Disciplina delle banche dati : La trasformazione del settore delle banche dati diventa una realtà operativa grazie al Decreto Legislativo, approvato lo scorso 30 aprile, che recepisce formalmente la Direttiva Europea 96/6 relativa alla tutela giuridica delle banche dati. La Direttiva europea ha voluto porre il necessario ordine in una materia in cui mancava un comune indirizzo tra i Paesi dell'Unione, invitando gli stessi a recepire le norme per introdurre il diritto d'autore anche nei confronti dei realizzatori e dei finanziatori delle banche dati. Il legislatore italiano ha portato a termine il proprio compito venerdì 30 aprile, quando il Consiglio dei Ministri ha dato l'ultimo via libera al Decreto Legislativo recependo l'impostazione della direttiva. La nuova normativa italiana prevede due livelli di tutela del diritto d'autore: q Salvaguardia dei prodotti dell'ingegno (cioè l'autore della banca dati).q Difesa di colui che investe nella realizzazione degli archivi (il cosiddetto costitutore della banca dati).La prima tipologia di tutela rientra nella tradizionale disciplina del diritto dautore ed ha come obiettivo quello della protezione degli archivi (elettronici e cartacei) intesi come "insieme di dati, opere o altro che, per la particolare tipologia di assemblaggio scelta, si caratterizzano come una creazione intellettuale". In sostanza, la protezione non si applica al contenuto in sé, bensì al metodo utilizzato per mettere insieme i dati. La seconda tipologia di tutela è invece atipica. Lo scopo è quello di salvaguardare il valore patrimoniale dell'investimento fatto dal costitutore della banca dati, in modo tale da dissuadere ogni possibile contraffazione dell'archivio eseguita attraverso l'estrazione ed il reimpiego del contenuto della banca dati. L'atipicità del destinatario si riscontra anche nella durata di tale tutela. Mentre infatti quella tradizionale ha una validità di 70 anni dalla morte dell'autore, la tutela sui generis stabilita dalla nuova normativa scende a 15 (calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'archivio). La protezione è però rinnovabile nel caso di nuovi e rilevanti investimenti fatti dal costitutore. Dall'analisi del testo normativo italiano è tuttavia possibile constatare come la via italiana, così come già accaduto per la problematica della privacy, sia improntata ad una maggiore rigidità rispetto alle indicazioni contenute nella direttiva europea. Questo fatto è evidente nel momento in cui alle banche dati viene estesa, mutuandone le parole, la tutela accordata ai programmi per elaboratore, cosa che la Comunità voleva assolutamente evitare stante la rigidità di quest'ultima, che male si adegua alla necessaria versatilità delle informazioni Anche con riguardo al divieto d'estrazione sleale, il testo italiano si discosta da quello comunitario, utilizzando il solo parametro della "parte sostanziale" senza fare riferimento a quello dell' "investimento rilevante". Un'ulteriore problematica che tale testo, unitamente a quello europeo, può creare è quello relativo al raccordo con la 675/96. Il conflitto tra queste due normative è sostanziale: da un alto, la legge n. 675/96 stabilisce il diritto dell'individuo a poter controllare i dati che vengono inseriti in un database (ed eventualmente chiederne anche la cancellazione); dall'altro la Direttiva, unitamente al decreto di attuazione, prevede un concetto opposto: il diritto del creatore della banca dati di esercitare un diritto d'autore su di essa. Un aspetto che occorrerà valutare sarà quello relativo alla modalità di applicazione del diritto d'autore sulla banca dati nel caso in cui chi ha dato il proprio consenso ad esservi inserito, lo revochi in un secondo tempo. Infatti l'inserimento è avvenuto secondo la legge e l'autore della banca dati ha acquisito il diritto di gestire la banca dati nella maniera in cui desidera. Se, successivamente, l'interessato chiedesse di essere tolto da questa banca dati, si potrebbe verificare un conflitto in quanto l'autore potrebbe vantare il diritto di utilizzo esclusivo sulla sua creazione. Un aspetto che potrebbe mitigare tale ipotetico contrasto si riferisce al fatto che la Direttiva assoggetta a regolamentazione solo la struttura logica del database ovvero la modalità attraverso cui i dati vengono organizzati. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una quantità rilevante di interessati esercitasse il diritto, statuito dalla legge n. 675, di far cancellare i propri dati presenti nel database, questo verrebbe svuotato automaticamente anche del diritto d'autore; essendo, questo, un diritto garantito pienamente dalla legge. Allora si potrebbe profilare un'azione del titolare del diritto d'autore nei confronti di chi ha depauperato economicamente il valore di questo diritto (Ndr: ripreso dalla "Settimana AIDIM n. 100 del 14 maggio 1999)
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