| Garante per la protezione     dei dati personali GERMANIA : LE AUTORITA GARANTI DELLA PRIVACY CHIEDONO LA REGOLAMENTAZIONE PER LEGGE DELLE RICERCHE GENETICHE La 62ma Conferenza delle Autorità garanti della protezione dei dati a livello federale e regionale, tenutasi in Germania a Münster dal 24 al 26 ottobre scorsi, ha indicato concretamente al Parlamento ed al Senato federali lesigenza di regolamentare per legge le ricerche genetiche su materiale umano. Secondo i Garanti, sono necessarie norme che regolamentino le indagini genetiche per scopi medici, per laccertamento dellidentità e della discendenza, nei rapporti di lavoro e di natura assicurativa, e per scopi di ricerca. Oltre allimpiego delle "impronte genetiche" per il perseguimento di reati, che è già disciplinato dal Codice di procedura penale, occorre prevedere norme riferite agli impieghi più frequenti delle indagini genetiche. Particolare importanza riveste il diritto degli interessati di essere informati e di decidere autonomamente [il cosiddetto "diritto allautodeterminazione", n.d.r.]. Le raccomandazioni fondamentali elaborate dai Garanti della protezione dati, che formano lossatura di una vera e propria proposta di legge finalizzata a "garantire il principio di autodeterminazione nelle indagini genetiche" (allegata alla Risoluzione stessa), sono le seguenti: * potenziare il diritto allautodeterminazione prevedendo una riserva fondamentale di consenso rispetto alleffettuazione di indagini genetiche; * garantire informazione e trasparenza nei confronti dellinteressato definendo la portata delle spiegazioni da fornire obbligatoriamente; * garantire qualità e sicurezza dei test genetici riservando questi ultimi al personale medico munito di apposita autorizzazione; * tutelare i nascituri, i minori ed i soggetti incapaci di intendere attraverso la limitazione graduata delle finalità di ricerca consentite; * garantire il diritto di non sapere attraverso opzioni differenziate di scelta e di informazione; * impedire leffettuazione di test genetici occulti prevedendo che il prelievo sia effettuato direttamente presso uno studio medico o un laboratorio; * impedire luso improprio delle informazioni genetiche nei rapporti di lavoro ed in quelli di natura assicurativa attraverso il divieto assoluto di chiedere o di accettare test genetici o le rispettive risultanze; * garantire lautodeterminazione degli interessati anche nel settore della ricerca, attraverso una riserva fondamentale di consenso rispetto a specifici progetti di ricerca e banche di dati genetici o di prelievi; * assicurare lesistenza di procedure affidabili di "pseudonimizzazione" rispetto a banche di dati genetici o di prelievi, utilizzando depositari esterni delle chiavi di "pseudonimizzazione"; * garantire assistenza agli interessati prevedendo lobbligo di comunicare, nellambito di attività di ricerca, risultati significativi per il singolo soggetto; * potenziare la normativa con lintroduzione di fattispecie penali. E importante rilevare come lArticolo 1 della proposta di regolamentazione (allegata alla Risoluzione) affermi che "Scopo della presente norma è la tutela della dignità, della personalità e dellautodeterminazione informativa degli interessati in rapporto a indagini genetiche". Inoltre, in aggiunta a queste disposizioni specifiche riferite alle diverse finalità delle indagini genetiche, la Conferenza dei Garanti chiede lintroduzione nel Codice penale tedesco di una norma penale che vieti i test genetici in assenza di una disposizione di legge autorizzativa o del consenso dellinteressato, valido in linea di principio soltanto a fini di trattamento sanitario o di ricerca. Con queste proposte i Garanti tedeschi intendono stimolare appropriate iniziative di legge ed un dibattito a livello sociale e politico. (Per maggiori dettagli si può consultare il sito del Garante federale). |