Sommario: 1. Profili generali.2. Esonerodagli adempimenti-privacy per lattivit giornalistica. 3. Codice deontologico relativo al trattamento dei datipersonali nell'esercizio dell'attivit giornalistica 3.1. Limiti aldiritto di cronaca: essenzialit dellinformazione riguardo a fatti diinteresse pubblico. 3.2. Personagginoti. 3.3. Tutela dei datisensibili nellesercizio della professione giornalistica. 3.3.1. Dati relativi alla salute. 3.3.2. Dati relativi alla sferasessuale. 3.3.3. Dati sensibili relativi aipersonaggi noti. 4. Conclusioni.
1. Profili generali.
La libert di informazione undiritto costituzionalmente garantito. Ai sensi dellarticolo 21 dellaCostituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il propriopensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La tutela normativa della manifestazione del pensiero siestende non solo alla libert di informare ma anche alla libert di essereinformati. Daltra parte, la libert diespressione sottoposta a limiti volti alla salvaguardia di altri dirittiinviolabili, quali la riservatezza, lidentit personale e la protezione deidati personali. Lordinamento giuridico tutela,al pari del diritto di cronaca, la dignit ed il decorodelle persone, riconoscendoli e garantendoli come diritti inviolabilidelluomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la suapersonalit In questo contesto, si inserisceil diritto alla protezione dei dati personali, considerato un diritto autonomorispetto a quello alla riservatezza In particolare, la protezione deidati personali garantisce a chiunque la tutela delle informazioni che loriguardano e assicura che il loro trattamento, da parte dei soggetti titolari,si svolga nel rispetto dei diritti e delle libert fondamentali dellindividuo I dati personali oggetto ditutela possono anche essere pubblici ma, al fine di evitare eventualiaccostamenti pregiudizievoli, devono essere comunque trattati con liceit ecorrettezza La protezione dei dati personalinon rappresenta comunque un limite alla libert di informazione ed improprioconsiderarla tale. Essa ne stabilisce i confini e non ne rappresenta unalimitazione Le principali regole cui devonoattenersi i giornalisti nella loro professione sono la verit dei fatti,lessenzialit dellinformazione e linteresse pubblico alla notizia. Allo stesso tempo, lattivitgiornalistica vista dal legislatore con un certo favore, tanto da prevederedelle deroghe alla disciplina generale sulla privacy a beneficio di coloro chetrattano i dati per scopi informativi. E riconosciuto, quindi, al giornalistaun particolare status, che lo esonera da tutta una serie di adempimenti cherenderebbero di fatto difficile, se non impossibile, lesercizio dellaprofessione
2. Esonero dagli adempimenti-privacy per lattivitgiornalistica.
Il regime derogatorio e speciale per leserciziodellattivit di informazione previsto dal Titolo XII del Codice della privacy, d.lgs. 30 giugno2003 n. 196, che regola le attivitsvolte per finalit giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero. In lineagenerale, il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede unaserie di adempimenti a carico del titolare del trattamento dei dati e a tuteladei soggetti cui si riferiscono i dati medesimi. Il trattamento effettuato con finalitgiornalistiche caratterizzato, invece, da una disciplina semplificata. Si segnala, innanzitutto, che i destinatari delle disposizioni di leggestabilite dal Titolo XII in esame sono, non solo i giornalisti professionisti,pubblicisti e praticanti, ma in generale anche tutti coloro che compiono untrattamento temporaneo di dati finalizzato esclusivamente allapubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altremanifestazioni del pensiero Le disposizioni del Titolo XII del d.lgs. 196/2003 prevedono che aitrattamenti svolti per finalit giornalistiche non si applicano le disposizionidel Codice della privacy che richiedono: 1) la necessaria autorizzazionedel Garante prevista per il trattamento di dati sensibili (art. 26 del Codicedella privacy) 2) le garanzie particolari, qualilautorizzazione di legge o del Garante, previste per il trattamento di datigiudiziari (art. 27 del Codice della privacy)[10] 3) Il trattamento dei dati suddetto effettuato anche senza il consenso dell'interessato, richiesto dagli articoli23 e 26 del Codice della privacy Lart. 138 del Codice della privacy pone, inoltre, un limite allatutela del soggetto cui i dati personali si riferiscono, nel caso in cui questiintenda conoscere dalleditore (titolare del trattamento) lorigine dei suoidati, che costituisce la c.d. fontedella notizia Anche il Codice deontologicorelativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, di cui si tratter in seguito, prevede disposizioni speciali perlesercizio della professione giornalistica, enunciando, innanzitutto, lepeculiarit del diritto di cronaca che giustificano le deroghe appena citate Con riguardo allinformativa exart. 13 del Codice della privacy, cui tenuto in generale il titolare deltrattamento dei dati nei confronti degli interessati, lart. 2 del Codicedeontologico stabilisce che il giornalista, nel raccogliere le notizie, rendenote la propria identit, la propria professione e le finalit della raccoltasalvo che ci comporti rischi per la sua incolumit o renda altrimentiimpossibile l'esercizio della funzione informativa[17]. Inoltre,fatta palese tale attivit, il giornalista non tenuto a fornire gli altrielementi dell'informativa suddetta, mentre pu conservare i dati raccolti, pertutto il tempo necessario al perseguimento delle finalit proprie della suaprofessione Lart. 12 del Codice deontologico tutela, altres, ildiritto di cronaca in ordine alla possibilit per il giornalista di trattaredati idonei a rivelare provvedimenti del casellario giudiziale, come lesentenze di condanna, le sentenze di proscioglimento, lapplicazione di peneaccessorie etc. In particolare, per lesercizio del diritto di cronacagiudiziaria non richiesto che una espressa disposizione di legge o unprovvedimento del Garante specifichino le rilevanti finalit di interessepubblico del trattamento di dati giudiziari, i tipi di dati trattati e leprecise operazioni autorizzate 3. La disciplina sulla privacy prevede, oltre ad un regime di favore,anche dei limiti peculiari per le attivit aventi finalit giornalistiche, chetengono conto delle caratteristiche e delle peculiarit dellattivit diinformazione. Lart. 137 comma III del Codicein materia di protezione dei dati personali chiarisce, infatti, che, Ci significa che il giornalista pu divulgare solo i dati che risultinoindispensabili per informare la collettivit su accadimenti di interessecollettivo. Quanto ai limiti del diritto di cronaca, si richiama in primo luogo lagiurisprudenza concernente la diffamazione a mezzo stampa. I caratteri dellanotizia, che garantiscono al giornalista di non incorrere nelle sanzioni penalie civili previste per loffesa della reputazione altrui, sono, in particolare,la verit, linteresse pubblico e la correttezza formale[21]. Con legge n. 675/1996, trasfusapoi nel d.lgs. n. 196/2003, il Garante della privacy ha promosso Le disposizioni del suddetto Codice sono volte acontemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadiniall'informazione e alla libert di stampa, stabilendo le regole di eserciziodella professione giornalistica nel rispetto della dignit e della riservatezzadelle persone. Esso si rivolge non solo agli iscritti allalbo dellOrdine deigiornalisti, ma anche a chiunque altro, occasionalmente o non, esercitiattivit pubblicistica (art. 13 Codice deontologico). Il rispetto delle disposizionicontenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per laliceit e correttezza del trattamento dei dati personali e, in caso diviolazione delle sue prescrizioni, il Garante pu vietare il trattamento aisensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice (art. 139, comma V,d.lgs. n. 196/2003) Sempre in caso di violazione delle norme del Codice deontologico,lOrdine dei giornalisti pu avviare, dal canto suo, procedimenti disciplinarinei confronti degli iscritti. Lart. 2 della legge n. 69/1963 sancisce, infatti, che la libert d'informazionee di critica un diritto insopprimibile dei giornalisti, limitato tuttaviadall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalit altrui Le sanzioni disciplinari,previste dalla legge n. 69/1963, si applicano per solo Pertanto, colui che, esercitandooccasionalmente unattivit pubblicistica, leda un diritto altrui in violazionedelle disposizioni del Codice deontologico suddetto soggetto esclusivamenteallintervento del Garante e non a quello dellOrdine. Ladozione diprovvedimenti disciplinari , infatti, espressione del potere di vigilanzadellOrdine dei giornalisti sulla condotta e sul decoro dei propri iscritti
3.1. Limiti al diritto dicronaca: essenzialit dellinformazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Lart. 137 del Codice della privacy(d.lgs. 196/2003) indica, come si detto, i limiti generali allattivitgiornalistica: l'essenzialit dell'informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico. Il Codice deontologico stabilisce, in particolare, che ilgiornalista, nel raccogliere dati sensibili delle persone, tenuto a garantireil diritto allinformazione su fatti diinteresse pubblico e nel rispetto dellessenzialit dellinformazione, evitandoriferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, a menoche non si tratti di dati riguardanti circostanza o fatti resi notidirettamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico(art. 5) Ai sensi dellart. 6 del Codice deontologico, ladivulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrastacon il rispetto della sfera privata quando linformazione, anche dettagliata,sia indispensabile in ragione delloriginalit del fatto o della relativadescrizione dei modi particolari in cui avvenuto, nonch della qualificazionedei protagonisti. La sfera privata delle personenote deve essere, comunque, rispettata se le notizie o i dati non hanno alcunrilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica[28]. Il principio di essenzialit dellinformazione violato quando ilgiornalista divulga dati sovrabbondanti rispetto al fatto di cronaca in s,quali ad esempio l'anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione delnucleo familiare, la professione del coniuge della vittima[29]. Linteresse pubblico alla notizia affievolito in caso di notizie non attuali, prevalendo in queste ipotesi ilc.d. diritto alloblio. Se ad esempio i fatti sono accaduti molto tempo prima,il giornalista, che intende pubblicarli di nuovo, deve garantire il dirittoalloblio e allidentit personaledella persona cui si riferiscono i fatti. E necessario, in tal caso, tenerconto del diritto dellinteressato a vedere rispettata la propria attualedimensione sociale e affettiva, che pu essere molto diversa rispetto almomento dei fatti 3.2. Personaggi noti. Rispetto alle persone note o che esercitano funzionipubbliche, il giornalista dispone di pi ampi margini di discrezionalit nelladiffusione di informazioni personali loro riguardanti, ove queste assumanorilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dellattivit dei soggetti Tuttavia, lart. 6 del Codice deontologico stabilisce cheanche la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubblichedeve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul lororuolo o sulla loro vita pubblica, a maggior ragione se attinenti alla salute o alle abitudinisessuali Anche con riguardo ai personaggi noti, la stampa e i media devono,quindi, rispettare la loro dignit e la loro sfera pi intima, astenendosi daldiffondere dettagli non indispensabili ed evitando spettacolarizzazioni divicende drammatiche della loro vita. E da ritenere, pertanto, illecita evietata la pubblicazione di alcuni dettagli ritenuti eccedenti ed idonei arivelare, ad esempio, le possibili abitudini sessuali dellinteressato Il rilievo pubblico di unapersona non pu, altres, affievolire la tutela riconosciuta a congiunti e, inparticolare, ai minori Il Consiglio dEuropa ha ricordato che i media devonoevitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare dei politicie dei rappresentanti delle istituzioni, a meno che queste siano direttamenteconnesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante in questione La pubblicazione di dati riferitia persone note, disciplinata anche dalla legge sul diritto dautore (legge n.633/1941), che, allart. 97, sancisce: non occorre il consenso della personaritratta quando la riproduzione dellimmagine giustificata della notoriet Il Garante della privacy hasostenuto, infine, che, quando le informazioni o le immagini relative a fattiprivati di persone note sono stati raccolti in modo illegale o conartifici, necessario che gli operatori nel settore dellinformazione evitinoche il legittimo esercizio del diritto di cronaca arrechi pregiudizio a personeche sono innanzitutto vittime di estorsioni[36].
3.3. Tutela dei dati sensibilinellesercizio della professione giornalistica
Il Codice della privacy ed il Codice deontologico in esamestabiliscono garanzie particolari per la tutela dei dati sensibili, che sono idati in gradodi rivelare, tra laltro, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone. La ragione della loro pi penetrante tutela risiede nellaparticolare natura che li rende suscettibili di essere utilizzati a finidiscriminatori 3.3.1. Dati relativi alla salute. Il Codice deontologico stabilisce, in particolare, che il giornalista,nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona,identificata o identificabile, ne rispetta la dignit, il diritto allariservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi oterminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamenteclinico (art. 10 Codice deontologico). In questi casi, secondo la giurisprudenza, la regola di condottagenerale quella di garantire lanonimato della persona cui i dati sanitari siriferiscono, cos da informare la collettivit su fatti di interesse pubblicosalvaguardando, altres, la dignit del malato. Non si ritiene sussistente alcunillecito, qualora i fatti siano riferiti in modo completo per una correttainformazione del pubblico e, tuttavia, non siano riconducibili all'interessatoper avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell'interessato s danon renderlo riconoscibile Si precisa, altres, che la circostanza che lillecita pubblicazionetrova origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa, che non hannoomesso di indicare le generalit dellinteressato, non esime le altre testategiornalistiche dal dovere di garantire lanonimato dellinteressato Leffettivo anonimato non garantito se il soggetto comunque individuabile. La diffusione diinformazioni concernenti lo stato di salute di una persona, indicata mediantele generalit o altri riferimenti idonei a renderla agevolmente identificabile,rappresenta nella sostanza una violazione del Codice di deontologia perlattivit giornalistica L'Ufficio del Garante ha,inoltre, pi volte evidenziato che il diritto di cronaca, qualora coinvolgaaspetti sensibili della vita delle persone e, in particolare, dati di caratteresanitario, non pu prescindere dal rispetto di alcuni principi quali il doveredi raccogliere e utilizzare i dati correttamente, con trasparenza e lealt, perscopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalit rispetto ai finiperseguiti I diritti e la dignit dellepersone disabili sono richiamati da un altro documento deontologico posto atutela del decoro e delletica professionale, la Carta dei doveri delgiornalista Tale Carta impone al giornalistadi usare il massimo rispetto anche nei confronti dei soggetti di cronaca cheper ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti diautotutela. In tal senso, il Garante per la protezione dei dati personali havietato ad unemittente televisiva di diffondere alcune immagini che mostravanoun soggetto senza fissa dimora in un evidente stato di difficolt fisica epsichica, ritenendole lesive della sua dignit, oltre che raccolte inviolazione dei principi di correttezza e di trasparenza[45] 3.3.2. Dati relativi allasfera sessuale. Le informazioni relative alla sfera sessuale della persona godonoanchesse di una particolare protezione. Il giornalista deve astenersi dalladescrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,identificata o identificabile. Nel riferire fatti di cronacacollegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona, il giornalista tenuto quindi a tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissionedelle sue generalit, ma anche evitando di divulgare elementi che consentonouna sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari econoscenti. Ci, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possonorivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non notialla suddetta cerchia di persone
3.3.3. Dati sensibili relativia personaggi noti.
In ordine alle persone cherivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, previstauna maggiore elasticit per i mass-media con riguardo ai dati concernenti illoro stato di salute e la loro sfera sessuale. In questi casi, infatti, larelativa pubblicazione ammessa, ma pur sempre nellambito del perseguimentodellessenzialit dellinformazione e nel rispetto della dignit della persona Il Garante sostiene, quindi, chemargini pi ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alleabitudini sessuali possono essere previsti con riferimento a persone note, masolo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla lorovita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In tal senso, potressere rilevante, ad esempio, l'informazione relativa alla malattia che hacolpito un uomo politico o altra personalit di rilievo pubblico ove ci sianecessario al fine di informare il pubblico sulla possibilit che ha lo stessouomo di continuare a svolgere il proprio incarico[47].
4. Conclusioni
Il Codice della privacy ed ilCodice deontologico attribuiscono, in definitiva, ai giornalisti laresponsabilit - che anche la condizione stessa alla quale viene riconosciutoloro il pieno e libero esercizio del diritto di cronaca - di valutareconcretamente quando ricorrano i presupposti per il legittimo e correttoesercizio di tale diritto Tale operazione, tuttavia, non sempre cos semplice edimmediata, rappresentando ogni caso un caso a s, ricco di peculiarit e diproblemi applicativi. Al giornalista richiesta quindiesperienza, professionalit e conoscenza della normativa sulla privacy, perpoter individuare i confini ed i limiti da tener presente per uninformazionecorretta e rispettosa dei diritti della persona. Non si pu trascurare, daltrocanto, che molti aspetti dellattivit giornalistica sono affidate in sostanzaalla coscienza e alletica del singolo professionista, il quale tenuto adagire seguendo linee non sempre ben demarcate dallordinamento giuridico e checaratterizzano la libert e lindipendenza di una professione, quale quellagiornalistica, cui affidato un costante bilanciamento degli interessi ingioco da effettuarsi ogni volta che si fa informazione. Allo stesso tempo, le regoledettate dal Codice della privacy e dal Codice deontologico pongono unapreoccupazione altrettanto rilevante per lesercizio della professionegiornalistica. Il rischio che si corre che,per evitare di sottoporsi alle diverse sanzioni previste per le violazionidella privacy, la collettivit non venga informata neanche su ci che potrebbeessere legittimamente divulgato. Laffermarsi della disciplina edella cultura della privacy ha indotto, infatti, molti soggetti pubblici eprivati a non fornire pi ai giornalisti informazioni che in passato eranocomunicate senza problemi, invocando arbitrariamente la normativa sullaprivacy. Gli stessi giornalisti si trovanospesso in difficolt nel divulgare dati personali e sensibili di personecoinvolte in fatti di cronaca. Ci crea un ostacolo artificiosoal libero esercizio della professione giornalistica e al diritto dei cittadinidi essere informati, che rischia di portare ad una vera e propria censura o,peggio ancora, ad una auto-censura. Roma, settembre 2007 NOTE [1] [2] [3] [5] Il diritto allariservatezza cessa con la divulgazione dei fatti da parte della persona, ovverocon il consenso di questultima. In particolare, in relazione a datiriguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati oattraverso loro comportamenti in pubblico, fatto salvo il diritto di addurresuccessivamente motivi legittimi meritevoli di tutela. Secondo la visione diStefano Rodot, Lintimit dovrebbe designare un modo dessere del vivere chenon solitudine, n semplice riservatezza, non un allontanamento, nonunopacit della vita, ma la possibilit di coglierla nella sua interezza,fuori dogni controllo o interferenza (S. Rodot, La vita e le regole. Tradiritto e non diritto, Feltrinelli,2006). Cfr. anche Imperiali Riccardo e Imperiali Rosario, Codice dellaprivacy – Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali [6] [7] [8] [9] [10] [12] [13] [14] Lart. 138 del Codice prevede che In caso di richiestadell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensidell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segretoprofessionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente allafonte della notizia. In generale, lart. 7 del Codice sancisce che [15] [16] [17] Tali principisono stati ribaditi dal Garante della privacy, che ha accolto i ricorsi di treimam, ai quali si erano rivolti due giornalisti fingendosi coniugi di fedemusulmana alla ricerca di un consulto religioso. In particolare, ilGarante ha ritenuto violato l'obbligo del giornalista di rendere note lefinalit di un colloquio, ossia di star raccogliendo informazioni per unservizio giornalistico, essendo stati usati, invece, degli "artifici".In questo caso non ricorreva, secondo l'Autorit, un'ipotesi prevista dalCodice deontologico alla quale si appellava invece la societ televisiva che consente al giornalista che raccoglie notizie di non qualificarsi solonel caso in cui ci comporti rischi per la sua incolumit o renda altrimentiimpossibile l'esercizio della funzione informativa (Newsletter Garante16/10/2007 e Provv.ti Garante 05/07/2007 in www.garanteprivacy.it - doc. webnn. 1435035 e 1436163). [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [26] Lart. 13 del Codice deontologico sancisce, infatti, che:Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti epraticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attivitpubblicistica. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti,negli elenchi o nel registro. [27] [28] Lart. 6 del Codice deontologico determina lambito diapplicazione del principio di essenzialit dellinformazione (Trib. Milano25/11/2004 in Giustizia a Milano 2004, 79). Inoltre, i principi di essenzialit e diinteresse pubblico delle notizie appaiono logicamente ed indissolubilmenteconnessi, posto che la notizia non essenziale appunto una notizia nonrispondente all'interesse pubblico (Trib. Roma 06/05/2005 in RedazioneGiuffr 2005). [29] [30] Il Garante haconseguentemente ritenuto illecita la nuova diffusione, nel corso di una trasmissionetelevisiva, delle immagini di un processo – gi mandate in onda sedicianni prima -, che ritraevano una donna mentre reagiva vivacemente allarichiesta di condanna, formulata dal pubblico ministero nei confronti di unapersona a cui la stessa era allepoca legata sentimentalmente (Provv. Garante07/07/2005 in www.garanteprivacy.it- doc. web n. 1148642). [32] [33]Nella fattispecie, inrelazione ai ripetuti servizi giornalistici dedicati al grave malore e alricovero di un noto imprenditore per cause legate allabuso di sostanzestupefacenti, il Garante ha sostenuto che, anche quando si tratti di figurepubbliche, stampa e media devono rispettare la dignit delle persone e la lorosfera pi intima, astenendosi dal diffondere dettagli non indispensabili edevitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi (Provv. Garante 12/01/2006in www.garanteprivacy.it - doc. web. n.1213631). Cfr. ancheMauro Paissan (a cura di), Privacy egiornalismo, ed.Garante per la protezione dei dati personali, 2006. [34]In tal senso, ilGarante ha ritenuto illecito il comportamento di un settimanale che, nel darenotizia di un presunto legame sentimentale di un noto personaggio, avevapubblicato un articolato servizio fotografico in cui comparivano componentidella sua famiglia ritratti in alcuni momenti della vita privata e venivanodiffusi diversi altri dati personali, unitamente alle foto del luogo diresidenza e della palazzina di famiglia [35] [36] [37] [38] [39] Nel caso di specie, si trattava di un soggetto malato diAIDS e nelle more deceduto coinvolto in una indagine di polizia giudiziaria ilcui cognome era stato significativamente cambiato (Tribunale Roma, 18 marzo2004 in Dir. informatica 2004, 286). [40] Provv. Garante 23/11/ 2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898. [41]Il Garante ha ritenutoillecita, pertanto, la diffusione di informazioni concernenti una persona incondizioni di salute particolarmente critiche, indicata mediante riferimentiche avevano comportato la sua identificabilit, con specifici riferimenti ancheai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (Provv.Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898 [42] Unsecondo intervento del Garante ha riguardato il trattamento di dati effettuatoper realizzare un servizio volto a documentare l'uso di stupefacenti da partedei frequentatori di un locale notturno milanese, sempre allinsaputa degliinteressati. (Provv. Garante 19/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. webn. 1350853 e Provv. Comeha precisato l'Autorit, nei due casi richiamati la violazione si eraconcretizzata gi al momento della raccolta non informata dei dati (nonchdella detenzione di filmati e risultati di test relativi a personeindividuabili) e ci in ragione delle modalit di tale raccolta e della naturaparticolarmente delicata dei dati. [44] [45] Provv. Garante 07/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1170284. [46] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634. [47] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634. [48] |