| Garante per la protezione     dei dati personali Newsletter SPAM: AZIENDA DENUNCIATA ALLA MAGISTRATURA Continuava ad inviare e-mail spazzatura dopo il blocco degli archivi e non aveva fornito le informazioni richieste dallAutorità LAutorità Garante per la privacy ha denunciato alla magistratura il titolare di una azienda operante nel settore delle arti grafiche per aver continuato ad inviare e-mail pubblicitarie indesiderate nonostante fosse stato destinatario di un provvedimento di blocco delluso illecito dei dati impartito dalla stessa Autorità, e per non aver fornito informazioni - come disposto a seguito di ricorso dalla stessa Autorità - riguardo alla provenienza dei dati personali e ai responsabili del loro uso. Entrambi i comportamenti sono stati segnalati allautorità giudiziaria secondo quanto disposto dalla normativa sulla privacy (art. 37 della legge n. 675/1996 e oggi art.170 del Codice in materia di protezione dei dati personali), che prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dal Garante, la reclusione da tre mesi a due anni. Quello del blocco è uno dei provvedimenti che il Garante può adottare specie nel caso si corra il rischio di una ripetizione dellillecito. Questa la vicenda. Alcuni cittadini, raggiunti da e-mail commerciali non richieste, si erano rivolti allAutorità Garante con separati ricorsi, denunciando loperato del titolare della tipografia che inviava pubblicità e proposte promozionali senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari. Nellaccogliere tutti i ricorsi, il Garante ordinava al titolare dellimpresa di cancellare i nominativi dei ricorrenti e disponeva il blocco del trattamento illecito dei dati personali, per prevenire ulteriori possibili violazioni della legge nei confronti dei numerosi nominativi presenti nelle banche dati dellimpresa. Contestualmente, lAutorità disponeva che lazienda fornisse informazioni su origine dei dati, avvenuta cessazione degli illeciti, e nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali eventualmente designati. Gli indirizzi di posta elettronica - come sottolineato dallAutorità in un recente provvedimento generale - recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy ed il loro uso per linvio di messaggi pubblicitari senza il consenso informato e preventivo degli interessati viola la legge. Se poi, il trattamento dei dati è effettuato per trarne profitto o per arrecare un danno ad altri si commette un illecito penale. Durante il periodo di "blocco" al titolare è consentita la sola conservazione dei dati con esclusione di ogni altro tipo di operazione. Anche sulla base della segnalazione di un altro ricorrente che precisava di aver ricevuto e-mail promozionali dopo la notifica del provvedimento, linosservanza alle prescrizioni del Garante ha comportato la denuncia alla magistratura. Al titolare della società sono state, inoltre, contestate diverse violazioni amministrative pecuniarie per altre violazioni per una somma complessiva di oltre 15.000 euro. |