| Garante per la protezione     dei dati personali CORRENTISTI INSOLVENTI E CENTRALE RISCHI La posizione di "sofferenza" di un cliente di un istituto di credito deve essere segnalata alla centrale rischi della Banca dItalia, a prescindere dallammontare del debito. La banca che opera il trattamento adempie, in questo modo, a specifiche disposizioni della normativa vigente e non incorre in violazioni della privacy del correntista. Lo ha stabilito il Garante rigettando il ricorso di un cliente che aveva chiesto, senza esito, al suo istituto bancario la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatizzato della Banca dItalia, che raccoglie le posizioni di insolvenza nei confronti delle banche dei singoli clienti e ne certifica lindebitamento globale rispetto al sistema del credito. La banca, da parte sua, ha sostenuto di aver agito correttamente, perché la segnalazione alla centrale rischi sarebbe stata effettuata in conformità di una normativa specifica che obbliga gli istituti di credito alla comunicazione di tutti i soggetti passati al contenzioso. E nel caso particolare la comunicazione avrebbe riguardato, peraltro, un debito per il quale è da tempo aperto un procedimento di fronte allautorità giudiziaria ordinaria. Il Garante ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, non avendo rilevato alcun comportamento illecito da parte della banca. Listituto bancario, ha sostenuto infatti lAutorità, segnalando alla Centrale rischi la posizione di insolvenza del cliente, indipendentemente dallammontare del credito, si è attenuto alle disposizioni vigenti e alle istruzioni impartite dalla Banca dItalia in materia. La richiesta di cancellazione dei dati potrà, tuttavia, essere ripresentata al termine del procedimento, attualmente in corso per dirimere alcuni aspetti controversi tra le parti. Per quanto riguarda infine la richiesta di risarcimento dei danni, il Garante precisa che, non avendo competenze in materia, potrà essere fatta valere di fronte al giudice ordinario. |