| Garante per la protezione     dei dati personali TELEFONATE E PRIVACY Si può avere accesso alle telefonate in entrata solo se sono a rischio indagini difensive Si può avere accesso alle chiamate telefoniche in entrata solo se si dimostra leffettivo pregiudizio che la mancata conoscenza di questi dati comporta per lo svolgimento delle investigazioni difensive. Lo ha precisato il Garante esaminando il ricorso di due abbonati che chiedevano di conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico "in entrata" su unutenza fissa, intestata ad uno dei due. I ricorrenti, prima nellistanza al gestore telefonico che aveva rifiutato di trasmettere i dati e poi di fronte allAutorità, sostenevano la necessità di acquisire i tabulati relativi a un determinato bimestre poiché intendevano produrli come prova in un procedimento pendente in cui figuravano come parti offese. Il Garante ha anzitutto rigettato per inammissibilità il ricorso presentato dallabbonato non intestatario dellutenza, in quanto non legittimato a formulare listanza di accesso ai dati. Ma ha rigettato anche il ricorso proposto dallintestatario dellutenza poiché dagli elementi prodotti e raccolti nel corso dell istruttoria non è emersa alcuna circostanza dalla quale si potesse ritenere che il rigetto dellistanza, da parte del gestore telefonico, potesse comportare un danno per la parte civile costituita in giudizio. Diverso il caso in cui linteressato avesse dimostrato leffettivo pregiudizio allesercizio del suo diritto di difesa. La maggiore tutela accordata alle chiamate in entrata, introdotta dal decreto legislativo n.467/2001, ha ricordato il Garante, traccia un primo bilanciamento tra il diritto dellabbonato ad accedere ai dati personali che lo riguardano e il diritto alla riservatezza di terzi, sia chiamanti, sia chiamati, circoscrivendo il diritto di accesso "diretto" alle sole chiamate "in entrata" di cui sia necessaria la conoscenza, comportando altrimenti il diniego un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/2000). Ciò anche in relazione alla vigente disciplina dellidentificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (decreto legislativo n.171/1998). |