| Garante per la protezione     dei dati personali SOCIETA FINANZIARIE E TEMPESTIVA RETTIFICA DEI DATI DEI CLIENTI La rettifica dei dati non tempestiva espone il gestore della banca dati anche al pagamento delle spese per il ricorso al Garante. Il principio è stato stabilito dallAutorità Garante che ha accolto listanza di un ricorrente che aveva chiesto, tra laltro, di addebitare le spese del procedimento avviato presso lAutorità alla controparte, la quale non aveva aggiornato i dati in suo possesso entro i cinque giorni previsti dalle norme sulla privacy. Linteressato si era rivolto al Garante, dopo aver richiesto, senza esito, ad una società finanziaria la rettifica dei suoi dati e la loro successiva cancellazione dalle liste dei debitori, e questo in ragione del fatto che egli aveva restituito, già da alcuni mesi, la somma che gli era stata concessa. Sebbene la finanziaria avesse comunicato di aver provveduto ad attivare la procedura per la rettifica e la conseguente cancellazione dei dati, alcuni mesi dopo il ricorrente non aveva potuto accedere ad un nuovo finanziamento erogato da unaltra società, poiché compariva ancora nella lista dei debitori. Invitata dallAutorità a fornire chiarimenti, la società aveva dichiarato che, per un disguido nel sistema informatizzato, non era stato registrato un versamento effettuato invece regolarmente e che il debito non risultava ancora estinto. Tale circostanza aveva generato la erronea segnalazione di insolvenza alle altre finanziarie. A seguito dellintervento del Garante, la società aveva poi provveduto a rettificare i dati inesatti, con particolare riferimento allestinzione del debito da parte dellinteressato e aveva comunicato la posizione aggiornata alle altre società finanziarie per ladeguamento delle loro banche dati. La tardiva correzione dei dati, pur determinando la decisione dellAutorità di non dare ulteriore corso al procedimento, ha tuttavia implicato che venisse posto a carico della società finanziaria il pagamento delle spese e dei diritti, da liquidare direttamente al ricorrente. Il pagamento delle spese da parte della società finanziaria non preclude, comunque, al ricorrente leventuale richiesta di risarcimento del danno causato dal tardivo aggiornamento dei dati, da proporsi di fronte al giudice ordinario, non avendo lAutorità competenze in materia. |