| Garante per la protezione     dei dati personali MULTA DEL GARANTE AD UNA ASL Per non aver fornito, entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione richieste, unazienda sanitaria del sud si è vista contestare una multa per oltre 1000 euro dal Garante. LAutorità ha addebitato alla struttura sanitaria una violazione della legge sulla privacy che prevede lobbligo per chiunque di fornire allAutorità le informazioni richieste e, in caso di omissione, di essere punito con una sanzione amministrativa (nel caso di specie le informazioni erano necessarie per poter decidere un reclamo proposto nei confronti della stessa Asl da una persona che aveva lamentato una violazione della normativa sulla privacy). Alla reclamante era stata, infatti, recapitata, da parte del presidio sanitario, una convocazione per sottoporre il figlio minore a visita medico legale per laccertamento dellinvalidità e dellhandicap, tramite un foglio piegato, privo di busta, sul quale erano perfettamente leggibili la data di nascita del bambino, il numero di protocollo ed il motivo delle convocazione. Si era pertanto rivolta al Garante che aveva avviato unistruttoria chiedendo allazienda sanitaria di fornire elementi che giustificassero il suo operato Lammontare della pena edittale è stato determinato tenendo conto del periodo in cui è stata commessa linfrazione, risalente ad agosto 2001, quando la legge sulla privacy, per la violazione dellart. 32, prevedeva il pagamento di una somma oscillante tra un minimo di un milione ad un massimo di 6 milioni di lire. Con lintroduzione del decreto legislativo 467/2001, infatti, le multe sono aumentate: questo tipo di illeciti amministrativi commessi dopo il 1 febbraio 2002, (che si affiancano ad altre violazioni punibili anche penalmente a seconda dei casi) è sanzionato, con multe che vanno da 2582,28 euro a 15493,71 euro. Lazienda potrà peraltro definire il contesto pagando una somma di oltre mille euro, pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, decorso questo termine il Garante determinerà autonomamente la sanzione pecuniaria. |