| Garante per la protezione     dei dati personali LE ASSOCIAZIONI NON POSSONO NASCONDERE I PROPRI ISCRITTI Unassociazione non può opporsi alla pubblicazione dei nomi dei propri iscritti, a meno che non vi sia stata una espressa delega da parte degli interessati. Il principio è stato affermato dal Garante nella decisione di un ricorso presentato dal rappresentante legale di unassociazione. Questi aveva chiesto ad un quotidiano locale di bloccare la annunciata pubblicazione degli elenchi degli iscritti allassociazione. Nellesaminare il caso, il Garante ha affermato che non è ipotizzabile, né previsto dalla legge n.675 del 1996, un diritto dellassociazione ad esercitare i diritti che rientrano nella personale disponibilità di ciascun interessato, a meno che essa possa dimostrare lesistenza di una specifica delega del singolo associato. Poiché nella modulistica di adesione dellassociazione non risulta esservi una specifica delega, né è stata fornita al Garante la documentazione comprovante il conferimento di tale delega da parte degli iscritti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. LAutorità ha spiegato che il dato delladesione a qualsiasi associazione appartiene senzaltro a questultima come riflesso della libera scelta del singolo che conferisce i dati. Tuttavia, la pura e semplice adesione, al di fuori delle ipotesi di delega o procura espressa, non può sottrarre allinteressato la possibilità di far valere diritti tipicamente personali, come quelli previsti dallart.13 della legge sulla privacy (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento dei dati, opposizione al loro trattamento ecc). Per di più, trattandosi di diritto di cronaca, l'interessato, per impedire la pubblicazione, dovrebbe dimostrare l'esistenza di un motivo legittimo. |