| Garante per la protezione     dei dati personali PRIVACY ED ELENCHI DEI CONTRIBUENTI CON REDDITI ALTI La pubblicità dei nomi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia è lecita. La legge sulla privacy non ha infatti modificato la disciplina precedente riguardo alla messa a disposizione del pubblico di queste informazioni. In risposta ad una richiesta di chiarimenti del Ministero delle Finanze, il Garante ha evidenziato il quadro normativo in base al quale questo tipo di circolazione delle informazioni è consentito. L'Autorità ha ricordato anzitutto che la legge sulla riservatezza stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono divulgare questo genere di informazioni, di natura non sensibile, solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In presenza di tale base normativa, i dati possono quindi essere oggetto anche di ulteriore circolazione da parte dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati. Nel caso delle informazioni sull'ammontare complessivo di taluni redditi, è in vigore da tempo un'apposita disposizione antecedente alla legge n.675 del 1996, e da essa non modificata, la quale prevede anzitutto la redazione e pubblicazione a cura del Ministero delle Finanze degli elenchi dei contribuenti dei quali è stato accertato il reddito e di quelli sottoposti a controlli in base a sorteggio. Tali elenchi comprendono i nomi dei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito superiore a determinate soglie (art.69 del D.P.R. n.660/1973). La stessa norma prevede inoltre espressamente la formazione, per ciascun Comune, di elenchi nominativi di tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. Gli elenchi devono essere depositati per un anno presso gli uffici delle imposte e presso le amministrazioni comunali ai fini della consultazione da parte di chiunque. Essendo, dunque, tali fonti destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati tratti da esse deve ritenersi lecita. Il chiarimento sulla diffusione degli elenchi dei contribuenti segue una serie di iniziative del Garante, che è intervenuto più volte, nel corso dei suoi tre anni di attività, con provvedimenti volti a chiarire aspetti importanti riguardanti la pubblicità dell'attività della pubblica amministrazione, l'accesso dei cittadini ai documenti della P.A. e la trasparenza nella circolazione delle informazioni a contenuto economico. |