| Garante per la protezione     dei dati personali TRATTAMENTI DI DATI SANITARINEI TRAPIANTI Una società impegnata nella fornitura di materialemedico-sanitario intende ampliare la propria attività eoffrire alle strutture ospedaliere materiale per trapianti ricavatodalla trasformazione di tessuti ossei di origine umana. Il procedimentodi trasformazione consisterebbe, secondo le informazioni fornitedalla società, nella raccolta e nella trasformazione diresidui ossei da pazienti che, avendo subito interventi chirurgicidi tipo ortopedico, hanno consentito ad una loro donazione. La società ha, dunque, chiesto al Garantedi essere autorizzata:
Il Garante ha risposto che il trattamento dei datisulla salute dei donatori può considerarsi già autorizzatoin base all'Autorizzazione n.2/1998 sul trattamento dei dati idoneia rivelare lo stato di salute (G.U. 1.10.1998, n.239), nella parterelativa al trattamento dei dati e alle operazioni indispensabili"per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivantida un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazionio di servizi". Nel caso specifico, possono rientrare nellanozione di "interessato" sia la figura del donatoreche quella del beneficiario. L'Autorizzazione del Garante consente, inoltre, siala conservazione dei dati sulla salute del donatore nelle fasiindicate nella richiesta, sia la comunicazione al laboratoriodel paese europeo, a condizione che tali trattamenti siano effettivamentenecessari per l'esecuzione delle metodologie di prelievo e diconservazione del tessuto osseo. Il provvedimento autorizza anche,in caso di trapianto, a fornire idonee garanzie di sicurezza siaal donatore sia al beneficiario. Il Garante ha però segnalato alla societàla necessità di riformulare il modello di informativa econsenso da sottoporre al donatore e al beneficiario. Nell'informativadeve, infatti, risultare con chiarezza i due "titolari"del trattamento, la struttura ospedaliera e la societàfornitrice del materiale per trapianti, e il responsabile deltrattamento, che potrà essere anche il laboratorio stranierose formalmente designato dalla società. Va, inoltre, ricordato che, in base alla legge n.135del 1990 sull'AIDS, la comunicazione di risultati di accertamentidiagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puòessere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti. La legge n.675 del 1996, infine, obbliga, com'ènoto, il titolare del trattamento ad acquisire il consenso degliinteressati al trattamento dei dati. Il Garante ha valutato, quindi,positivamente la soluzione semplificativa, prospettata dalla società,di anticipare il momento della manifestazione del consenso allafase antecedente al prelievo, alla raccolta e alla conservazionedel tessuto osseo, e di porre tale adempimento a carico dellastruttura sanitaria. Quest'ultima può richiedere sia perproprio conto sia per la società interessata ed eventualmenteanche per il laboratorio europeo un consenso relativo alle diversefasi del trattamento e ai diversi titolari. |