27ma Conferenza Internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della privacy

Montreux, 14-16 settembre 2005

Risoluzione sull'utilizzo della biometria in passaporti, carte di identità e titoli di viaggio

L'Incaricato federale tedesco per la protezione dei dati e l'Incaricato per la protezione dei dati e la libertà di informazione della città di Berlino, con il sostegno della Direzione nazionale per la protezione dei dati dell'Argentina, dell'Autorità austriaca per la protezione dei dati, e dell'Autorità italiana per la protezione dei dati, propongono l'adozione della seguente Risoluzione:

La 27ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della privacy adotta la presente Risoluzione:

Rilevando che governi e organismi internazionali, ed in particolare l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), stanno attualmente completando la definizione di norme e standard tecnici volti ad integrare dati biometrici (impronte digitali, riconoscimento del volto) in passaporti e titoli di viaggio ai fini della lotta al terrorismo e della velocizzazione dei controlli alle frontiere e delle procedure di imbarco;

Consapevole che anche il settore privato ricorre in misura crescente al trattamento di dati biometrici, prevalentemente su base volontaria;

Considerando che i dati biometrici possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato, poiché quest'ultimo può lasciare tracce biometriche in modo inconsapevole;

Ricordando che la biometria consentirà la "lettura automatica" del corpo umano, e che i dati biometrici potrebbero essere utilizzati come identificatori univoci a livello globale;

Sottolineando che l'utilizzo diffuso della biometria avrà un effetto di lunga portata sulla società a livello globale e, pertanto, dovrebbe essere oggetto di un dibattito aperto a tutte le istanze globali;

La Conferenza chiede:

1. che si dia attuazione in fase precoce ad efficaci garanzie onde limitare i rischi inerenti alla natura della biometria;

2. che si tengano rigidamente distinti i dati biometrici raccolti e memorizzati per finalità di natura pubblica (ad esempio, i controlli alle frontiere) in base ad obblighi di legge, e quelli raccolti e memorizzati per finalità contrattuali sulla base del consenso;

3. che si limiti tecnicamente l'impiego della biometria in passaporti e carte di identità alle finalità di verifica, tramite il confronto fra i dati contenuti nel documento e i dati forniti dal titolare all'atto della presentazione del documento stesso.

Traduzione non ufficiale