| Garante per la protezione     dei dati personali CED CASSAZIONE E PRIVACY Dati consultabili solo per scopi precisi e più tutele per chi consulta gli archivi Maggiori garanzie rispetto agli usi ulteriori dei dati personali contenuti negli archivi informatici del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione ma anche maggiori tutele per gli utenti che per motivi professionali o di studio li consultano in via telematica. Questi i principi formalizzati dallAutorità in un parere inviato al Ministero della giustizia riguardo alla predisposizione di un regolamento integrativo della disciplina e dellaccesso al servizio di informatica giuridica del CED. In merito al primo aspetto lAutorità sottolinea al Ministero innanzitutto lesigenza di assicurare un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced. Ciò si rende necessario in particolare per la consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile. Già in base alla legge sulla privacy - precisa il Garante - i dati consultabili attraverso laccesso al Ced possono essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, di studio o per eventuali statistiche. Ma non anche, in mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati, per altre finalità indebite, quali potrebbero essere, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla "profilazione" del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini disciplinari della produttività dellorgano decidente. Per quanto riguarda poi la tutela degli utenti, il Garante, riconoscendo legittimo il "tracciamento" delle operazioni di accesso e consultazione degli archivi informatici da parte del Centro per esigenze di sicurezza del sistema, esclude la possibilità che esso possa essere usato, per quanto in via ipotetica, per monitorare laccesso di utenti identificabili e il contenuto delle singole operazioni di consultazione. Il parere del Garante sullo schema di regolamento è riferito ai soli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali e non prende in esame altri profili riguardanti, ad esempio, lindividuazione dei soggetti legittimati ad accedere al Centro o i presupposti per laccesso. Allo stato della disciplina vigente, il Garante ha ritenuto sufficiente inserire nello schema di regolamento un articolo aggiuntivo che trae spunto dalle Raccomandazioni del Consiglio dEuropa le quali sottolineano limportanza dei principi in materia di protezione dei dati personali nellinformatica applicata al diritto. Si tratta, in particolare, delle raccomandazioni n. R 92(15) 8 (sullinsegnamento, la ricerca e la formazione nel campo del diritto e delle tecnologie dellinformazione) e la n. R 83(3) (sulla protezione degli utenti dei servizi automatizzati di informatica giuridica). |