| Garante per la protezione     dei dati personali PUBBLICITÀ VIA SATELLITE? È LECITO OPPORSI Le società televisive devono adottare procedure efficaci per tutelare gli abbonati E nel pieno diritto il cittadino che chiede di non ricevere pubblicità mediante decoder dalla tv via satellite alla quale è abbonato. Il principio è stato sancito dallAutorità che ha accolto il ricorso di un abbonato che si era visto arrivare, tramite decoder, un messaggio pubblicitario sul proprio televisore e aveva chiesto più volte invano alla società di non inviare più comunicazioni pubblicitarie, effettuate con qualsiasi mezzo. Linteressato si era rivolto al Garante che aveva invitato la società ad aderire alle richieste dellabbonato.La società aveva dichiarato di aver attivato alcune procedure volte ad evitare il recapito di messaggi pubblicitari, ma nonostante le rassicurazioni linvio era proseguito. LAutorità, riconoscendo fondato il ricorso, ha osservato che la condotta della società, la quale non ha fornito riscontro tempestivo e idoneo alle richieste dellinteressato ottemperando solo tardivamente a quanto richiesto, viola i diritti della personalità del ricorrente al quale deve essere puntualmente assicurato il rispetto del diritto di non ricevere più corrispondenza pubblicitaria pur essendo in atto con la società un rapporto contrattuale. Inoltre ha sottolineato il Garante il diritto di non essere più destinatario di corrispondenza indesiderata deve essere garantito dalla società non solo sulla base di una procedura occasionale, come nella vicenda esaminata, ma con ladozione di necessarie misure, anche tecniche, atte ad inibire in modo permanente linvio di messaggi indesiderati e ad assicurare lagevole ed effettivo esercizio dei diritti, in questo caso lopposizione del ricorrente alluso per fini pubblicitari dei propri dati personali. LAutorità ha, pertanto, imposto alla società televisiva di inibire con effetto immediato ulteriori invii di comunicazioni pubblicitarie effettuate con qualsiasi ogni mezzo anche cartaceo (ovviamente, incluso il decoder), dando conferma di aver ottemperato sia al ricorrente, sia alla stessa Autorità Linosservanza del provvedimento del Garante comporta una specifica responsabilità penale. |