| Garante per la protezione     dei dati personali FORNIRE DATI DI UNALTRA AZIENDA COME REFERENZE NON VIOLA LA PRIVACY Non viola la privacy la società che, per partecipare ad una gara di appalto, fornisca come referenze informazioni relative ad unaltra impresa anche senza il consenso di questultima. Lo ha stabilito il Garante dichiarando infondato il reclamo presentato da una società che aveva lamentato la comunicazione ad un ente pubblico da parte di unaltra società di alcuni dati personali, nonostante avesse dichiarato la sua opposizione a tale operazione. I dati erano stati raccolti in precedenti rapporti di lavoro intercorsi tra le due imprese. LAutorità ha sottolineato che la società che ha comunicato i dati non ha violato le disposizioni della legge sulla tutela della riservatezza, essendosi limitata ad allegare, alla documentazione necessaria per poter partecipare alla gara, alcuni atti relativi allo svolgimento di attività economiche della società interessata. Per questo tipo di dati, ha ricordato lAutorità, la legge sulla privacy consente la diffusione anche senza il consenso della ditta interessata. La società che ha comunicato i dati, inoltre, si è attenuta alle disposizioni dettate dal testo unico in materia di appalti pubblici di forniture, le quali prevedono per le imprese che partecipano alle gare la possibilità di dimostrare le proprie capacità attraverso la produzione di diversi documenti, tra i quali compare anche lelenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con relativi importo, data e destinatario. Il Garante ha ritenuto, poi, che la società ricorrente non avesse dimostrato lesistenza di motivi legittimi per opporsi al trattamento dei propri dati personali. Ha comunque richiamato lattenzione della società che ha utilizzato i dati sullobbligo di trattarli in modo lecito e corretto e nel rispetto di unidonea informativa, secondo i principi stabiliti dalla legge sulla privacy. |