| Garante per la protezione     dei dati personali ELENCO DEI MOROSI IN BACHECA SOLO NEL RISPETTO DELLA PRIVACY Lamministratore di condominio non può disporre laffissione in bacheca di dati personali riguardanti le posizioni di debito o di credito dei singoli condomini, senza tener conto delle norme sulla riservatezza e di quanto previsto dal codice civile sui poteri dell'amministratore ed eventualmente nel regolamento condominiale. La pubblicazione di elenchi, contenenti nome e cognome degli inquilini morosi o di semplici avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento, in luoghi condominiali talvolta accessibili anche da estranei al condominio, deve essere pertanto verificata dall'amministratore alla luce di queste norme. Lo ha stabilito lAutorità in un provvedimento adottato dopo che un amministratore era stato invitato, dall'Ufficio del Garante, ad aderire alle richieste di un condomino che chiedeva, in base ai diritti previsti dallart. 13 della legge sulla protezione dei dati personali, la cancellazione dalla bacheca situata nellandrone del palazzo di dati, a suo giudizio peraltro non esatti, relativi ai debiti contratti nei confronti del condominio. Preso atto che lamministratore aveva aderito allinvito dellAutorità, il Garante ha ritenuto di non dover dare ulteriore corso al procedimento, le cui spese sono state, comunque, poste a carico dellamministratore. LAutorità non è quindi entrata nel merito di accertamenti sulla liceità e correttezza nella divulgazione dei dati affissi in bacheca. Ha però precisato che, per verificare se sia lecito e corretto affiggere in bacheca elenchi contenenti nome e cognome degli inquilini morosi o di semplici avvisi indirizzati a singole persone con solleciti di pagamento, occorre tener conto dei principi sulla riservatezza, e, al tempo stesso, porre attenzione a quanto, caso per caso, stabilito dal codice civile e convenuto tra i condomini nell'eventuale regolamento di condominio rispetto ai poteri e alle facoltà attribuiti allamministratore. In un precedente parere, il Garante aveva chiarito che lamministratore di condominio può mettere a disposizione dei condomini le informazioni riguardanti la gestione degli immobili, ma deve osservare alcune cautele nella raccolta e nelluso di questi dati. Lamministratore, sottolineava l'Autorità nella sua decisione, può comunicare ai condomini che ne fanno richiesta, in quanto contitolari di un medesimo trattamento, dati di bilancio o prospetti contabili sulle quote pagate e sulle eventuali morosità, ma deve evitare laccesso ai dati da parte di persone estranee al condominio. |