| Garante per la protezione     dei dati personali SE CE UN DIRITTO DA DIFENDERE, LE AZIENDE POSSONO TEMPORANEAMENTE RIFIUTARSI DI COMUNICARE I DATI E legittimo il rifiuto di una società privata di aderire alla richiesta di comunicazione e cancellazione di dati personali in suo possesso, se la loro conservazione è necessaria per far valere o difendere in giudizio, anche se non ancora instaurato, i diritti della azienda. Tale limitazione è,comunque, solo temporanea: venuta meno la specifica esigenza, infatti, il diritto di accesso potrà essere nuovamente esercitato e i dati dovranno essere integralmente comunicati allinteressato che lo richieda. Il principio è stato sancito in una decisione dellAutorità che ha accolto solo parzialmente il ricorso di un interessato che lamentava di non aver avuto riscontro ad una richiesta, avanzata, ai sensi dellart.13 della legge sulla privacy, ad una società di assicurazioni, con la quale chiedeva di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, la comunicazione di tutti i suoi dati personali e sensibili detenuti e della loro origine, nonché la loro cancellazione. La società di assicurazioni, rispondendo allinvito ad aderire rivolto dal Garante, aveva precisato, di aver comunicato alcuni dati allinteressato e di essere inoltre, in possesso di alcune informazioni relative alle condizioni di salute, ricavate da unindagine legittimamente effettuata da unagenzia di investigazioni privata, alla quale aveva conferito un incarico per verificare lesattezza delle dichiarazione rese dal ricorrente durante una visita medica cui era stato sottoposto. La società aveva, tuttavia, dimostrato con precisi elementi di non poter al momento aderire integralmente alla richiesta di accesso, perché alcuni dati erano stati raccolti e trattati in modo legittimo e la loro conservazione era indispensabile per poter esercitare il diritto alla difesa da parte della stessa società. LAutorità Garante ha ritenuto che la società di assicurazioni, che aveva già fornito alcuni riscontri allinteressato, potesse adempiere solo alla richiesta relativa allindicazione del responsabile, ritenendo provata la posizione di comunicare solo i dati che non compromettano il diritto di difesa. Dallesame dei vari elementi forniti infatti, il Garante ha ritenuto legittimo differire lesercizio del diritto di accesso (art. 14, legge 675/96) nella fase che precede la controversia giudiziaria allo scopo di non pregiudicare i diritti di una delle parti nella raccolta degli elementi di prova. |