DECRETO LEGISLATIVO 8 Maggio 1998, n.135. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazionied integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governoin materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispettoal trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del Consigliod'Europa ivi citate; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 30 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concertocon i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze; EMANA Art. 1. 1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n.675, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente:«diciotto». Art. 2. 1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni,è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazionedei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto). 2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998,l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996,n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione edil consenso di cui al comma 1 è validamente espresso conla sottoscrizione delle dichiarazioni.». Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano invigore il giorno stesso della pubblicazione nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saràinserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare. SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardiasigilli: FLICK |