Visti gli articoli 76e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 11e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare,entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente adoggetto la disciplina della responsabilit amministrativa delle personegiuridiche e delle societ, associazioni od enti privi di personalit giuridicache non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi ecriteri direttivi contenuti nell'articolo 11; Vista la preliminaredeliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11aprile 2001; Acquisiti i pareridelle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e dellaCamera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29settembre 2000, n. 300; Vista ladeliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio2001; Sulla proposta delMinistro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro perle politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica; 1. Il presentedecreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illecitiamministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni inesso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e allesociet e associazioni anche prive di personalit giuridica. 3. Non si applicanoallo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici noneconomici nonch agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 1. L'ente non puessere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la suaresponsabilit amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioninon sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima dellacommissione del fatto. 1. L'ente non puessere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore noncostituisce pi reato o in relazione al quale non pi prevista laresponsabilit amministrativa dell'ente, e, se vi stata condanna, ne cessanol'esecuzione e gli effetti giuridici. 2. Se la legge deltempo in cui stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, siapplica quella le cui disposizioni sono pi favorevoli, salvo che sia intervenutapronuncia irrevocabile. 3. Le disposizionidei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali otemporanee. 1. Nei casi e allecondizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli entiaventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche inrelazione ai reati commessi all'estero, purch nei loro confronti non procedalo Stato del luogo in cui stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui lalegge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro dellagiustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta formulata anche neiconfronti di quest'ultimo. 1. L'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o didirezione dell'ente o di una sua unit organizzativa dotata di autonomiafinanziaria e funzionale nonch da persone che esercitano, anche di fatto, lagestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alladirezione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente nonrisponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesseesclusivo proprio o di terzi. 1. Se il reato stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a),l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato edefficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli diorganizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelloverificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanzadei modelli di curare il loro aggiornamento stato affidato a un organismodell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) lepersone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazionee di gestione; d) non vi stata omessa o insufficiente vigilanza daparte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazioneall'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, imodelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguentiesigenze: a) individuare le attivit nel cui ambito possono esserecommessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmarela formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati daprevenire; c) individuare modalit di gestione delle risorse finanziarieidonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi diinformazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamentoe l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneoa sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli diorganizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze dicui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalleassociazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero dellagiustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, pu formulare, entrotrenta giorni, osservazioni sulla idoneit dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccoledimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono esseresvolti direttamente dall'organo dirigente. 5. comunquedisposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nellaforma per equivalente. 1. Nel caso previstodall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente responsabile se la commissionedel reato stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzioneo vigilanza. 2. In ogni caso, esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, primadella commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello diorganizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie diquello verificatosi. 3. Il modelloprevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonchal tipo di attivit svolta, misure idonee a garantire lo svolgimentodell'attivit nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamentesituazioni di rischio. 4. L'efficaceattuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventualemodifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delleprescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione onell'attivit; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancatorispetto delle misure indicate nel modello. 1. La responsabilitdell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non statoidentificato o non imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversadall'amnistia. 2. Salvo che la leggedisponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando concessaamnistia per un reato in relazione al quale prevista la sua responsabilit el'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente purinunciare all'amnistia. 1. Le sanzioni pergli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzionepecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d)la pubblicazione della sentenza. 2. Le sanzioni interdittivesono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivit; b) lasospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionalialla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con lapubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblicoservizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi osussidi e l'eventuale revoca di quelli gi concessi; e) il divieto dipubblicizzare beni o servizi. 1. Per l'illecitoamministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzionepecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nsuperiore a mille. 3.L'importo di unaquota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tremilioni. 4. Non ammesso ilpagamento in misura ridotta. 1. Nellacommisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero dellequote tenendo conto della gravit del fatto, del grado della responsabilitdell'ente nonch dell'attivit svolta per eliminare o attenuare le conseguenzedel fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo dellaquota fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'enteallo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previstidall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota sempre di lire duecentomila. 1. La sanzionepecuniaria ridotta della met e non pu comunque essere superiore a lireduecento milioni se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nelprevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio one ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato di particolare tenuit; 2. La sanzione ridotta da un terzo alla met se, prima della dichiarazione di apertura deldibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente ildanno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) stato adottato e resooperativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie diquello verificatosi. 3. Nel caso in cuiconcorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma,la sanzione ridotta dalla met ai due terzi. 4. In ogni caso, lasanzione pecuniaria non pu essere inferiore a lire venti milioni. 1. Le sanzioniinterdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamentepreviste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'enteha tratto dal reato un profitto di rilevante entit e il reato stato commessoda soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altruidirezione quando, in questo caso, la commissione del reato stata determinatao agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazionedegli illeciti. 2. Le sanzioniinterdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a dueanni. 3. Le sanzioniinterdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1. 1. Le sanzioni interdittivehanno ad oggetto la specifica attivit alla quale si riferisce l'illecitodell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteriindicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneit delle singole sanzioni aprevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto dicontrattare con la pubblica amministrazione pu anche essere limitato adeterminati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizionedall'esercizio di un'attivit comporta la sospensione ovvero la revoca delleautorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimentodell'attivit. 3. Se necessario, lesanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. 4. L'interdizionedall'esercizio dell'attivit si applica soltanto quando l'irrogazione di altresanzioni interdittive risulta inadeguata. 1. Se sussistono ipresupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determinal'interruzione dell'attivit dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazionedella sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivit dell'ente da parte di uncommissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbestata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a)l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessit la cuiinterruzione pu provocare un grave pregiudizio alla collettivit; b)l'interruzione dell'attivit dell'ente pu provocare, tenuto conto delle suedimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui situato,rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenzache dispone la prosecuzione dell'attivit, il giudice indica i compiti ed ipoteri del commissario, tenendo conto della specifica attivit in cui statoposto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito deicompiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione el'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei aprevenire reati della specie di quello verificatosi. Non pu compiere atti distraordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profittoderivante dalla prosecuzione dell'attivit viene confiscato. 5. La prosecuzionedell'attivit da parte del commissario non pu essere disposta quandol'interruzione dell'attivit consegue all'applicazione in via definitiva di unasanzione interdittiva. 1. Pu esseredisposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit se l'ente hatratto dal reato un profitto di rilevante entit ed gi stato condannato,almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporaneadall'esercizio dell'attivit. 2. Il giudice puapplicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattarecon la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni oservizi quando gi stato condannato alla stessa sanzione almeno tre voltenegli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o unasua unit organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico oprevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione aiquali prevista la sua responsabilit sempre disposta l'interdizionedefinitiva dall'esercizio dell'attivit e non si applicano le disposizionipreviste dall'articolo 17. 1. Fermal'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non siapplicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento diprimo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcitointegralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose delreato ovvero si comunque efficacemente adoperato in tal senso; b)l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reatomediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenirereati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo adisposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 1. La pubblicazionedella sentenza di condanna pu essere disposta quando nei confronti dell'enteviene applicata una sanzione interdittiva. 2. La sentenza pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o pi giornaliindicati dal giudice nella sentenza nonch mediante affissione nel comune ovel'ente ha la sede principale. 3. La pubblicazionedella sentenza eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spesedell'ente. 1. Nei confrontidell'ente sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca delprezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che pu essererestituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi inbuona fede. 2. Quando non possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa pu avere adoggetto somme di denaro, beni o altre utilit di valore equivalente al prezzo oal profitto del reato. 1. Si ha reiterazionequando l'ente, gi condannato in via definitiva almeno una volta per unillecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivialla condanna definitiva. 1. Quando l'ente responsabile in relazione ad una pluralit di reati commessi con una unicaazione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivite prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche nondefinitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito pi graveaumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare dellasanzione pecuniaria non pu comunque essere superiore alla somma delle sanzioniapplicabili per ciascun illecito. 2. Nei casi previstidal comma 1, quando in relazione a uno o pi degli illeciti ricorrono lecondizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quellaprevista per l'illecito pi grave. 1. Le sanzioniamministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazionedel reato. 2. Interrompono laprescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e lacontestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto dellainterruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dareato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato lasentenza che definisce il giudizio. 1. Chiunque, nellosvolgimento dell'attivit dell'ente a cui stata applicata una sanzione o unamisura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerentia tali sanzioni o misure, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui alcomma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ilreato stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria daduecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. 3. Se dal reato dicui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano lesanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate. 1. In relazione allacommissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis 2. Se, in seguitoalla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito unprofitto di rilevante entit o derivato un danno di particolare gravit; siapplica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previstidai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previstedall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 1. In relazione allacommissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, delcodice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione allacommissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter 3. In relazione allacommissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensidell'articolo 319-bis quando dalfatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entit, 319-ter 4. Le sanzionipecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicanoall'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicatenegli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi dicondanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioniinterdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore adun anno. 1. Le sanzionipecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla met in relazione allacommissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capodel decreto. 2. L'ente nonrisponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o larealizzazione dell'evento. 1. Dell'obbligazioneper il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suopatrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti delloStato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hannoprivilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui creditidipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparataalla pena pecuniaria. 1. Nel caso ditrasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilit per i reati commessianteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. 1. Nel caso difusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati deiquali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. 1. Nel caso discissione parziale, resta ferma la responsabilit dell'ente scisso per i reaticommessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvoquanto previsto dal comma 3. 2. Gli entibeneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmenteobbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per ireati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avutoeffetto. L'obbligo limitato al valore effettivo del patrimonio nettotrasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale stato trasferito,anche in parte il ramo di attivit nell'ambito del quale stato commesso ilreato. 3. Le sanzioniinterdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui rimasto o stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivit nell'ambitodel quale il reato stato commesso. 1. Se la fusione o lascissione avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nellacommisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2,tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'enteoriginariamente responsabile. 2. Salvo quantoprevisto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale,nel caso di scissione, applicabile la sanzione interdittiva possono chiedereal giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora,a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizioneprevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano leulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo. 3. Se accoglie larichiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce lasanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una adue volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione almedesimo reato. 4. Resta salva lafacolt dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva allaconclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzioneinterdittiva in sanzione pecuniaria. 1. Nei casi diresponsabilit dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario dellascissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione ola scissione ha avuto effetto, il giudice pu ritenere la reiterazione, a normadell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti deglienti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessianteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudicetiene conto della natura delle violazioni e dell'attivit nell'ambito dellaquale sono state commesse nonch delle caratteristiche della fusione o dellascissione. 3. Rispetto agli entibeneficiari della scissione, la reiterazione pu essere ritenuta, a norma deicommi 1 e 2, solo se ad essi stato trasferito, anche in parte, il ramo diattivit nell'ambito del quale stato commesso il reato per cui statapronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso. 1. Nel caso dicessione dell'azienda nella cui attivit stato commesso il reato, ilcessionario solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventivaescussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamentodella sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione delcessionario limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libricontabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egliera comunque a conoscenza. 3. Le disposizionidel presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda. 1. Per ilprocedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, siosservano le norme di questo capo nonch, in quanto compatibili, ledisposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271. 1. All'ente siapplicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quantocompatibili. 1. La competenza aconoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penalecompetente per i reati dai quali gli stessi dipendono. 2. Per ilprocedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente siosservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioniprocessuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativodipende. 1. Non si procedeall'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penalenon pu essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per lamancanza di una condizione di procedibilit. 1. Il procedimentoper l'illecito amministrativo dell'ente riunito al procedimento penaleinstaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende. 2. Si procedeseparatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 delcodice di procedura penale; b) il procedimento stato definito con ilgiudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, ovvero stato emesso il decreto penale dicondanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rendenecessario. 1. L'ente partecipaal procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questisia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. L'ente che intendepartecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleriadell'autorit giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena diinammissibilit: a) la denominazione dell'ente e le generalit del suolegale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore el'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d)la dichiarazione o l'elezione di domicilio. 3. La procura,conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice diprocedura penale, depositata nella segreteria del pubblico ministero o nellacancelleria del giudice ovvero presentata in udienza unitamente alladichiarazione di cui al comma 2. 4. Quando non compareil legale rappresentante, l'ente costituito rappresentato dal difensore. 1. L'ente che non hanominato un difensore di fiducia o ne rimasto privo assistito da undifensore di ufficio. 1. L'ente che non sicostituisce nel processo dichiarato contumace. 1. Nel caso ditrasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamenteresponsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti datali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano alprocesso, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazionedi cui all'articolo 39, comma 2. 1. Per la primanotificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3,del codice di procedura penale. 2. Sono comunquevalide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante,anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 3. Se l'ente hadichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o inaltro atto comunicato all'autorit giudiziaria, le notificazioni sono eseguiteai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale. 4. Se non possibileeseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autoritgiudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esitopositivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende ilprocedimento. 1. Non pu essereassunta come testimone: a) la persona imputata del reato da cui dipendel'illecito amministrativo; b) la persona che rappresenta l'ente indicatanella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva talefunzione anche al momento della commissione del reato. 2. Nel caso diincompatibilit la persona che rappresenta l'ente pu essere interrogata edesaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti perl'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimentoconnesso. 1. Quando sussistonogravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilit dell'ente per unillecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specificielementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illecitidella stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero purichiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioniinterdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice glielementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e leeventuali deduzioni e memorie difensive gi depositate. 2. Sulla richiesta ilgiudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalit applicativedella misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice diprocedura penale. 3. In luogo dellamisura cautelare interdittiva, il giudice pu nominare un commissariogiudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata dellamisura che sarebbe stata applicata. 1. Nel disporre lemisure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneit di ciascunain relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nelcaso concreto. 2. Ogni misuracautelare deve essere proporzionata all'entit del fatto e alla sanzione che siritiene possa essere applicata all'ente. 3. L'interdizionedall'esercizio dell'attivit pu essere disposta in via cautelare soltantoquando ogni altra misura risulti inadeguata. 4. Le misure cautelarinon possono essere applicate congiuntamente. 1. Sull'applicazionee sulla revoca delle misure cautelari nonch sulle modifiche delle loromodalit esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indaginiprovvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altres ledisposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. 2. Se la richiesta diapplicazione della misura cautelare presentata fuori udienza, il giudicefissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'entee ai difensori. L'ente e i difensori sono altres avvisati che, presso lacancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministeroe gli elementi sui quali la stessa si fonda. 3. Nell'udienzaprevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3,4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Trail deposito della richiesta e la data dell'udienza non pu intercorrere untermine superiore a quindici giorni. 1. L'ordinanza chedispone l'applicazione di una misura cautelare notificata all'ente a cura delpubblico ministero. 1. Le misurecautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gliadempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive anorma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero,se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolodi cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per larealizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17. 2. La cauzioneconsiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro chenon pu comunque essere inferiore alla met della sanzione pecuniaria minimaprevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, ammessa laprestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale. 3. Nel caso dimancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivit nel termine fissato,la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale stata data garanzia devoluta alla Cassa delle ammende. 4. Se si realizzanole condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare eordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca;la fideiussione prestata si estingue. 1. Le misurecautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche perfatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilit previste dall'articolo 45ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. 2. Quando le esigenzecautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piuproporzionata all'entit del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essereapplicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero odell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne disponel'applicazione con modalit meno gravose, anche stabilendo una minore durata. 1. Nel disporre lemisure cautelari il giudice ne determina la durata, che non pu superare lamet del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 2. Dopo la sentenzadi condanna di primo grado, la durata della misura cautelare pu avere lastessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza.In ogni caso, la durata della misura cautelare non pu superare i due terzi deltermine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2. 3. Il termine didurata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza. 4. La durata dellemisure cautelari computata nella durata delle sanzioni applicate in viadefinitiva. 1. Il pubblicoministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appellocontro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandonecontestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis 2. Contro ilprovvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, permezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazionedi legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice diprocedura penale. 1. Il giudice pudisporre il sequestro delle cose di cui consentita la confisca a normadell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi3, 3-bis e 3-ter 1. Se vi fondataragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamentodella sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra sommadovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado delprocesso di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobilidell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizionidi cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedurapenale, in quanto applicabili. 1. Il pubblicoministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente dareato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'enteunitamente, ove possibile, alle generalit del suo legale rappresentante nonchil reato da cui dipende l'illecito. 2. L'annotazione dicui al comma 1 comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiestanegli stessi limiti in cui consentita la comunicazione delle iscrizioni dellanotizia di reato alla persona alla quale il reato attribuito. 1. Il pubblicoministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessitermini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipendel'illecito stesso. 2. Il termine perl'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dallaannotazione prevista dall'articolo 55. 1. L'informazione digaranzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggeredomicilio per le notificazioni nonch l'avvertimento che per partecipare alprocedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2. 1. Se non procedealla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, ilpubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti,comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratoregenerale pu svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga nericorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrativeconseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione. 1. Quando non disponel'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecitoamministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito contenutain uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedurapenale. 2. La contestazionecontiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiarae precisa, del fatto che pu comportare l'applicazione delle sanzioniamministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e deirelativi articoli di legge e delle fonti di prova. 1. Non pu procedersialla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipendel'illecito amministrativo dell'ente estinto per prescrizione. 1. Il giudicedell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casidi estinzione o di improcedibilit della sanzione amministrativa, ovvero quandol'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultanoinsufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio laresponsabilit dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 delcodice di procedura penale. 2. Il decreto che, aseguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente,contiene, a pena di nullit, la contestazione dell'illecito amministrativodipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fattoche pu comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato dacui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di provanonch gli elementi identificativi dell'ente. 1. Per il giudizioabbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codicedi procedura penale, in quanto applicabili. 2. Se manca l'udienzapreliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555,comma 2, 557 e 558, comma 8. 3. La riduzione dicui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale operata sulladurata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 4. In ogni caso, ilgiudizio abbreviato non ammesso quando per l'illecito amministrativo prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. 1. L'applicazioneall'ente della sanzione su richiesta ammessa se il giudizio nei confrontidell'imputato definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codicedi procedura penale nonch in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui altitolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quantoapplicabili. 2. Nei casi in cui applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444,comma 1, del codice di procedura penale operata sulla durata della sanzioneinterdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, seritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva,rigetta la richiesta. Art.64. Procedimento per decreto 1. Il pubblicoministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria,pu presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalladata dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cuiall'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata diemissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone lamisura. 2. Il pubblicoministero pu chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sinoalla met rispetto al minimo dell'importo applicabile. 3. Il giudice, quandonon accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione dellaresponsabilit dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Si osservano ledisposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice diprocedura penale, in quanto compatibili. 1. Primadell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice pu disporre lasospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivit di cuiall'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilit di effettuarleprima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta,determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano ledisposizioni di cui all'articolo 49. 1. Se l'illecitoamministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara consentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quandomanca, insufficiente o contraddittoria la prova dell'illecitoamministrativo. 1. Il giudicepronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60e quando la sanzione estinta per prescrizione. 1. Quando pronunciauna delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara lacessazione delle misure cautelari eventualmente disposte. 1. Se l'ente risultaresponsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica lesanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle speseprocessuali. 2. In caso diapplicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicarel'attivit o le strutture oggetto della sanzione. 1. Nel caso ditrasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice d attonel dispositivo che la sentenza pronunciata nei confronti degli entirisultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione,indicando l'ente originariamente responsabile. 2. La sentenzapronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunqueeffetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1. 1. Contro la sentenzache applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puproporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reatodal quale dipende l'illecito amministrativo. 2. Contro la sentenzache applica una o pi sanzioni interdittive, l'ente pu sempre proporre appelloanche se questo non ammesso per l'imputato del reato dal quale dipendel'illecito amministrativo. 3. Contro la sentenzache riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero pu proporre lestesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativodipende. 1. Le impugnazioniproposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo edall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purch nonfondate su motivi esclusivamente personali. 1. Alle sentenzepronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale adeccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647. 1. Competente aconoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale. 2. Il giudiceindicato nel comma 1 pure competente per i provvedimenti relativi: a)alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo3; b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reatoper amnistia; c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabilenei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2; d) alla confisca e allarestituzione delle cose sequestrate. 3. Nel procedimentodi esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codicedi procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2,lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4,del codice di procedura penale. 4. Quando applicatal'interdizione dall'esercizio dell'attivit, il giudice, su richiestadell'ente, pu autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che noncomportino la prosecuzione dell'attivit interdetta. Si osservano ledisposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 1. Le condanne alpagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modistabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. 2. Per il pagamentorateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossionedelle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cuiagli articoli 19 e 19-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comemodificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 1. La pubblicazionedella sentenza di condanna eseguita a spese dell'ente nei cui confronti stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale. 1. L'estratto dellasentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva notificata all'ente a cura del pubblico ministero. 2. Ai fini delladecorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardoalla data della notificazione. 1. L'ente che haposto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro ventigiorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, pu richiedere laconversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria. 2. La richiesta presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazioneattestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17. 3. Entro dieci giornidalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera diconsiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta nonappare manifestamente infondata, il giudice pu sospendere l'esecuzione dellasanzione. La sospensione disposta con decreto motivato revocabile. 4. Se accoglie larichiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive,determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore aquella gi applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Neldeterminare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravitdell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato iltardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17. 1. Quando deve essereeseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivit dell'ente aisensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale richiesta dalpubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senzaformalit. 2. Il commissarioriferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministerosull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice unarelazione sull'attivit svolta nella quale rende conto della gestione,indicando altres l'entit del profitto da sottoporre a confisca e le modalitcon le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 3. Il giudice decide sullaconfisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedurapenale. 4. Le spese relativeall'attivit svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. 1. Presso ilcasellario giudiziale centrale istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioniamministrative di cui al capo II. 2. Nell'anagrafe sonoiscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli entisanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonchi provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non pisoggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative. 3. Le iscrizionidell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hannoavuto esecuzione se stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. 1. Ogni organo aventegiurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordineall'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, perragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti neiconfronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubblicheamministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando ilcertificato necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, inrelazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce. 2. Il pubblicoministero pu richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificatodell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilitamministrativa dipendente da reato. 3. L'ente al quale leiscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senzamotivare la domanda. 4. Nel certificato dicui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze diapplicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione dellasanzione pecuniaria. 1. Sulle questionirelative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe competente iltribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando ledisposizioni di cui all'articolo 78. 1. Nei confrontidell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presentedecreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, inconseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione neiconfronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo. 2. Se, in conseguenzadell'illecito, all'ente stata gi applicata una sanzione amministrativa dicontenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presentedecreto legislativo, la durata della sanzione gi sofferta computata ai finidella determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente dareato. 1. Il provvedimentoche applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile dicondanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li haemessi, alle autorit che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente. 1. Con regolamentoemanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo,il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative alprocedimento di accertamento dell'illecito amministrativo checoncernono: a) le modalit di formazione e tenuta dei fascicoli degliuffici giudiziari; b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafenazionale; c) le altre attivit necessarie per l'attuazione del presentedecreto legislativo. 2. Il parere del Consigliodi Stato sul regolamento previsto dal comma 1 reso entro trenta giorni dallarichiesta. |