| Garante per la protezione     dei dati personali PAGATORI INADEMPIENTI PER ERRORE? LA CENTRALE RISCHI DEVE IMMEDIATAMENTE CANCELLARE IL DATO Se risultate essere pagatori inadempienti per errore o per i ritardi della vostra banca, le "centrali rischi" private devono preoccuparsi di cancellare il dato appena venute a conoscenza dellerrore. Le cosiddette "centrali rischi" sono istituite da privati a tutela del credito e del risparmio, per verificare la solvibilità dei soggetti che si rivolgono al mercato creditizio per chiedere finanziamenti. La questione è stata affrontata dallAutorità Garante che si è occupata del caso di un cittadino che si era visto rifiutare un finanziamento perché, nella banca dati di una centrale rischi privata, risultava a suo nome una segnalazione di rate non pagate relative ad un mutuo ipotecario stipulato a suo tempo con un istituto bancario. Contrariamente a quanto segnalato, linteressato aveva invece effettuato tutti i pagamenti alle scadenze pattuite. Si era, dunque, rivolto alla società perché provvedesse a cancellare la ingiustificata segnalazione. Poiché, tuttavia, la società non aveva provveduto a soddisfare la richiesta, linteressato aveva presentato ricorso al Garante. A seguito dellinvito ad aderire inviato dallAutorità, la centrale rischi aveva fatto sapere di non aver dato corso alla cancellazione perché i ritardi indicati nei pagamenti risultavano correttamente segnalati dallistituto di credito che aveva concesso il mutuo. Successivamente però, e a seguito di una diretta richiesta dellinteressato a tale istituto di credito, si era accertato che la ragione della segnalazione di morosità era da ricondursi al ritardo con cui un altro istituto di credito, quello di cui era correntista il ricorrente (la cosiddetta "banca dappoggio"), aveva dato esecuzione agli ordini di bonifico impartiti per il pagamento. Solo in quel momento la centrale rischi aveva provveduto alla cancellazione dei dati errati. Avendo, dunque, conservato dati relativi agli asseriti ritardi nei pagamenti non imputabili al ricorrente, ed avendoli cancellati solo in una fase successiva e a seguito del ricorso attivato presso il Garante, alla società è stato imposto il pagamento delle spese relative al procedimento. |