PRIVACY: TELECAMERE SUGLI AUTOBUS SOLO SE PASSEGGERI GARANTITI
L'azienda di trasporti che intende istallare un impianto di videosorveglianza deve rispettare precise modalità, anche per quanto riguarda la ripresa delle immagini. Ha, inoltre, l'obbligo di dare preventivo avviso dell'utilizzo del sistema all'Autorità per la privacy.
Il principio è stato ricordato dall'Ufficio del Garante che ha affrontato il caso di una compagnia comunale di trasporti pubblici, la quale aveva provveduto a comunicare all'Autorità l'attivazione di un sistema di videosorveglianza da installare, per motivi di sicurezza, a bordo di autobus e nelle aree di fermata. Il sistema prevede che le immagini riprese vengano conservate per un periodo di tempo limitato e cancellate se durante questo arco temporale non giungono segnalazioni o denunce di reato.
L'Autorità ha richiamato l'attenzione della compagnia di trasporti al rispetto dei principi a tutela della privacy dei passeggeri e delle indicazioni già formulate in relazione ad analoghe iniziative di altri enti locali. Amministrazione comunale e azienda dovranno determinare con precisione dove collocare le telecamere e stabilire le modalità di ripresa tenendo conto che il trattamento dei dati deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali le telecamere vengono installate: le immagini dovranno cioè essere raccolte, utilizzate e conservate solo a fini di sicurezza.
L'interno delle vetture e l'ambito della fermata dovrà essere ripreso in modo panoramico, evitando riprese particolareggiate, eccessivamente intrusive per la riservatezza delle persone o tali da permettere la rilevazione di particolari non indispensabili. Le telecamere non dovranno riprendere in modo stabile le postazioni di guida degli autisti, nel rispetto dei precisi limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori. I passeggeri dovranno essere informati della presenza di telecamere attraverso indicazioni o contrassegni che informino con facilità e immediatezza.
Dell'attivazione del sistema di videosorveglianza deve essere, inoltre, preventivamente informato il Garante:la comunicazione deve essere effettuata secondo le procedure previste per la notifica delle banche dati che contengono informazioni di carattere personale. Inoltre, la normativa italiana, che ha seguito l'indirizzo europeo in materia, considera come "dato personale" qualunque informazione che permetta l'identificazione, anche in via indiretta, di un individuo, compresi i suoni e le immagini.
Nella nota indirizzata all'azienda l'Autorità ha precisato anche le modalità per il corretto adempimento della notificazione. Oltre alla sottoscrizione dell'apposito modello, in cui va indicata, fra le modalità di trattamento, la raccolta di dati mediante impianti di videosorveglianza, occorre eseguire un pagamento per diritti di segreteria sul conto corrente postale n. 97204002 (l'importo è di 12,91