deimedici; e, con dichiarazione particolarmente impegnativa, si scrive che lapersona considera che la vita in questo mondo sia un dono e una benedizione diDio, ma non il valore supremo assoluto (cit. pag. 83). Approdato in Italia, ovviamente (?), ildibattito sul testamento biologico (rectius, sulle direttive anticipate ditrattamento) finito nel gorgo dei fondamentalismi e dellastrumentalizzazione. Mache una legge sia necessaria lo mostrano i casi, diversi, di Piergiorgio Welbyed Eluana Englaro. Sulla prima vicenda lAutore evidenzia come il rifiuto delTribunale di Roma di far morire con dignit Welby, per sua espressa volont, sicollochi ai limiti della denegata giustizia, giacch la magistratura venutameno al suo compito legittimo di essere il luogo istituzionale dove lenuove domande di diritti trovano immediate risposte sulla base dei principi giesistenti nel sistema giuridico (cit. pag. 91): e il nostro sistema giuridico mette al centro lapersona con la sua volont, non gi paziente sottoposto al volere del medico odella Chiesa, ma soggetto morale nel senso pi lato, al quale, solo, spettano le scelte estremesulla propria vita. La magistratura, al contrario, si riscattata nel CasoEnglaro, vicenda che di recente, pi dogni altra, ha infervorato il discorsopubblico gi dalla prima sentenza della Suprema Corte, nellottobre 2007, cheha indicato la soluzione per il caso della ragazza da 17 anni in statovegetativo permanente. Rodot non ha dubbi: la sentenza della Cassazione esemplare per la capacit di leggere il diritto per quello che , e non perquello che si vorrebbe che fosse o non fosse; per il rigoredellargomentazione; per lassunzione della responsabilit propria del giudiceche, di fronte a questioni difficili, non le sfugge, rifugiandosi inartificiosa costruzioni e negando cos quella giustizia che i cittadinichiedono (cit.pag.100). Sul versante del dibattito politico si pi volte sostenutolillegittimit del ruolo dei giudici, che non dovrebbero indebitamentesupplire il legislatore. Ma, osserva acutamente lAutore, non vi nel caso dispecie un vuoto normativa, casomai vero il contrario. I giudici dellaCassazione hanno fatto ricorso ad una serie amplissima di norme: gli articoli2, 13 e 32 della Costituzione, la Convenzione sui diritti umani e dellebiotecnologie del Consiglio dEuropa3, la Carta dei dirittifondamentali dellUnione Europea proclamata a Nizza nel 20004, lalegge sul Servizio sanitario nazionale del 1978, gli articoli del codice dideontologia medica. Con unargomentazione impeccabile si distinto tra ilrifiuto di cure, di cui si trattava nel Caso Englaro, e tra le diverse ipotesideutanasia. Il punto di partenza stato il principio del consenso informatodal quale discende il potere della persona di disporre del proprio corpo (cos la Corte Costituzionale, sentenzan. 471 del 1990). Ora, quale deve essere il punto darrivo di una legge che siprende lonere di disciplinare la fine della vita? LAutore lo affermaapertamente: una legge sulle direttive anticipate deve essere sintetica,lineare, chiara, immediatamente comprensibile e, soprattutto, non deve risolvereun problema della politica, ma riconoscere un diritto dei cittadini (cit. pag. 83). 5
Diritto di scegliere lapropria qualit della vita, diritto di autodeterminarsi e di vivere e morire inmaniera dignitosa. Libert, uguaglianza e dignit che, viceversa, il Vaticanonega, in vita terrena oltre che nellaldil, ad almeno una categoria di personedeterminate: gli omosessuali. Stefano Rodot, qui pi sagace che mai, osservacome la Chiesa romana abbia eretto un muro invalicabile e senza crepe, si siacompletamente chiusa ad ogni forma di dialogo e confronto democratico. Nellegittimo esercizio del suo magistero la Chiesa decide di chiudersi al mondo, eperci finisce con lo schiacciare gli omosessuali con una condanna senzaappello, rischiando cos di travolgere pure lesile rispetto per la condizioneomosessuale legato allinvito a viverla in castit (cit. pag. 164). Conseguentemente,mentre in Occidente si assiste una crescente accettazione di gay e lesbiche edad una parallela estensione a loro dei diritti civili, la Chiesa romana –identificando peccato e reato – si opposta con violenza alla proposta di depenalizzazioneuniversale dellomosessualit, che in parecchi Stati viene ancora punitaaddirittura con la pena di morte, moratoria avanzata nel dicembre 2008 dalpresidente francese Nicolas Sarkozy. Ma lottimismo dellAutore si evincedallapertura al dialogo con frange cattoliche maggiormente sensibili, quale quella della rivista Aggiornamenti sociali6, e soprattutto dallosguardo sul futuro e sullEuropa. E la Carta di Nizza, infatti, che affermasolennemente il divieto di discriminazione – oltre che sul sesso, sullarazza, sulla religione, sulla lingua, sulle opinioni, sul patrimonio,sullhandicap, sulle caratteristiche genetiche – appunto sulle tendenzesessuali, e che allart. 9 distingue tra diritto di sposarsi e diritto dicostituire una famiglia, proprio per consentire la costituzione legale diunioni distinte da quelle tra persone di sesso diverso.
3 La filosofia laica diStefano Rodot
In una delle ultimedichiarazioni rilasciate prima della morte di Eluana, Beppino Englaro haaffermato: Della Chiesa non parlo. Sento un sacro rispetto per essa e speroche da parte della Chiesa ci sia lo stesso sentimento. Il magistero dellaChiesa morale, lo Stato laico, e al suo interno ci sono anche i cattolici.Ci che dice la Chiesa deve riguardare loro, non coloro che non professanoquesta confessione. Stessostereotipo di uomo medio che, invece, oggi sembra voler essere riaffermato nelquadro di un nuovo freezing costituzionale, che in Italia sta provocando un clamoroso saltoindietro della civilt giuridica e delle libert individuali. () Perchiedere giustizia non mi sono rivolto alla Chiesa ma ai tribunali di giustizia7. In queste parole si cogliebene lessenza della laicit dello Stato, del rispetto che dovrebbe sempreinformare il dialogo nella sfera pubblica, oltre che un profondo senso civico.Stesso rispetto e stesso senso civico che vogliono essere il messaggio lanciatoda Stefano Rodot nel suo Perch laico. La laicit intesa come fattore genetico della democrazia,infatti, simpone su due ambienti distinti ma collegati: quello politico equello pi strettamente giuridico8. Entrambi ambiti che confluiscononella Carta Costituzionale, nei principi e nei valori in essa consacrati, e chetrovano unulteriore estensione nelle Carte dei diritti a cui lItaliaaderisce. Ed allora la laicit italiana risulta essere davvero atipica perch,come stato notato e come viene testimoniato dallattualit, essa si traducenon solo in una laicit battezzata ma in una vera e propria laicitpraticante () fondata sulla norma implicita che continua a riconoscere alcattolicesimo – e non ai principi costituzionali – un ruolo pontificalenel processo di integrazione societaria9. La democrazia richiede rispetto reciprocodelle diverse opinioni e delle diverse istanze valoriali, perch essa non siconfigura come la dittatura della maggioranza, ed anzi, ricordando RonaldDworkin, rappresenta la promessa che la maggioranza fa alle minoranze dirispettare la loro dignit ed uguaglianza. Rispetto delle minoranze e dellediversit che, a sua volta, in una democrazia matura avrebbe dovuto comportareil superamento del prototipo giuridico omologante delluomo medio, dietrocui, secondo lintuizione di Pasolini ne La ricotta, si nasconde un mostro, unpericoloso delinquente, razzista, conformista, schiavista, colonialista,qualunquista10
Pertanto non un caso, a miomodo di vedere, che il filo rosso del libro di Rodot sia costituito dallafiducia nella cultura dei diritti, come si coglie dallimportanza che la scuolapubblica gioca nella formazione del cittadino, e dallo sguardo sempreproiettato verso le altre esperienze giuridiche occidentali e, in modoparticolare, verso lUnione Europea.
Da una parte, dunque, lascuola pubblica, spazio di confronto e non dimposizione o indottrinamento, chesul modello tracciato nel 1907 da Gaetano Salvemini (e poi fatto proprio dalloStato laico e costituzionale) il luogo che deve mettere gli alunni incondizione di potere, con piena libert e consapevolezza, formarsi da s leproprie convinzioni politiche, filosofiche e religiose. Il rispetto dellapersona nella sua fase di formazione richiama un vasto piano di principicostituzionali: leguaglianza e la dignit, la libert dellinformazione edella manifestazione del pensiero, la libert dellarte e delle scienze e delloro insegnamento. In questa prospettiva, come afferma Rodot, la scuola anche tramite tra le culture, che solo cos possono riconoscersi e sfuggirealle trappole del multiculturalismo identitario, dove la cultura dellaltro vista come minaccia e si rinuncia a priori alla sua comprensione e condivisione (cit. pag. 153).
Dallaltra parte uno sguardofisso sullEuropa, realt in fieri che mostra bene la capacit di trovare valori comuni pur inpresenza di profonde differenze non solo religiose, ma anche sociali,giuridiche e culturali tout court11. E con la Carta di Nizza che entra a pieno titolo– dopo il Trattato di Lisbona – nellacquis communautaire, risulta maggiormente consolidata questacultura dei diritti che fa della laicit il pilastro della democrazia europea.Riconoscendo ampio spazio alla dignit, alla libert ed alleguaglianza dellapersona. A dimostrazione che il pluralismo di valori pu essere un buon vaccinocontro chi vuole comprimere la libert o monopolizzare la dignit umana. Indefinitiva la fiducia nel diritto come mezzo di sviluppo delle persone pu condurrea soluzioni giuridiche in grado di preservare la libert individuale egarantire la tutela dei diritti fondamentali, attraverso una terza via rispettoad un modello rigidamente contrattualistico, improntato alla logica delmercato, ed uno pretestuosamente garantista e proibizionista. In tal senso ilcontributo de Perch laico completa la filosofia del diritto di Stefano Rodot, unafilosofia che pone al centro del sistema democratico luomo con la sua volonte le sue responsabilit, garantendo un equilibrio esistenziale tra diversiPoteri, di foucaultiana memoria, che si contendono il suo corpo12 dallanascita alla morte. In particolare, nella filosofia rodotatiana sono tre ipoteri che il diritto deve, per cos dire, controbilanciare: il Mercato, laScienza e la Chiesa. Tre poteri apprezzabili, rispettivamente, per la libertdi scelta e la possibilit di sviluppo offerta alluomo, per il potenzialemiglioramento che pu apportare al suo benessere fisico, psichico e sociale, eper il ruolo importantissimo che pu svolgere, nello sviluppo della persona, ilsentimento religioso. Tre poteri di cui, con attenzione, vanno evitate ledegenerazioni.
In particolare, dalla scienzabiomedica va scongiurata la tendenza a ridurre luomo a mera biologia, infatti– come pi volte ricordato da Rodot altres ne La vita e le regole.Tra diritto e non diritto(Feltrinelli, Milano, 2006) – luomo anche biografia, ha una suastoria e un proprio fattore ambientale che determinano la sua personalit e chenon possono essere trascurati nelle scelte dolorose: ci implica, tra laltro,il riconoscimento del rispetto dellautodeterminazione individuale neitrattamenti biomedici, poich il corpo sofferente pur sempredellinteressato e non un oggetto a disposizione del medico.
Va, a seguire, ridimensionatala pretesa della Chiesa, tutta temporale, di imporre ai cittadini la sua verite di ritenersi unica interprete del diritto di natura, circostanza che neifatti ha portato il legislatore italiano a negare tanto la libertdellindividuo su scelte inerenti il proprio corpo, quanto la sua eguaglianza eil suo modo di percepirsi diversamente degno: qui la laicit, appunto, adevitare autoritarismi di sorta, partendo dal presupposto che, come Bobbio docet, la natura concetto per nulla pacificonella filosofia e che, anzi, non vՏ nulla di pi culturale dellidea dinatura.
Dal mercato, infine, cՏbisogno di allontanare la possibilit della commodification, ovverosia che il corpo delluomo sitrasformi in merce, circostanza che, nei casi pi estremi, pu portare a formenon accettabili di cannibalismo nei confronti dei pi deboli; nellevitare tale mercificazioneoccorre, allo stesso tempo, cercare di ledere il meno possibile la liberaautodeterminazione delle persone: in tal senso risulta fondamentale il ricorsoche il diritto pu fare al principio comune di dignit umana, che non vienesolo riconosciuta ma anche tutelata dalla Costituzione italiana e, a chiarelettere, dalla Carta di Nizza. Con la conseguenza che la politica prima e ildiritto poi devono preoccuparsi di mettere le persone concretamente in grado dicondurre unesistenza libera e dignitosa, in un contesto di accettazione ericonoscimento delle diversit – nonch di promozione della persona–, in modo da evitare che esse siano costrette ad effettuare sceltetragiche pur di vivere o, sarebbe meglio dire, sopravvivere.
Roma 2009
(Ripresodal sito internet www.telediritto.it
NOTE
1 E appena il caso di ricordare che oggi la definizione di Salute,fatta propria anche dal WHO (Organizzazione Mondiale della Sanit), quella diuno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
2 Che la Chiesa cattolica sul punto non abbia una posizione univoca ribadito, tra laltro, da recenti interventi di illustri rappresentanti dellagerarchia cattolica sulla vicenda, conclusasi con la morte lo scorso 9 febbraio2009, di Eluana Englaro. Significative, in tal senso, risultano ledichiarazioni di Monsignor Giuseppe Casale rilasciate al giornalista GiacomoGaleazzi su La Stampa del 5 febbraio 2009, pag. 4. Nellintervista lArcivescovosostiene che Quella di Eluana non pi vita, porre termine al suo calvario un atto di misericordia, atto di carit cristiana in quanto Non tollerabileaccanirsi ancora n proseguire questo stucchevole can can. CՏ poco da dire:lalimentazione e lidratazione artificiali sono assimilabili a trattamentimedici. E se una cura non porta alcun beneficio pu essere legittimamenteinterrotta. () Alla fine anche Giovanni Paolo II ha richiesto di non insisterecon interventi terapeutici inutili. Allannotazione del giornalista sulladurissima lotta portata avanti dal Vaticano e dalla Cei, Monsignor Casalireplica: Dovremmo smettere di agitarci contro i mulini a vento e chiedercise quella di Eluana sia realmente vita. Una vita senza relazioni, alimentataartificialmente non vita. Come cattolici dovremmo interrompere tutto questoclamore e dovremmo essere pi sereni affinch la sorte di Eluana possasvilupparsi naturalmente. () Invece che fare campagne bisognerebbe accostarsi conpiet cristiana alla decisione di un padre. Cfr. anche la rivista diispirazione cristiana Aggiornamenti sociali, n. 5. maggio 2007, Welby:e se non fosse eutanasia?, pagg. 346-358.
3 C.d. Convenzione di Oviedo, sottoscritta il 14 aprile 1997 e ratificatadallItalia con legge del 28 marzo 2001, n. 145, che allart. 5 recita: Unintervento nel campo della salute non pu essere effettuato se non dopo che lapersona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa personariceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla naturadellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessatapu, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
4 Allart. 3, nellambito dei diritti della persona alla propriaintegrit, prevede nella medicina e nella biologia la necessit di un consensolibero ed informato della persona interessata, secondo le modalit stabilitedalla legge.
5 Tuttavia in posizione opposta va il disegno di legge del senatoreRaffaele Calabr, attualmente in discussione presso la commissione Sanit delSenato. Il Prof. Rodot ha avuto modo di commentare la legge truffa, che si sta discutendoin Parlamento, sulle pagine del magazine MicroMega (online sul sitowww.micromega.net, 13 febbraio 2009), dove osserva che si tratta di un disegnodi legge incostituzionale, che nega la sovranit della persona sulla propriavita nella fase del morire, una legge burocratica che, quindi, banalizza ledirettive anticipate, facendo fare un clamoroso passo indietro rispetto aquella che era stata la conquista progressiva della civilt giuridica, deldiritto della persona di decidere sulla propria vita. Un disegno di legge checancella del tutto la rilevanza della persona e della sua volont, rimettendole decisioni ultime sul corpo sofferente al medico, unico giudice che dovrstabilire quali trattamenti sono essenziali e proporzionati. Il corpo delpaziente torna completamente nelle mani del medico, e si era detto, propriograzie alla rilevanza del consenso della persona, che era nato un nuovosoggetto morale. Ora questo soggetto morale, cio lindividuo con la sualibert, cancellato da questa legge; quindi un passaggio culturalmente epoliticamente molto pi grave di una semplice disciplina restrittiva deltestamento biologico, direttive anticipate come qui sono chiamate. Eevidentissimo questo se poi ci si avvicina a questo testo, peraltro scritto dalpunto di vista giuridico in maniera imbarazzante.
6 Cfr. Riconoscere le unioni omosessuali? in Aggiornamentisociali,n. 6, giugno 2008, pagg. 421-444, contributo di un gruppo di studio cattolicoche arriva alla conclusione che il riconoscimento giuridico del legame trapersone dello stesso sesso, quando presa datto di relazione gi in essere,trova la sua giustificazione in quanto tale relazione sociale concorre al benecomune. () la scelta di riconoscere il legame tra persone dello stesso sessoappare giustificabile da parte del politico cattolico.
7 Le dichiarazioni sono state riportate dalla stampa l8 febbraio2009, sono disponibili sul sito web del Corriere della Sera.
8 Cfr. A. Ferrari, Laicit del diritto e laicit narrativa, rivista Il Mulino n. 6/2008. LAutoredistingue appunto tra laicit narrativa, che quella della politica, dellamorale, dellideologia, e laicit del diritto, che il distillato dellaprecedente consacrato dalle diverse istituzioni che compongono gliordinamenti giuridici statali.
9 Ibidem, cit. pag. 1123.
10 Cfr. S. Rodot, Pasolini: cronaca giudiziaria, persecuzione emorte,a cura di L. Betti, Garzanti, Milano, 1977 (pagg. 279-291), oggi ripubblicatane Il processo. In memoria di Pier Paolo Pasolini, in La vita e leregole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano, 2006. Ivi, Stefano Rodot, a fineanni 70, ricorda la crociata per la libert portata avanti tra gli anni 60 egli anni 70, periodo del c.d. disgelo costituzionale, da Pier PaoloPasolini, i cui comportamenti denunciavano sempre uno scarto dalla media,giacch lartista si muoveva lungo linee che non coincidevano con il sentiredella maggioranza. In questi anni si assiste, nellItalia repubblicana,allaffermarsi della laicit democratica. LAutore osserva come proprioPasolini, imputato, perseguitato e brutalmente condannato in un lunghissimoprocesso politico per il suo essere diverso in modo ribelle e provocatorio,sapesse bene che le conquiste di libert sono fragili se non vienecontinuamente riproposta con intransigenza la denuncia delle molte illibertche ancora rimangono (cit. pag. 270). Nonostante il clamore di ciascuna sua operaartistica, difatti, quella successiva era puntualmente pi oscena e intollerabile, innescando nuovequerele e procedimenti giudiziari a suo carico. Ma Pasolini Mai siaccontentava di quel che era gi riuscito a strappare ai giudici, obbligati aspostare pi avanti le frontiere del pudore, fissandole in modo un po menorispettose delle pretese delluomo medio e un po pi rispettose delle pretesedella libert. () passo dopo passo Pasolini distrugge implacabilmente ildoppio giuridico delluomo medio, la trama concettuale in cui questi avevatrovato il rifugio per il suo egoismo, e lo obbliga a fare i conti con larealt(cit. pag. 272). Lincivilimento della cultura, non solo giuridica, a cui si assistito nel corso di questi anni, oggi pare davvero in fase di involuzione acausa di pretestuosi difensori della fede, i quali pretendono di riproporreed imporre un paradigma giuridico di persona in una logica maggioritaria eomologante, di certo non rispettosa delle diversit.
11 Sul punto cfr. anche S. P. Panunzio, I dirittifondamentali e le Corti in Europa, Jovene, Napoli, 2005. Qui il costituzionalistaosservava come i diritti prima che essere situazioni giuridiche soggettive,sono espressione di civilt, di costumi, di valori e di mentalit comuni; altempo stesso, attraverso un processo circolare, essi sono un fattore diintegrazione e di identit culturale e politica. () Nel corso della storialEuropa non mai stata, come tale, una realt politica; essa non ha neppureuna precisa identit geografica. LEuropa una realt storica essenzialmenteculturale, anche se – come diceva ancora Lucien Febvre – pure perci che riguarda la cultura europea il capitolo delle diversit restaimportante quanto quello delle somiglianze: poich unit culturale nonsignifica uniformit (cit. pagg. 6-7).
12 Sullimportanza delcorpo nella filosofia di Stefano Rodot cfr. amplius G. Marini, Giuridificazionedella persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalit, in G. Alpa e V. Roppo(a cura di), Il Diritto privato nella societ moderna, Jovene, Napoli, 2005.lAutore osserva che lavvento dei diritti di terza generazione riporta ladimensione del corpo al centro del sistema, ribaltando la prospettiva astrattadel soggetto giuridico come quella altrettanto disembodied dellapersona che avevano dominato le generazioni precedenti. Il corpo non appartieneallindividuo ma lindividuo stesso: il corpo anche il substrato generatoredella persona ed attraverso il corpo che diventa possibile entrare inrelazione con gli altri soggetti ed essere situato nella societ. () Il corpocostituisce il baluardo contro il quale destinato a venire a contatto ogniprocesso di conformazione della persona ad opera del diritto (cit. pag. 386).