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PRIVACY IN BANCA. BLOCCO DELLA CARTA DI CREDITO SULLA BASE DI INFORMAZIONI ERRATE. IL GARANTE IMPONE ALL'ISTITUTO DI CORREGGERLE.

La banca gli blocca la carta di credito, ma lui ritiene che alla base della decisione ci siano informazioni inesatte. E il Garante gli dà ragione, imponendo all'istituto di credito di rettificare i dati e di pagare al ricorrente le spese del ricorso.

E' successo ad un cliente di un istituto di credito che, vedendosi bloccare l'uso della carta di credito, aveva chiesto invano di accedere ai dati personali che lo riguardavano detenuti dalla banca e soprattutto di provvedere a correggerne alcuni. Non avendo avuto riscontro, aveva presentato ricorso al Garante.

In particolare, l'interessato chiedeva che le informazioni contenute nella segnalazione di blocco trasmessa dalla banca ad una società venissero rettificate perché basate su motivazioni (morosità e rifiuto di riconsegnare la carta) da lui ritenute non corrispondenti al vero. La rettifica doveva, inoltre, essere portata a conoscenza dei terzi ai quali la banca aveva comunicato dati riguardo alla pretesa situazione di morosità e inaffidabilità dell'interessato. Il ricorrente aveva infine chiesto che le spese del procedimento fossero poste a carico della banca in caso fosse stato accolto il ricorso.

La vicenda relativa a dati risultati erronei si inserisce in una serie di complessi contenziosi civili che prosegue tra le parti su questioni non toccate dalla decisione del Garante.

Dopo l'invito del Garante ad aderire alle istanze del cliente, la banca aveva trasmesso a quest'ultimo la documentazione richiesta, ma aveva affermato di non poter rettificare i dati riferiti al blocco della carta di credito in quanto tali annotazioni presupponevano una diversa valutazione di situazioni di fatto che erano oggetto di contenzioso presso l'autorità giudiziaria. Sosteneva anche che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio con riguardo ai procedimenti giudiziari pendenti.

Nel corso del procedimento, l'interessato ribadiva, invece, che la segnalazione di blocco alla società conteneva indicazioni non corrispondenti al vero che giustificavano la sua richiesta di rettifica riguardo alla asserita situazione di insolvenza e al rifiuto di consegnare la carta di credito.

Nel decidere sul ricorso il Garante ha anzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità proposta dalla banca in quanto i procedimenti pendenti presso il giudice ordinario riguardano una domanda su profili diversi (in particolare una controversia per risarcimento danni) e non vertono, dunque, sullo stesso oggetto del ricorso avviato innanzi all'Autorità.

Ha poi accolto la richiesta del ricorrente di ottenere la rettifica dei dati personali contenuti nella segnalazione di blocco della carta di credito inviata ad una società.

Per quanto riguarda il supposto rifiuto di consegnare la carta di credito, infatti, dagli atti è emerso che essa era stata restituita alla banca non appena la stessa ne aveva chiesto la consegna. La banca dovrà pertanto immediatamente correggere l'informazione e portarla a conoscenza di tutti gli altri soggetti eventualmente già destinatari della comunicazione.

Analogamente, anche il riferimento alla asserita situazione di insolvenza dell'interessato è risultato inesatto non dando piena contezza della situazione in cui il ricorrente si trova. Infatti - ha sottolineato il Garante - l'espressione utilizzata nella segnalazione della banca, nella sua genericità, proiettava un'immagine errata dell’interessato, alterando il suo profilo personale nei confronti di terzi.

La banca (che nel procedimento ha positivamente soddisfatto le richieste di conoscere i dati, la loro origine, le modalità e le finalità del trattamento) dovrà pertanto provvedere a correggere anche i dati relativi alla motivazione della revoca. L'Autorità ha infine determinato nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese del riscorso che l'istituto dovrà versare direttamente al ricorrente.